Quanto tempo ha il giudice per emettere decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo consente al creditore di ottenere una tutela in tempi notevolmente più rapidi rispetto a quelli di un processo ordinario. Ma questo è vero a condizione che il creditore non soltanto ottenga l’emissione di un decreto ingiuntivo, ma ottenga anche un decreto esecutivo, che gli consenta cioè di agire esecutivamente contro il debitore e quindi di riscuotere il credito (sempre che, naturalmente, il debitore sia solvibile). E’ dunque di fondamentale importanza per il creditore  conoscere le effettive probabilità e tempistiche per ottenere un decreto ingiuntivo esecutivo, in modo da evitare costi inutili, o di andare incontro a situazioni difficili. In questo articolo analizziamo in quali casi è possibile ottenere un decreto ingiuntivo esecutivo.

1. Il decreto ingiuntivo: caratteristiche e finalità

Come è noto, il decreto ingiuntivo consente al creditore di ottenere una tutela in tempi notevolmente più rapidi rispetto a quelli di un processo ordinario (a cognizione piena). Esso infatti si caratterizza per essere un procedimento sommario, in quanto la decisione del giudice è emanata:

  • in assenza di contraddittorio;
  • sulla base delle sole prove documentali prodotte dal ricorrente (senza che il debitore abbia avuto modo di prendere posizione sulle stesse).

Il contraddittorio con il debitore è rinviato ad una successiva (eventuale) fase, allorché il debitore proponga  opposizione  nei confronti del decreto ingiuntivo (nel termine di 40 gg. dalla notifica dello stesso o in quello eventualmente più breve concesso dal giudice), instaurando così una causa a cognizione piena.

Proprio per tale motivo (cioè per il fatto che il decreto è emesso dal Giudice senza contraddittorio con il debitore) il decreto può essere emesso solo in taluni casi, previsti dalla legge, in cui il diritto del creditore appare particolarmente evidente, cioè quando è fondato su una prova scritta .

La finalità principale per cui il creditore deposita un ricorso per decreto ingiuntivo  è quella di ottenere un titolo esecutivo, che gli permetta di agire in via di esecuzione forzata nei confronti del debitore (tramite pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi).

Ma un decreto ingiuntivo è esecutivo (cioè appunto tale da consentire al creditore di aggredire i beni del debitore in via esecutiva) solo in alcuni determinati e specifici casi e condizioni.

E’ importante per il creditore sapere non soltanto se verrà emesso un decreto ingiuntivo, ma anche (e soprattutto) se e quando potrà disporre di un titolo esecutivo, perché questo può influenzare la sua decisione di depositare un ricorso per decreto ingiuntivo, e comunque determina i tempi nei quali il creditore può concretamente recuperare il credito.

Spesso infatti accade che il debitore al quale venga notificato un decreto ingiuntivo già esecutivo, o comunque quando il decreto acquisti esecutività durante la causa di opposizione, provveda spontaneamente al pagamento o comunque chieda un piano di rientro rateale, nel timore di subire una esecuzione forzata. In ogni caso, qualora ciò non avvenga, il creditore potrà comunque soddisfarsi sui beni del debitore, sulla base appunto di un decreto ingiuntivo esecutivo (sempre che, ovviamente, il debitore sia  solvibile.

Non di rado accade invece che il creditore – magari non ben consigliato dal proprio  legale – riesca ad ottenere in tempi brevi un decreto ingiuntivo, ma poi debba attendere anni prima di disporre di un titolo esecutivo, e non riuscire poi a recuperare il credito perché, durante i tempi (lunghi) della causa di opposizione proposta dal debitore, questi si è volatilizzato, o la società è stata liquidata, o è fallita, etc.

Talvolta accade che, non potendo disporre ancora di un decreto ingiuntivo esecutivo, è il creditore stesso che attraversa gravi difficoltà, o addirittura va in dissesto: mi è capitato personalmente più volte di essere contattato da imprenditori che – mal consigliati dal loro legale – hanno emesso fatture per centinaia di migliaia di Euro, ottenendo l’emissione di un decreto ingiuntivo ma non l’esecutorietà dello stesso, e che nelle more della (lunga) causa di opposizione hanno dovuto intanto anticipare tasse al fisco, senza avere ancora riscosso alcunché dal debitore.

Dunque, quando l’affermazione secondo cui ottenendo un decreto ingiuntivo il creditore può ottenere il recupero del credito in tempi più rapidi rispetto ad una causa ordinaria è vera fino a un certo punto, o meglio è vera a una certa condizione: che cioè il creditore riesca a disporre, in tempi non lunghi, di un decreto esecutivo, che gli consenta di agire esecutivamente contro il debitore (sempre che, naturalmente, questo sia solvibile.

