Divieti di circolazione in Italia Show DECRETO 506 DEL 14 DICEMBRE 2021 – Pubblica su Gazzetta Ufficiale n. 307 del 28 dicembre 2021 VISTO l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: “Nuovo codice della strada”, e successive modificazioni, di seguito codice della strada; VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli; CONSIDERATO che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t; CONSIDERATO che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell’articolo 168, commi 1 e 4, del codice della strada; CONSIDERATO che, al fine di rendere più agevole l’attuazione delle suddette limitazioni sia da parte degli operatori addetti al trasporto sia degli addetti al controllo su strada sia delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni in deroga, si rende necessario fornire indicazioni esplicite ed esaustive su tali limitazioni; VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021, 21 aprile 2021 e, da ultimo, con deliberazione del 22 luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021; VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.126, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”; VISTO, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2021, recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19″»”; VISTO, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2021, recante “Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale”; VISTI i decreti dirigenziali 31 dicembre 2020, n. 238, 14 gennaio 2021, n. 2, 3 febbraio 2021, n. 6, 4 marzo 2021 n. 12, 23 marzo 2021 n. 100 e, 2 aprile 2021 n. 127, recanti la sospensione del calendario dei divieti di circolazione di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 29 dicembre 2020, n. 604, per i giorni 1, 3, 6, 10, 17, 24 e 31 gennaio, 7, 14, 21 e 28 febbraio, 7, 14, 21 e 28 marzo, 2, 3, 4, 5, 6 11, 18 e 25 aprile 2021; PRESO ATTO della necessità di adottare il decreto recante le direttive in materia di divieti di circolazione, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 6 del codice della strada e dalle relative disposizioni attuative; CONSIDERATO che l’evolversi della situazione epidemiologica potrebbe richiedere l’adozione di ulteriori provvedimenti di proroga dello stato di emergenza oltre il termine del 31 dicembre 2021; CONSIDERATO che la particolare situazione emergenziale in atto potrebbe richiedere la sospensione dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti, disposti nel presente decreto, nel corso dell’anno 2022; VISTA la nota della Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto prot. n. 8326 del 7 dicembre 2021; DECRETA: Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)
Art. 2 (Calendario dei divieti)
Art. 3 (Agevolazioni per i veicoli da/verso l’estero)
Art. 4 (Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sardegna)
Art. 5 (Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sicilia)
Art. 6 (Agevolazioni per il trasporto intermodale)
Art. 7 (Categorie dei veicoli esentati dal divieto) 1. Il divieto di cui all’articolo 2 non trova applicazione per i veicoli appartenenti ai seguenti soggetti: a) Forze di Polizia; b) Forze Armate e Corpo delle Capitanerie di Porto; c) Vigili del Fuoco; d) Protezione Civile; e) Croce Rossa Italiana; f) Regioni ed altri Enti territoriali, anche in forma 2. Il divieto di cui all’articolo 2 non trova, altresì, applicazione per i veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, anche se circolano scarichi: a) fornitura di acqua, gas, anche in bombole ed energia elettrica; b) nettezza urbana e raccolta rifiuti, escluso il servizio di trasporto dal centro di raccolta a quello di smaltimento se diverso dai servizi di trasporto relativi alla raccolta dei rifiuti ed alla nettezza urbana effettuati con veicoli delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio nettezza urbana”, nonché i veicoli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio di smaltimento rifiuti, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale; c) pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri; d) servizi postali, effettuati con veicoli appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.A., purché contrassegnati con l’emblema PT o con l’emblema Poste Italiane, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali; e) servizi radiotelevisivi; f) servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale, utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di strade; g) altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti, purché muniti di idonea documentazione comprovante la necessità. 3. Il divieto di cui all’articolo 2 non trova, altresì, applicazione per i veicoli ed i complessi di veicoli appartenenti alle seguenti particolari categorie, anche se circolano scarichi: a) autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico; b) autocisterne adibite al trasporto di latte fresco; c) autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco; d) veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali da allevamento o di materie prime per la loro produzione; e) autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione ed al consumo sia pubblico sia privato; f) macchine agricole ai sensi dell’articolo 57 del codice della strada e macchine agricole eccezionali ai sensi dell’articolo 104 del medesimo codice, fermi restando la necessità dell’autorizzazione di cui al comma 8 del citato articolo 104, nonché il divieto di circolazione, ai sensi dell’articolo 175, comma 2, del codice della strada, sulle strade classificate di tipo A e B ai sensi dell’articolo 2 del medesimo 4. Il divieto di cui all’articolo 2 non trova altresì applicazione nei seguenti casi particolari: a) per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali; b) per i veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedono l’intervento di un’officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato in cui ha sede l’impresa; c) per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell’impresa intestataria degli stessi, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, nonché per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi o residenze al momento dell’inizio del divieto e non percorrano tratti 5. I veicoli di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. Art. 8 (Tipologie delle merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto)
