Documento di valutazione dei rischi quando deve essere aggiornato

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Bari, 18 Mag -  Sull’aggiornamento della valutazione dei rischi e sulla rielaborazione del DVR. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).

Quesito

Quando il Testo Unico richiede di aggiornare periodicamente la valutazione dei rischi senza precisare altro è corretto ritenere che il periodo massimo entro cui effettuare una nuova valutazione dei rischi sia di 4 anni?

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Documento di valutazione dei rischi quando deve essere aggiornato

Risposta

Il legislatore non ha inteso legare al tempo l’obbligo di aggiornare la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e di rielaborare conseguentemente il documento di valutazione dei rischi (DVR) né ha voluto fissare una frequenza minima per tali adempimenti. Lo stesso ha però indicato delle precise condizioni in presenza delle quali ha ritenuto necessario dare corso a tali adempimenti.

Con l’art. 29 comma 3 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, così come modificato con il decreto correttivo ed integrativo di cui al D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, è stato infatti stabilito che:

“3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.”

facendo presente che i commi 1 e 2 dello stesso articolo in esso citati sono quelli con i quali il legislatore ha stabilito l’effettuazione a carico del datore di lavoro della valutazione dei rischi di cui all’art. 17 comma 1 lettera a) dello stesso D. Lgs. e della conseguente elaborazione del relativo documento in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e con il medico competente (MC) nei casi di cui all’articolo 41 e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Quindi il legislatore si è limitato a stabilire in quali casi è necessario comunque integrare eventualmente sia la valutazione dei rischi che l’elaborazione del DVR e nel fare ciò ha fatto riferimento, come si può notare, ad eventi e mutazioni di una certa rilevanza quale può essere una modifica significativa del processo produttivo o della organizzazione del lavoro che può avere apportato nei luoghi di lavoro ulteriori rischi rispetto a quelli già individuati, valutati ed eliminati o ridotti al minimo, o ha fatto riferimento a significativi infortuni sul lavoro eventualmente accaduti in azienda con lo scopo ovviamente di fare eliminare le cause e le carenze che possano avere portato all’accaduto oppure ancora allorquando dalla eventuale sorveglianza sanitaria alla quale è stato sottoposto il personale dipendente possa essere emersa la presenza di qualche altro rischio non valutato o da rivalutare più approfonditamente.

Quello che invece il legislatore ha inteso stabilire e fissare con lo stesso art. 29 comma 3 è il tempo entro il quale deve essere rifatta la valutazione dei rischi una volta che si siano verificate le condizioni sopraindicate, fermo restando che il datore di lavoro deve sempre seguire le modalità di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo e cioè adempiere con la  collaborazione del RSPP e del MC e con la consultazione del RLS, nonché fissare entro quando si è obbligati alla rielaborazione del DVR. E qui è stato introdotto il termine “immediatamente”, come è stato fatto pure nel comma 3-bis del precedente art. 28 con riferimento alla prima valutazione dei rischi nel caso della costituzione di una nuova impresa, al quale non si può che dare il significato di “appena possibile”, scelta quest’ultima del legislatore che appare comunque molto discutibile se si pensa che, essendo la valutazione e la conseguente eliminazione dei rischi il primo provvedimento da prendere per evitare il verificarsi di possibili infortuni o minacce alla salute dei lavoratori, l’espressione “immediatamente” avrebbe dovuto essere più logicamente sostituito, a parere dello scrivente, dal termine “preventivamente”. Il tempo poi concesso per rielaborare ed aggiornare il DVR mentre nel caso della costituzione di una nuova impresa è stato fissato, con il comma 3-bis, in 90 giorni dalla data di inizio dell’attività dell’azienda per la rielaborazione dello stesso documento, con il comma 3 dell’art. 29 così come modificato dal D. Lgs. correttivo, è stato invece stabilito in 30 giorni a partire dalle causali che hanno portato alla rielaborazione medesima.

Queste sono le disposizioni di legge ma, come più volte lo scrivente ha avuto modo di indicare, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori occorre sempre distinguere ciò che è obbligatorio fare, il cui inadempimento può ovviamente comportare l’applicazione di eventuali sanzioni in caso di accertamento da parte degli organi ispettivi competenti, da quello che è invece opportuno e conveniente fare nell’ottica della prevenzione. In altre parole, fermo restando i casi esplicitamente indicati dal legislatore per i quali è obbligatoria la rivalutazione dei rischi e la integrazione del relativo documento, il consiglio che viene da dare, in risposta al quesito formulato, è di stabilire comunque come regola una periodicità (ad esempio ogni sei mesi o ogni anno a seconda ovviamente del tipo di attività svolta) per rinnovare il controllo della regolarità dei propri ambienti di lavoro, dei propri impianti, delle proprie attrezzature ed in genere dei propri presidi di prevenzione, non fosse altro che per verificare la permanenza dello stato iniziale delle cose, tenendo presente che l’obiettivo in fondo da raggiungere con l’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza e con la organizzazione di qualsiasi servizio di prevenzione e protezione o sistema di gestione della sicurezza sul lavoro è quello comunque del raggiungimento di un miglioramento continuo delle condizioni di lavoro.

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Quanto deve essere rielaborato il Documento di Valutazione dei Rischi?

Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel termine di 30 giorni delle rispettive causali. Nel file allegato sono riportati gli articoli del decreto legislativo n. 81/2008 relativi alla valutazione dei rischi.