Occorre quindi sempre informarsi molto bene con il proprio legale, prima di depositare un ricorso per decreto ingiuntivo, circa le effettive probabilità e tempistiche per ottenere un decreto ingiuntivo esecutivo, che consenta di agire in via di esecuzione forzata nei confronti del debitore. Altrimenti, si rischia di sostenere costi inutili, o addirittura di andare incontro a situazioni difficili.

2. Decreto ingiuntivo esecutivo: a) mancata opposizione o rigetto dell’opposizione

Il primo caso in cui un decreto ingiuntivo acquista valore di titolo esecutivo è quello della mancata opposizione. Se infatti il debitore, al quale sia stato notificato un decreto ingiuntivo, non proponga opposizione (instaurando un causa ordinaria di cognizione circa l’esistenza del credito), oppure la proponga  oltre termine di 40 gg. dalla notifica del decreto (quello eventualmente più breve concesso dal giudice), il decreto diventa esecutivo.

Anzi, in questo caso, non solo il decreto ingiuntivo diventa esecutivo, ma diventa altresì definitivo, cioè il credito vantato dal creditore non può essere più contestato (su di esso si forma, come si dice in linguaggio tecnico, il giudicato sostanziale).

Questo significa che in tal caso resta definitivamente accertato  il credito e non possono essere più accertati eventuali fatti ostativi all’esistenza del credito, precedenti al ricorso per ingiunzione. Ad esempio, se un creditore ha richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni di locazione, il debitore (conduttore) che non abbia proposto opposizione non potrà più contestare che il creditore (locatore) si era reso inadempiente, e dunque non potrà più agire per la risoluzione del contratto e risarcimento del danno.

Lo stesso effetto (esecutività e definitività del decreto) si ha anche quando il debitore abbia proposto opposizione, ma la stessa sia stata rigettata dal giudice al termine della causa (in quanto il giudice l’abbia ritenuta infondata, confermando in tutto o in parte l’esistenza del credito vantato dal creditore), oppure quando il giudizio di opposizione si sia estinto (ad esempio perché il debitore, pur avendo proposto opposizione – magari a fini eminentemente dilatori – non abbia poi partecipato alle udienze della causa).

2.1 Decreto ingiuntivo esecutivo: b) il decreto immediatamente esecutivo

Ma a prescindere dall’ipotesi in cui il debitore non abbia proposto opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo, o in cui la causa di opposizione sia stata persa dal debitore, o si sia estinta, vi sono altri casi in cui il decreto ingiuntivo può diventare titolo esecutivo, permettendo così al creditore di iniziare l’esecuzione forzata contro il debitore.

Il primo – e forse più importante – è quanto il decreto ingiuntivo viene già emesso immediatamente esecutivo. Vi sono cioè delle ipotesi in cui il giudice emette un decreto ingiuntivo che è già esecutivo per così dire fin dalla sua nascita, a prescindere dalla eventuale opposizione del debitore.

Si tratta di una ipotesi molto favorevole per il creditore, in quanto in questo caso, una volta che il decreto ingiuntivo sia stato emesso dal giudice, il creditore può notificare al debitore non solo il decreto, ma anche contemporaneamente l’atto di precetto, cioè l’atto che preannuncia la successiva esecuzione forzata (pignoramento), che potrà essere promossa dopo 10 gg. dalla notifica del precetto stesso (qualora, ovviamente, il debitore non abbia pagato spontaneamente il proprio debito).

In questi casi quindi il creditore dopo l’emissione del decreto può iniziare subito (dopo 10 gg. dalla notifica del decreto e del precetto) l’esecuzione nei confronti del debitore, indipendentemente dall’eventuale opposizione promossa dal debitore; è vero sì che quest’ultimo può chiedere con l’opposizione al decreto ingiuntivo la sospensione dell’esecutorietà di quest’ultimo, ma fintanto che il giudice dell’opposizione non conceda la stessa, il creditore può agire in via esecutiva.

Dunque in questo caso il creditore aumenta di molto le sue probabilità di ottenere il recupero del credito in tempi rapidi; tant’è che non di rado il debitore, ricevendo la notifica del decreto ingiuntivo esecutivo e dell’atto di precetto, provvede spontaneamente al pagamento o chiede un piano di rientro, nel timore di subire un’azione esecutiva, rinunziando a proporre opposizione.

Un decreto ingiuntivo può essere emesso già immediatamente esecutivo in 3 casi.