a) forniture destinate al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o di motori e parti di ricambio di aeromobili; b) forniture di viveri o di merci destinate ad altri servizi indispensabili alle attività della marina mercantile; c) giornali, quotidiani e periodici; d) prodotti per uso medico; e) prodotti alimentari deperibili che devono essere trasportati in regime ATP; f) prodotti agricoli che, pur non richiedendo il trasporto in regime ATP, sono soggetti ad un rapido deperimento e pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita:
g) sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali; h) prodotti per fronteggiare l’attuale emergenza da Coronavirus (COVID-19), tra i quali:
a) pulcini destinati all’allevamento; b) animali vivi destinati alla macellazione; c) animali vivi provenienti dall’estero; d) animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore. 3. I veicoli trasportanti le merci di cui al comma 1, lettere e), f) e g), nonché le merci di cui al comma 2, lettere a), b) e c) devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. Art. 9 (Condizioni per la circolazione in deroga al divieto) 1. Ai fini della circolazione per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e ad integrazione delle eccezioni in essi contenute, le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, a seguito di istanze presentate ai sensi dell’articolo 10 e in base alle procedure contenute nell’articolo 11, possono autorizzare deroghe al divieto di cui all’articolo 2, esclusivamente nei seguenti casi: a) trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli di cui all’articolo 8, al fine di evitarne il deterioramento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite; b) trasporto di alimenti destinati agli animali da allevamento con veicoli diversi da quelli di cui all’articolo 7, comma 3, lettera d), al fine di consentirne il continuo approvvigionamento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite; c) trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale, destinati a specifiche attività e lavorazioni che, per le loro particolari caratteristiche o per le tecnologie utilizzate, richiedono necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei suddetti materiali e attrezzature; d) trasporto di prodotti dell’industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produttivi e l’organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente–l’immediato trasferimento di tali prodotti; e) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto; f) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto; g) circolazione di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all’articolo 10 del codice della strada, limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli il cui transito non possa essere programmato al di fuori del periodo di vigenza del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto; h) circolazione di veicoli provenienti dall’estero esclusivamente per il raggiungimento di aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera; i) altri casi singoli di comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessari a soddisfare emergenze particolari e specifiche. 2. I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. Art. 10 (Procedure per la richiesta di autorizzazione in deroga) 1. Qualora sussistano le condizioni di cui all’articolo 9, i soggetti interessati possono presentare, almeno dieci giorni prima della data prevista per la partenza, richiesta di autorizzazione a circolare in deroga al divieto di cui all’articolo 2, di norma alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della provincia di partenza, indicando i seguenti elementi: a) il giorno o il periodo in cui si intende circolare, che deve risultare limitato alle effettive esigenze, ovvero in particolare:
b) la targa del veicolo, o dei veicoli qualora necessari per la medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l’autorizzazione; c) le località di partenza e arrivo, compresi i percorsi su cui si intende transitare, che devono essere specificati e comunque limitati; d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura, tra quelle previste nell’articolo 9, comma 1, lettere da a) ad i), specificando le motivazioni che ne determinano il trasporto in regime di 2. La richiesta, in alternativa a quanto indicato al comma 1, può essere presentata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – nel cui territorio di competenza ha sede l’impresa che esegue il 3. Per i veicoli provenienti dall’estero, la richiesta può essere presentata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da un’agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati; in tali casi, per la concessione delle autorizzazioni, la Prefettura deve tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine. Art. 11 (Procedure per il rilascio dell’autorizzazione prefettizia) 1. La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – che ha ricevuto la richiesta di autorizzazione alla circolazione in deroga al divieto di cui all’articolo 2, sentite, ove necessario, le altre Prefetture competenti per territorio sullo specifico trasporto in deroga, valutate le necessità e le urgenze prospettate in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, conduce l’istruttoria della richiesta in base ai seguenti criteri: a) accertamento della sussistenza dell’effettiva esigenza di circolazione in deroga ai divieti e delle condizioni contenute nell’articolo 9, in funzione delle specificità dei luoghi, del contesto, delle condizioni meteorologiche e climatiche; b) sussistenza di condizioni di particolare criticità derivanti dalla specifica posizione geografica della Sardegna e della Sicilia, ed in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento; c) verifica dell’indifferibilità del trasporto nei giorni di non vigenza del divieto; d) accertamento dell’assenza di condizioni ostative da parte di soggetti terzi ed in particolare degli enti proprietari e/o gestori di strade; e) verifica della compatibilità del trasporto in deroga con le caratteristiche delle infrastrutture stradali interessate e con le condizioni di traffico previste sulla rete stradale. 