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L’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative ha carattere costitutivo ed è quindi elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica; in assenza di questa iscrizione, la società cooperativa non è tale e non può invocare le agevolazioni previste per il proprio settore. Con il D.M. 23 giugno 2004 e la relativa circolare attuativa del 6 dicembre 2004 sono state stabilite le procedure, le modalità ed i termini per l’iscrizione all’Albo, valide sia per le cooperative a “mutualità prevalente” che per le cooperative “diverse”. Il documento inoltre prevede le competenze dell'Autorità governativa nonché le conseguenze in caso di mancata iscrizione all’Albo. Il decreto ministeriale è stato modificato ed integrato dal D.M. 6 marzo 2013, in occasione del recepimento della nuova normativa in materia di Società di mutuo soccorso, per le quali sussiste l’obbligatorietà dell’iscrizione all'Albo, nella specifica sezione appositamente costituita. L'Albo, che ha sostituito i Registri Prefettizi e lo Schedario Generale della cooperazione, è gestito con modalità informatiche dal Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale, per la trasmissione dei dati, della collaborazione degli uffici delle Camere di commercio. Per le Cooperative Edilizie ed il relativo Albo si rimanda all’apposita sezione Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi. Per le attività di verifica e comunicazione relativa al versamento dei contributi dovuti al Ministero Sviluppo Economico per l’attività revisionale ed ispettiva è attivo l’apposito Portale delle cooperative. Per maggiori informazioni
Ultimo aggiornamento: 20 settembre 2017 Valutazione attuale: 4 / 5 CondividiTITOLO I DENOMINAZIONE, FINALITÁ, FUNZIONI Art. 1 – DENOMINAZIONE e SEDE Art. 2 – FINALITÁ TITOLO II GLI ASSOCIATI Art.4 – RECESSO ED ESCLUSIONE TITOLO III ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E ORGANI SOCIALI Art. 5 – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE Art.6– ORGANI SOCIALI Art. 7 – NORME GENERALI b) Elezioni c) Incompatibilità delle cariche d) Convocazioni e) Contributi sociali f) Commissariamento delle strutture territoriali g) Fusione per incorporazione con un’altra Associazione STRUTTURA PROVINCIALE Art. 8 – ASSEMBLEA PROVINCIALE Art.9 – CONSIGLIO PROVINCIALE Art. 10 – COMITATO ESECUTIVO PROVINCIALE Art.11 – PRESIDENTE PROVINCIALE Art.12 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PROVINCIALI STRUTTURA REGIONALE Art. 13 – ASSEMBLEA REGIONALE Art. 14 – COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE Art. 15 – CONSIGLIO REGIONALE Art. 16 – PRESIDENTE REGIONALE Art.
17 – COMITATO ESECUTIVO REGIONALE Art. 18 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI REGIONALE Art. 19 – DIPARTIMENTI TITOLO IV STRUTTURA NAZIONALE Art. 20 – ASSEMBLEA NAZIONALE Art. 21 – COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE Art. 22 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE Art. 23 – COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE Art. 24 – LA GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE Art. 25 – PRESIDENTE NAZIONALE Art. 26 – COMPITI DEL PRESIDENTE NAZIONALE Art. 27 – PRESIDENTE ONORARIO Art. 28 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NAZIONALE Art. 29 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA Art. 30 – COMITATO SCIENTIFICO TITOLO V PATRIMONIO E GESTIONE Art. 31 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE Art. 32 – SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E SPECIALI Art. 33 – DISPOSIZIONI SPECIALI Per maggiori informazioni: Scarica PDF Dove richiedere lo statuto?Il deposito dell'atto costitutivo e dello statuto societario presso il registro delle imprese è eseguito dal notaio, o in mancanza dagli amministratori della società. Il deposito deve essere effettuato presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
Come recuperare l'atto costitutivo?Il primo passo è rivolgersi all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate presso cui è stato registrato l'atto costitutivo, muniti del codice fiscale sia dell'Associazione che del Rappresentante Legale dell'epoca.
Cosa e lo statuto di una cooperativa?Lo statuto di una cooperativa serve a disciplinare i rapporti tra i soci della cooperativa e il funzionamento della stessa. Lo statuto, insieme all'atto costitutivo sono essenziali per la costituzione di una società, e senza di questi due documenti, la società non sarà mai in grado di esistere.
Come richiedere lo statuto di un'associazione?La registrazione di atto costitutivo e statuto all'Agenzia delle Entrate è possibile dopo aver ottenuto il codice fiscale. Entro 60 giorni dalla costituzione dell'associazione, occorre compilare e inviare il modello EAS all'Agenzia delle Entrate.
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