Anzitutto, vi sono alcuni casi, espressamente previsti dalla legge (art. 642 comma 1 c.p.c.), in cui il decreto ingiuntivo viene chiesto (e ottenuto) a fronte di una documentazione offerta dal creditore particolarmente probante, ovvero:

  • cambiale;
  • assegno bancario;
  • assegno circolare;
  • certificato di liquidazione di borsa;
  • atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.

In questi casi, quando il creditore richiede l’emissione di un decreto ingiuntivo sulla base di tali documenti, il giudice deve emetterlo immediatamente esecutivo (cioè senza possibilità di decidere discrezionalmente in proposito).

Vi è poi un’ipotesi in cui la legge (art. 642 comma 2 c.p.c). attribuisce, questa volta, al giudice un potere discrezionale di emettere il decreto immediatamente esecutivo: quando vi è il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo per il creditore.

In questo caso, il decreto ingiuntivo può essere emesso immediatamente esecutivo qualora il giudice ritenga che, se il creditore dovesse attendere, per iniziare l’azione esecutiva, la mancata opposizione da parte del debitore, o addirittura il rigetto dell’opposizione al termine della causa, l’azione esecutiva stessa sarebbe probabilmente infruttuosa, in quanto il decorso del tempo e il ritardo nell’iniziare l’esecuzione non consentirebbero al creditore di recuperare il credito.

Si tratta delle ipotesi in cui il debitore si trovi in una situazione di dissesto, desumibile ad esempio dall’esistenza di iscrizioni ipotecarie, protesti, o ancora dalla pendenza di procedure esecutive o di istanze di fallimento in danno del debitore stesso.

L’esistenza di tali situazioni dovrà essere dimostrata dal creditore (non potendo il giudice compiere accertamenti d’ufficio circa lo stato del debitore), producendo insieme al ricorso certificazioni della conservatoria dei registri immobiliari o delle competenti cancellerie, bollettini dei protesti etc., cioè documenti dai quali emerga una situazione di insolvenza del debitore.

La terza ipotesi in cui il decreto ingiuntivo può essere emesso immediatamente esecutivo (anche in questo caso all’esito di una valutazione discrezionale del giudice) è quella in cui  (art. 642 comma 2 C.p.c.) il creditore ricorrente produca una documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante l’esistenza del credito.

Il caso classico è quello in cui il credito risulta da un riconoscimento di debito o una promessa di pagamento del debitore (ad esempio, una mail in cui il debitore riconosce l’esistenza del credito). Ma può essere a tal fine sufficiente anche una scrittura privata proveniente dal debitore (non dal creditore!) dalla quale emerga anche indirettamente l’esistenza del credito: ad esempio, se il creditore richiede l’emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento del prezzo della fornitura di merce, e produce (oltre al contratto e alla fattura) un documento sottoscritto dal debitore nel quale questi abbia accettato, senza riserve, la merce, è possibile che il giudice decida di emettere un decreto ingiuntivo già esecutivo.

In questi casi, peraltro, il giudice potrebbe anche decidere di emettere il decreto ingiuntivo già esecutivo, condizionandolo però alla prestazione di una cauzione da parte del creditore, cioè chiedendo che quest’ultimo depositi una somma di denaro (o eventualmente anche una fidejussione) a garanzia dei danni che potrebbe eventualmente subire il debitore qualora la sua opposizione venisse accolta.

2.2 Decreto ingiuntivo esecutivo: c) il decreto dichiarato esecutivo in corso della causa di opposizione

Infine, un decreto ingiuntivo può essere dichiarato esecutivo nel corso del giudizio di opposizione, (art. 648 c.p.c.), prima che lo stesso abbia termine (con la sentenza emessa al termine della causa).

Una volta che il debitore abbia proposto opposizione, il creditore costituendosi in giudizio può chiedere al giudice che il decreto ingiuntivo opposto (evidentemente non ancora esecutivo) sia dichiarato esecutivo dal giudice della causa di opposizione (diverso da quello che ha emesso il decreto), e tale giudice deve decidere su tale istanza alla prima udienza (direttamente in udienza o dopo pochi giorni da essa).

Affinché il giudice conceda la esecutività di un decreto ingiuntivo durante la causa di opposizione non devono ricorrere due requisiti negativi (previsti dalla legge) e deve ricorrere un  requisito positivo (richiesto dalla giurisprudenza prevalente).

Il primo requisito negativo è che un decreto ingiuntivo non può essere dichiarato esecutivo se il debitore opponente produce una prova scritta a sostegno delle sue tesi, cioè un documento scritto idoneo a dimostrare l’inesistenza del credito. L’esempio classico è costituito dalla quietanza di pagamento che il debitore produca in giudizio, a dimostrazione dell’avvenuto pagamento del credito.