2. Nel caso in cui la richiesta venga presentata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – nel cui territorio di competenza ha sede l’impresa che esegue il trasporto, la Prefettura nel cui territorio ha inizio il viaggio deve fornire il proprio preventivo benestare. 3. La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, al termine dell’istruttoria di cui al comma 1, se sussistono le condizioni per la deroga, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale, oltre alle circostanziate motivazioni, è indicato: a) l’arco temporale di validità, che deve risultare strettamente limitato alle effettive esigenze di trasporto e che può comprendere eccezioni di date in cui persiste il divieto di circolazione; b) la targa del veicolo, o le targhe dei veicoli, autorizzati alla circolazione; c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi individuati al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza della circolazione, in base alle caratteristiche della rete stradale ed alle situazioni di traffico, specificando eventualmente le strade o le aree in cui non è comunque consentita la circolazione in deroga; d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura per il trasporto dei quali è consentita la circolazione in deroga; e) l’eventuale specifica che i veicoli possono circolare scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa; f) la prescrizione che i veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art. 12 (Trasporto di merci pericolose nei periodi di divieto) 1. Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, individuate nell’accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose ADR, è vietato per qualunque quantità di merce trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltre che nei giorni di calendario indicati nell’allegato A, anche dalle ore 8:00 alle ore 24:00 di ogni sabato e dalle ore 0:00 alle ore 24:00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 21 maggio al 4 settembre 2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 il trasporto di merci pericolose è consentito nei seguenti casi: a) trasporto di esplosivi, per comprovate necessità di servizio, ferma restando la necessità che per ogni trasporto deve essere data informazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio o l’ingresso in territorio nazionale, per i veicoli e per i complessi di veicoli di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
b) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell’Allegato A al regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale; c) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose appartenenti alla classe 1, limitatamente ai cantieri di opere di interesse nazionale, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale; d) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose appartenenti alla classe 7, limitatamente alle esigenze urgenti in ambito sanitario, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale. 3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, il trasporto di merci pericolose con veicoli di massa complessiva massima autorizzata non superiore a 7,5 t è consentito limitatamente ai seguenti casi: a) trasporto di merci pericolose in base ai casi di esenzione parziale o globale individuati nelle seguenti sottosezioni dell’Allegato A dell’accordo ADR:
b) trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni speciali di cui al capitolo 3 dell’Allegato A dell’accordo ADR; c) trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.4 dell’Allegato A dell’accordo ADR; d) trasporto di merci pericolose imballate in quantità esenti in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.5 dell’Allegato A dell’accordo 4. Al trasporto di merci pericolose nei casi di cui al comma 3, lettere da a) a d), con veicoli di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, non si applica il divieto di cui al comma 1, ma si applica il divieto di cui all’articolo 2. 5. Il trasporto di combustibili liquidi e gassosi è disciplinato dall’articolo 7, comma 3, lettera e). Art. 13 (Efficacia connessa all’emergenza COVID-19)
Art. 14 (Entrata in vigore e disposizioni finali)
IL MINISTRO Firmato digitalmente da ENRICO GIOVANNINI O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Allegato A
****-**** Trasporti Eccezionali – Divieti Integrativi anno 2022 Si mettono a disposizione le ordinanze delle Società Autostradali con i provvedimenti limitativi inerenti la circolazione dei veicoli eccezionali e dei veicoli adibiti a trasporto eccezionale. A6– Autostrada dei Fiori tronco A6 Torino – Savona ATIVA – Autostrada Torino-Ivrea-Valle d’Aosta AUTOVIA PADANA SPA Brebemi – Autostrada A35 Brescia Milano Pedemontana – Autostrada Pedemontana Lombarda R.A.V. – Raccordo Autostradale Valle D’Aosta – Autostrada A5 Aosta – Traforo del Monte Bianco. Roma, 23 dicembre 2021Quando non possono circolare i mezzi pesanti?Nell'Articolo 1 si legge che è vietata la “circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi” e in altre giornate che qui sotto vi segnaliamo. Tutte le domeniche dalle 09 alle 22.
Quando inizia il divieto dei mezzi pesanti?Il calendario aggiornato 2022. Dove è valido il blocco dei mezzi pesanti?Il divieto si applica infatti nelle autostrade e nelle strade extraurbane, in ottemperanza all'articolo 6 comma 1 del Codice della Strada, secondo cui “[…] il prefetto, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del MIMS (ex Ministero dei Trasporti, ndr), ...
Quando inizia il fermo dei camion?Il blocco dei mezzi pesanti a settembre 2022 decretato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguarderà quattro domeniche con orari identici (dalle 07:00 alle 22:00).
|