Targa prova unica per auto e moto

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Con il Decreto Infrastrutture il Consiglio dei Ministri fa chiarezza sulla questione targa prova: si può usare anche sulle auto già immatricolate

La targa prova potrà essere usata anche sulle auto usate e già immatricolate. Il via libera arriva dal Decreto Infrastrutture, approvato recentemente dal Consiglio dei ministri che in questo modo ha fatto chiarezza su una questione molto dibattuta nell’ultimo anno.

La targa prova è uno strumento di fondamentale importanza per officine, concessionari, carrozzieri e produttori di pneumatici, che fino al 2020 ha permesso loro di circolare senza problemi su vetture usate, ma non assicurate, per effettuare le prove necessarie per svolgere il proprio lavoro. L’anno scorso la Corte di Cassazione ha stabilito che la targa prova può essere utilizzata soltanto sui veicoli non ancora immatricolati, mettendo in difficoltà i soggetti del settore e i rivenditori, obbligati a stipulare una specifica assicurazione per poter consentire ai potenziali acquirenti di provare un’autovettura.

Targa prova unica per auto e moto

Vent’anni di dubbi e polemiche

Il Codice della strada, aggiornato con il DPR 474 del 2001, prevede l’uso della targa prova, ma non evita dubbi e controversie. Pochi anni dopo il ministero dei Trasporti prova a fare chiarezza con la nota del 4 aprile 2004, che prevede la possibilità di usare la targa prova anche sulle vetture immatricolate. Nuovo capitolo nel 2018, con la circolare del 30 maggio emessa dal ministero degli Interni che dichiara che la pratica dei concessionari non corrisponde interamente a quanto previsto dal Codice della strada. Ancora una sterzata l’anno scorso, con la sentenza 17665 del 25 agosto 2020 della Cassazione che vieta l’uso della targa prova sulle vetture già immatricolate, creando difficoltà agli operatori del settore. Adesso a fare chiarezza è arrivato il decreto Infrastrutture che aggiornerà il decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 2001, n. 474.

Il testo del decreto Infrastrutture

L’autorizzazione all’utilizzo della targa di prova di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 o del certificato di circolazione di cui all’articolo 97, anche in deroga agli obblighi previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Ai fini della circolazione di cui al primo periodo, resta comunque fermo l’obbligo di copertura assicurativa da parte del titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrono i presupposti, l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione di prova. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all’aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, anche al fine di stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del tipo di attività esercitata e del numero di addetti.

Targa prova unica per auto e moto

La recente sentenzadella Corte di Cassazione che ha stabilito che non si può usare una “targa prova” sui veicoli già immatricolati ha creato apprensione e confusione. Soprattutto tra autoriparatori e venditori di auto, che normalmente fanno ricorso alla targa prova per provare, collaudare o spostare auto e moto già immatricolate.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

I dubbi maggiori riguardano l’efficacia della copertura della polizza RC:  gli effetti della sentenza sono che l’unica assicurazione valida è quella del veicolo già immatricolato, quindi quella del proprietario dell’auto.

Come devono comportarsi quindi le imprese dell’autoriparazione e tutti coloro che utilizzano le targhe prova?

In realtà, pur essendo ancora una questione aperta sulla quale la CNA pone la massima attenzione, questa sentenza non produce automaticamente l’effetto di rendere illegittimo l’uso della targa prova.

Ricordiamo, infatti, che già una sentenza di alcuni anni fa ne aveva messo in discussione l’uso e ad oggi il pronunciamento definitivo del Consiglio di Stato non è ancora avvenuto. Già in questa occasione il Ministero dell’Interno aveva emanato una circolare (scaricala qui) invitando gli organi di controllo a evitare sanzioni in attesa di decisioni definitive

Nel frattempo è anche stato presentato un apposito disegno di legge (A.C. n° 1365) di modifica definitiva e verso la direzione di utilizzo pieno e legittimo delle targhe prova anche per i veicoli già immatricolati.

Quindi, poiché il pronunciamento del Consiglio di Stato non c’è ancora stato, e considerando che le sentenze della Corte di Cassazione non hanno forza di legge, ma vincolano solo le parti, si può ritenere che vale ancora quanto disposto dalla circolare del Ministero dell’Interno.

Anche sull’aspetto assicurativo si fa presente che le principali compagnie (UNIPOL-SAI e GENERALI) si sono ufficialmente orientate verso la conferma della copertura RCA della targa prova, sia per i veicoli non immatricolati che per quelli già immatricolati.

CNA ha anche posto il quesito ad ANIA(Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), la quale ha ribadito “di proseguire esattamente nella stessa maniera di prima della sentenza”.

Invitiamo comunque le imprese che utilizzano la targa prova a contattare la propria compagnia e a farsi confermare l’efficacia della polizza in vigore.


Per maggiori informazioni contatta:

  • Marina Gasparri – 0755059160 –

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Quanto costa la targa di prova? I bollettini di conto corrente postale n. 9001 pagati presso Uffici Postali e finalizzati alla richiesta di operazioni di motorizzazione, avranno validità soltanto nel mese in cui avviene il pagamento e nei tre mesi successivi. Costo per il rilascio della targa di prova, 18,37 euro.

Quanti tipi di targa prova esistono?

A essere precisi, esiste un solo modello, utilizzabile anche per motoveicoli, macchine agricole e operatrici: ha il fondo bianco, è composta da due caratteri alfanumerici, la lettera “P” e da altri cinque caratteri alfanumerici e va posizionata sul retro del veicolo.

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