Il secondo requisito negativo è che un decreto ingiuntivo non può essere dichiarato esecutivo se l’opponente offre una prova di pronta soluzione, che rende possibile una rapida definizione del giudizio di opposizione, senza necessità di un’istruttoria vera e propria (cioè senza la necessità di prove testimoniali, di una CTU etc.).

Ciò si verifica quando è già provata – o comunque se non necessita di istruzione – la domanda del creditore opposto, quella cioè azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo, oppure, al contrario, se è già provata – o comunque non necessita di istruzione – la difesa del debitore opponente. Ad esempio, se il debitore fonda la propri difesa su una eccezione di prescrizione del credito, e tale difesa è ritenuta infondata dal giudice dell’opposizione, potrà essere concessa l’immediata esecutività del decreto, in attesa della definizione del giudizio.

Infine, vi è un ultimo requisito, questa volta positivo, introdotto dalla giurisprudenza prevalente: la presenza del  c.d. fumus boni juris. Occorre infatti che il creditore abbia offerto una prova adeguata del proprio credito, cioè abbia prodotto in sede di ricorso (cioè nella fase sommaria) una documentazione con valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o abbia integrato la documentazione originaria con ulteriore documentazione, o infine che il debitore non abbia contestato il credito.

Questo significa che se, ad esempio – come spesso accade – il creditore ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo sulla base di (sole) fatture, qualora le stesse siano contestate dal debitore in sede di opposizione, il creditore non riuscirà ad ottenere la concessione della provvisoria esecuzione nel corso del giudizio di opposizione; la fattura infatti non costituisce, di per sé, piena prova del credito, trattandosi di atto unilaterale del creditore, avente valore essenzialmente fiscale, e costituendo un mero indizio circa l’esistenza del credito.

Pertanto, anche se la fattura è un documento sufficiente ad ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo, in caso di successiva opposizione da parte del debitore il creditore dovrà integrare la fattura con altri documenti idonei a dimostrare il proprio credito (quali ad esempio contratti, dichiarazioni del debitore etc.), altrimenti non riuscirà a disporre di un titolo esecutivo e dovrà attendere l’esito della causa di opposizione (quindi anni). Anche questo è un elemento da tenere ben presente prima di depositare un ricorso per ingiunzione, essendo molto importante che le imprese adottino una adeguata contrattualistica interna.

Il giudice può anche concedere la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo (cioè solo per una parte del credito per cui era stato ottenuto il decreto), limitatamente alle somme non contestate dal debitore, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi di procedura (ad esempio, se sia fondata sull’incompetenza del giudice).

L’ordinanza con cui viene concessa la provvisoria esecuzione in corso di causa non è né modificabile né revocabile dal giudice che l‘ha pronunciata, e non è impugnabile. L’immutabilità dell’ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione fino all’esito del giudizio di opposizione provoca una accelerazione del contraddittorio, sollecitando l’opponente ad indicare già nell’atto introduttivo del giudizio tutte le possibili ragioni in modo esauriente.

Avv. Valerio Pandolfini

Avvocato Recupero Crediti

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Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale. Le considerazioni e opinioni di seguito riportate  non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente articolo non costituisce un(né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in  alcun modo considerarsi come sostitutivo  di una consulenza legale specifica.

Quanto tempo può durare una causa per decreto ingiuntivo?

40 giorni dalla ricezione del Decreto ingiuntivo: è il limite di tempo massimo per il debitore di provvedere al pagamento di quanto dovuto ; 10 anni dall'emissione del Decreto: è la durata di validità del procedimento.

Cosa fare se il giudice non emette decreto ingiuntivo?

Decreto ingiuntivo non provvisoriamente ingiuntivo In caso di mancata notifica del decreto, la parte alla quale non è stato notificato entro il termine di 60 giorni dalla sua emissione, può chiedere con ricorso al giudice, che ha pronunciato il decreto, la dichiarazione d'inefficacia.

Quando perde efficacia un decreto ingiuntivo?

Il decreto ingiuntivo perde la sua validità se non viene notificato entro 60 giorni dalla data di deposizione dell'atto in cancelleria. Tuttavia, il creditore può richiedere nuovamente di inviare al debitore un'ingiunzione di pagamento.

Quanto tempo passa tra decreto ingiuntivo e pignoramento?

Il decreto ingiuntivo, detto anche precetto, non è altro che un'intimazione di pagamento. Con esso si ordina di pagare tutti i debiti in un'unica soluzione entro 10 giorni dalla notifica. Passati 10 giorni senza riscontro all'atto, il creditore ha 90 giorni di tempo per tramutare il precetto in pignoramento.