Chi ha subito un incidente lo sa bene: si può essere risarciti per il danno patrimoniale e il danno biologico. Ma qual è la differenza?
Il danno patrimoniale rappresenta la perdita o la modifica di reddito o il mancato guadagno di chi ha subito un sinistro; riguarda in generale tutta la sfera economica, comprese ad esempio le spese sostenute a seguito di un incidente.
Per danno biologico, che comprende il danno morale, si intendono tutte le lesioni fisiche, le sofferenze e le implicazioni psichiche conseguenti a un fatto illecito commesso da terzi. Il danno da morte è la forma più grave di danno biologico.
Un esempio: se a causa di un incidente in auto si rimane invalidi, si otterrà un risarcimento patrimoniale, legato ad esempio alla perdita del lavoro o alla ridotta capacità produttiva, e un risarcimento per danni biologici e morali, poiché il sinistro ha causato sofferenza, ingenti danni fisici e ha inoltre ridotto la capacità di relazionarsi con gli altri.
La richiesta di un danno patrimoniale non esclude quello biologico.
E ricodate: è sempre bene sottoscrivere la garanzia contro gli infortuni del conducente perchè la polizza R.C. auto copre i danni a terzi ma non copre l’assicurato!
Le classificazioni cui � soggetto il danno risarcibile sono varie e molteplici.
La prima distinzione � quella tra danno materiale, cio� alle cose, e danno fisico, cio� alla persona.
Sono danni materiali tutti quelli subiti dalle cose di propriet� del danneggiato a seguito dell'incidente, e vanno risarciti al loro prezzo di mercato.
I danni fisici sono quelli derivati invece dalla lesione della persona, e possono originare due distinte categorie di danno: quello da inabilit� temporanea, pari al tempo di guarigione, e quello da invalidit� permanente, che coincide invece con la diminuzione della capacit� fisica.
Per ciascuna di queste due categorie si possono configurare poi ulteriori tipi di danno, cio� quello biologico, il danno patrimoniale ed il danno morale.
Il danno biologico � la lesione dell'integrit� fisica e psichica del soggetto, medicalmente accertabile e risarcibile a prescindere dalla capacit� di produzione di reddito del danneggiato. Trattasi cio� di fattispecie totalmente indipendente dalla capacit� produttiva del danneggiato. Nell'ambito del danno biologico rientrano tutte le fattispecie di danno non reddituale, cio� il danno estetico, il danno alla vita di relazione, consistente nel sacrificio delle distinte manifestazioni della vita di relazione dovute all'evento dannoso, nonch� il danno alla sfera sessuale e la riduzione della capacit� lavorativa generica.
Il danno patrimoniale � quello arrecato dalla lesione alla sfera patrimoniale del danneggiato. Tale fattispecie si configura quando la lesione alla persona oltre che menomarne l'integrit� psico-fisica, cio� a procurarle un danno biologico, ed a perturbarne lo stato d'animo, cio� a cagionarle un danno morale, incida altres� sulla sfera patrimoniale della persona danneggiata, provocandole un danno economico.
Il danno morale � rappresentato dalle sofferenze psichiche, dalle ansie e dal patema d'animo conseguenti alle lesioni subiti. Tale danno � individuabile anche nelle ipotesi di ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato in conseguenza dell'illecito. Si ha infatti diritto al danno morale solo se le lesioni subite siano la conseguenza di un fatto illecito di rilevanza penale e la responsabilit� dell'autore materiale del fatto sia provata.
Il danno punitivo � infine quello che le assicurazioni sono tenute a risarcire per non essersi adoperate ai fini di una definizione stragiudiziale della controversia, costringendo il danneggiato ad agire in via giudiziale con conseguente perdita di tempo e di denaro.
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