Le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL sono cumulabili senza riduzioni con l’assegno per servizio civile universale. Può essere richiesto all'INPS il conguaglio di quanto non ricevuto.
Lo afferma l'Inps nel messaggio 1800 del 28 aprile 2022, correggendo quando affermato nella circolare n. 142 del 2015 .
L'istituto ricorda che l’Agenzia delle Entrate - con la circolare n. 24/E del 10 giugno 2004 , sulla base della norma del DLGS 77 2002, aveva qualificato tali somme come redditi da collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Vista tale qualificazione, nella circolare 142 2015 si affermava che il cumulo tra Naspi o Discoll e compenso comportava l' abbattimento dell'indennità nella misura dell’80% del compenso previsto.
Il decreto 77 2002 è stato abrogato con l'adozione del D.lgs n. 40 del 2017 , il quale modifica sostanzialmente la qualificazione di tali redditi.
Statuisce infatti che il rapporto di servizio civile universale non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata, quindi:
- non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità
- gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.
Vista la diversa qualificazione dei compensi riconosciuti ai volontari del servizio civile universale e la possibilità di cumulare pienamente la prestazione di disoccupazione, i beneficiari delle prestazioni non sono tenuti effettuare all’INPS alcuna comunicazione sul compenso annuo.
Richieste di ricalcolo di NASPI e DISCOLL per operatori di servizio civile
Si può far domanda per il conguaglio di quanto non ricevuto nelle indennità percepite in passato, alle Strutture territorialmente competenti.
La riliquidazione della prestazione su istanza di parte si applica retroattivamente solo con ii limiti seguenti
- rapporti già “esauriti”, per effetto di una sentenza passata in giudicato
- per la NASPI nel termine annuale di decadenza sostanziale dall’azione giudiziaria ai sensi dell’articolo 47, comma sesto, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 oppure entro il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell’articolo 47-bis del D.P.R. n. 639/1970 v messaggio n. 4105 del 6 novembre 2018 o
- per la DIS coll , nel termine ordinario di dieci anni.
L'INPS ritorna in argomento compatibilità di NASpI e DIS-COLL con altri istituti. In particolar modo con l'ultimo Messaggio si occupa di stabilire la corretta gestione del servizio civile universale in concomitanza della percezione di tali indennità.
Qualificazione del vecchio servizio civile
Nonostante ciò, è ritornato in argomento, a seguito dell’introduzione del servizio civile universale di cui al D.Lgs. n. 40/2017 e della conseguente abrogazione del D.Lgs. n. 77/2002.
In effetti, la precedente Circolare 142/2015 non forniva alcun genere di disciplina relativamente alla natura delle somme percepite dai volontari del servizio civile, qualificate da parte dell'Agenzia delle Entrate come redditi da collaborazione coordinata e continuativa, ma si limitava a specific
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Spesso capita che un lavoratore percettore della disoccupazione indennizzata (l'attuale Naspi) decida di aderire al Servizio Civile Nazionale, percependo il relativo compenso pari a poche centinaia di euro al mese. In questo caso spesso ci si chiede cosa accade all'indennità di disoccupazione e se essa può essere cumulata con il piccolo reddito che viene erogato per queste attività di natura temporanea. Bisogna prima di tutto chiarire che le due prestazioni sono cumulabili sulla base delle normali regole in materia di cumulo con redditi da lavoro dell'indennità di disoccupazione fissate dal decreto legislativo 22/2015 con il quale il legislatore ha rivisto le normative poste a tutela dei lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione. In particolare il percettore subirà una riduzione della prestazione di disoccupazione pari all'80% del compenso previsto rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.
Dato che la somma spettante è pari a poco più di 400 euro (433€ per l'esattezza) mensili in caso la prestazione Naspi verrà ridotta di 320 euro per ogni mese di servizio civile (400*0,8=320€). Ma in ogni caso il percettore non decadrà dalla prestazione contro la disoccupazione. A differenza del passato. Nel previgente regime, infatti, i beneficiari di prestazione di disoccupazione - i quali durante il periodo indennizzabile iniziavano il servizio civile volontario - decadevano dal diritto alla prestazione contro la disoccupazione. Analogamente non competeva la prestazione di disoccupazione a coloro che presentavano la relativa domanda nel corso dello svolgimento del servizio civile a seguito di precedente cessazione di rapporto di lavoro subordinato. Attualmente, invero, la prestazione spetta anche a coloro che avendo un rapporto di lavoro subordinato contemporaneamente al servizio civile perdano (involontariamente) il primo rapporto e decidono di accedere alla Naspi.
Bisogna sottolineare anche un altro aspetto degno di nota. Il lavoratore che percepisce la Naspi durante il periodo di servizio civile godrà anche della copertura contributiva figurativa di un periodo altrimenti privo di tutela contributiva ancorché caratterizzato dallo svolgimento di attività a favore della collettività. Il decreto legge 29 novembre 2008 n.185 convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n.2 con il quale il legislatore ha riformato l'istituto del Servizio Civile Nazionale ha, infatti, fatto venir meno a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile dell'obbligo contributivo per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1° gennaio 2009. Di regola, quindi, chi è impiegato nel servizio civile non ha alcuna copertura ai fini pensionistici a meno che provveda di tasca propria al riscatto di tali periodi. Ebbene se il lavoratore effettua il servizio civile durante la prestazione Naspi potrà, invece, ottenere la copertura gratuita ai fini pensionistici di tale periodo (cfr: Circolare Inps 142/2015). Perchè, come noto, l'indennità di disoccupazione prevede la copertura figurativa del periodo di corresponsione dell'indennità stessa. Resta inteso che nei periodi in cui non sussiste sovrapposizione, in quanto il Servizio civile nazionale si svolge in tutto o in parte al di fuori dei periodi indennizzati di NASpI, la copertura contributiva dei periodi di Servizio civile non concomitanti con i periodi indennizzati a titolo di NASpI può essere ottenuta solo a seguito di riscatto con onere a carico degli assicurati.
Rilevando l’inizio del Servizio civile nazionale da archivio delle comunicazioni obbligatorie in materia di rapporti di lavoro subordinato, è onere dell’interessato comunicare all'Inps l'attivazione del rapporto di servizio civile. L’interessato dovrà altresì effettuare all’Inps la comunicazione in ordine all’importo del compenso annuo che questi trarrà dallo svolgimento del Servizio. Proprio al fine del calcolo della suddetta riduzione. Queste comunicazioni dovranno effettuarsi entro un mese dall’inizio del Servizio Civile se questo interviene nel corso della percezione della prestazione di disoccupazione o entro un mese dalla domanda di prestazione di disoccupazione - presentata a seguito di precedente cessazione di rapporto di lavoro subordinato - se il servizio civile è già in corso di svolgimento.
Quanto appena detto vale per la Naspi. Ma si può estendere, nel silenzio dell'Inps, anche alla Dis-coll con l'unica precisazione che la sovrapposizione dei periodi di fruizione della prestazione con il servizio civile non darà mai luogo all'accredito della contribuzione figurativa posto che, a differenza della Naspi, la Dis-Coll non prevede il riconoscimento di contribuzione figurativa per i periodi di godimento della prestazione.
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