Vi presentiamo una breve guida per conoscere i primi aspetti di differenza tra le più diffuse figure professionali di vendita in Italia e un sunto degli aspetti contrattuali e fiscali che andranno approfonditi con articoli ad hoc nella sezione “Fisco e Finanza” dedicata agli agenti e rappresentanti. Show Chi è l’agente di commercio. L’agente di commercio è colui che assume in maniera stabile l’incarico di promuovere contratti commerciali di vendita tra l’azienda committente e clienti potenziali, in base a un contratto di agenzia, che lo vincola su una precisa area geografica con determinati limiti e obiettivi da raggiungere. L’agente di commercio deve essere in possesso di partita IVA e di autorizzazione della Camera di Commercio C.C.I.A.A. della provincia di competenza, rilasciata alla presenza di particolari requisiti professionali, tecnici, legali e morali.
Chi è il rappresentante di commercio. Il rappresentante di commercio ha il potere di concludere effettivamente i contratti che ha promosso, cioè anche di firmarli in nome e per conto dell’impresa dalla quale ha ricevuto procura di rappresentarla quindi ha una più ampia autonomia rispetto alla figura dell’agente o procacciatore. La figura del rappresentante “si sostituisce” nel compimento di attività varie per conto della casa mandante. Per quanto riguarda l’aspetto operativo è molto simile alla figura di agente di commercio. Adempimenti in comune. L’agente e il rappresentante di commercio sono soggetti ad un doppio regime previdenziale che prevede l’iscrizione a I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e a E.N.A.S.A.R.C.O (Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentantidi Commercio), quest’ultimo opera come previdenza integrativa delle prestazioni I.N.P.S. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza della Fondazione Enasarco se operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti
italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia (Art. 2 del Regolamento Enasarco) http://www.enasarco.it L’obbligo di iscrizione fa capo alla ditta preponente, che vi provvede entro 30 giorni dalla data di inizio del rapporto (Art. 3 del Regolamento). Dal 01.01.2003 è dovuta una ritenuta a titolo d’acconto dell’IRPEF nella misura del 23% sul 50% delle provvigioni corrisposte. La ritenuta è ridotta al 23% sul 20% (1/5) delle provvigioni medesime, se i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. Chi è il procacciatore d’affari. Il procacciatore d’affari si limita a segnalare le occasioni potenziali. il suo ruolo è quello di mettere in contatto due parti affinchè queste concludano un affare, non ha vincolo di esclusività, la sua professione è esercitata di solito in modo occasionale e non sistematico e non ha alcun vincolo di subordinazione, è sufficiente un accordo scritto tra le parti. Non esiste una vera e propria regolamentazione in merito è un contratto atipico, non menzionato dal Codice Civile. Il procacciatore occasionale che non abbia gia’ partita IVA dovrà emettere, ad affare concluso, una semplice ricevuta soggetta a ritenuta d’acconto e recante la marca da bollo se l’importo supera i 77,47 euro 23% suò 50% della provvigione stessa, che andrà versato dall’azienda e certificato una volta l’anno. I lavoratori interessati devono comunicare tempestivamente ai committenti occasionali il superamento della soglia di esenzione e, solo per la prima volta, iscriversi alla Gestione, a meno che non si tratti di collaboratori o soggetti assimilati già iscritti. Oltre la soglia dei 5 mila euro l’anno c’è l’obbligo dell’iscrizione al registro imprese C.C.I.A.A. ed apertura della partita IVA presso Agenzia delle Entrate in quanto diventa un procacciatore “continuativo” ed è prevista la gestione separata INPS vedi circolare dell’INPS n. 58 dell’ 11/03/2015. Le provvigioni per affari conclusi sono soggette ad IVA ad una ritenuta d’acconto (ora in vigore) del 23% sul 50% della provvigione stessa e regolarmente fatturate mensilmente o trimestralmente a seconda degli accordi presi. Per il procacciatore d’affare non vi è l’obbligo dell’iscrizione alla Fondazione Enasarco. P.S. Ricordiamo che riferimenti normativi e aliquote indicate devono sempre essere verificati con un consulente fiscale prima di procedere ad un’eventuale operazione, visto che la normativa fiscale è in continuo cambiamento. Questi articoli hanno scopo puramente informativo. Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti Che differenza c'è tra rappresentante e agente di commercio?Quindi, nella pratica, la differenza tra agente e rappresentante consiste nel fatto che il primo ha l'incarico di invitare i terzi a formulare proposte contrattuali mentre il secondo conclude i contratti firmandoli in nome del preponente ed essi diventano vincolanti per quest'ultimo.
Cosa fa l'agente e rappresentante di commercio?Il lavoro dell'agente di commercio si rivela strategico e spesso fondamentale per le vendite di un'impresa e per il suo sviluppo economico, egli infatti si occupa di promuovere i prodotti o i servizi dell'azienda a potenziali clienti, nel tentativo di conquistare una fetta di mercato sempre maggiore.
Chi sono gli agenti e rappresentanti di commercio?Agente e Rappresentante di commercio: colui che promuove la conclusione di contratti e ha anche il potere di concluderli in nome e per conto del soggetto (preponente) a favore del quale presta la propria opera.
Chi è l'agente o rappresentante?L'agente con rappresentanza o rappresentante di commercio (comunemente detto rappresentante) è l'agente al quale viene affidato affidato l'incarico di concludere direttamente contratti in nome e per conto del preponente.
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