Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS)– in questo articolo ci proponiamo di trattare in maniera esaustiva e completa la tematica relativa alle Segnalazioni di Operazioni Sospette. Nello specifico, tratteremo i seguenti argomenti: Show
Scopri i nostri prodotti dedicati Segnalazioni di Operazioni Sospette: definizione e soggetti obbligatiIl decreto legislativo n. 231/2007, modificato dal decreto legislativo n. 90 nel 2017, dopo aver trattato i numerosi obblighi antiriciclaggio che i soggetti destinatari della normativa devono rispettare, già visti all’interno della nostra guida all’AML, disciplina agli artt. 35 e ss. gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. Le attività di prevenzione svolte dai soggetti obbligati hanno il loro culmine nella Segnalazione di operazione sospetta (c.d. SOS), ove portano all’attenzione dell’Unità di Informazione Finanziaria le operazioni per le quali
I soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni sulle segnalazioni sono:
Per quanto riguarda:
si applicano i regolamenti comunitari in vigore tra cui Reg. UE 1509/2007 (Corea del Nord), Reg. UE 267/2012 (Iran) e Prov. 27/05/2009 emanato dalla BdI i quali allargano l’obbligo di segnalazione alla sola ipotesi di sospetto per quanto riguarda il possibile finanziamento di programmi mirati alla distribuzione di armi di distruzione di massa. Contattaci compilando il form SOS: la valutazione del sospettoIn questo paragrafo vediamo quali sono gli elementi che fanno sì che un’operazione venga definita come sospetta. Il sospetto deve essere desunto dalla valutazione a 360 gradi della specifica operazione. Deve essere preso in considerazione ogni elemento soggettivo ed oggettivo riguardante l’operazione stessa. Ci sono vari elementi di un’operazione su cui basare il sospetto:
tutti questi elementi, sommati alla tipologia di attività e alla capacità economica degli operatori coinvolti nelle operazioni in esame, determinano un eventuale sospetto circa la singola operazione. Lo stesso decreto citato in precedenza cerca di agevolare i soggetti obbligati fornendo degli strumenti che possono aiutare nell’identificazione delle operazioni sospette. I due strumenti predisposti per questo scopo sono:
Contattaci compilando il form SOS: Modalità delle segnalazioni specifiche per gli intermediariPer le modalità in cui si devono svolgere le segnalazioni degli intermediari finanziari, bisogna fare riferimento all’art. 36 del decreto antiriciclaggio, come modificato nel 2017. Innanzitutto, gli intermediari
È il responsabile dell’ente, cui spetta l’amministrazione e la gestione dei rapporti con la clientela, che deve comunicare, senza ritardo, le operazioni valutate come sospette al legale rappresentante o ad altro soggetto delegato. Spetterà a quest’ultimo, titolare della funzione di segnalazione, esaminare le segnalazioni ricevute e, nel caso consideri fondati i sospetti, trasmetterle alla UIF, eliminando il nome del soggetto segnalante. Segnalazioni di Operazioni Sospette: le segnalazioniIn questa sezione andremo ad analizzare i vari aspetti riguardanti le segnalazioni. Segnalazioni di Operazioni Sospette: l’analisi delle segnalazioni da parte della UIFI controlli della UIF sulle anomalie che possono fare riferimento a potenziali rischi per il riciclaggio o per il terrorismo sono serrati riguardo:
Questi elementi vengono calibrati facendo riferimento all’analisi nazionale dei rischi. Una volta che la UIF riceve le segnalazioni di operazioni sospette, però, cosa succede? A segnalazione ricevuta, la UIF, si adopera nell’esecuzione di un’analisi finanziaria relativa alle segnalazioni stesse. L’analisi comprende una moltitudine di attività che hanno degli scopi ben precisi, tra cui:
La UIF, tuttavia, svolge queste analisi finanziarie attraverso molteplici canali, come:
Al fine di raggiungere l’obiettivo di eseguire analisi finanziarie accurate e precise, è possibile per la UIF fare delle richieste aggiuntive indirizzate al soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta. Allo stesso tempo, è possibile per la UIF reperire ulteriori informazioni da altri soggetti allo stesso tempo obbligati, alle PA ed è inoltre consentito lo scambio di dati con autorità estere che svolgono funzione analoga. Una volta che le analisi svolte dalla UIF sono terminate, a chi vengono destinati i risultati? Qual è il successivo step del processo? Bisogna precisare come, la UIF, comunichi:
A conclusione del processo, la UIF – in seguito al confronto con il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e la Direzione Investigativa Antimafia – attraverso PEC, effettua la comunicazione degli esiti delle SOS al soggetto segnalatore. Tutto il processo riguardante le segnalazioni di operazioni sospette è anonimo. Proprio per questo motivo ci si riferisce agli articoli 36 e 38 che stabiliscono come:
Contattaci compilando il form SOS: gli articoli del decreto che le regolamentanoPer quanto riguarda le segnalazioni di operazioni sospette, queste sono regolamentate dagli articoli 35, 36 e 37 del Decreto legislativo 231/2007, come modificato dal D.lgs n. 90/2017. Nello specifico:
SH_Detection, SH_Sos e SH_Workflow_Sos: le soluzioni per le SOS di SadasPer aiutare i propri clienti ad affrontare il tema delle Segnalazioni di Operazioni Sospette, Sadas ha sviluppato prodotti specifici in grado di soddisfare le esigenze dei soggetti obbligati. La suite di Sadas per l’antiriciclaggio si compone di prodotti specifici che permettono alle aziende di adempiere ad ogni obbligo legislativo come ad esempio SH_Co, il nuovo servizio Sadas per le comunicazioni oggettive. Relativamente alle Segnalazioni di Operazioni Sospette, Sadas, mette a disposizione dei propri clienti alcuni prodotti innovativi: SH_Detetction, SH_Sos e SH_Workflow_Sos. Utilizzando il prodotto Sadas SH_Sos, i soggetti obbligati saranno in grado di studiare in maniera accurata il comportamento della clientela in compliance con gli schemi proposti dalla UIF. In questo modo, attraverso un’analisi approfondita, sarà possibile individuare tutti quei comportamenti e quelle operazioni che si discostano dalla normale operatività, generando degli inattesi. Il prodotto SH_Sos opera in maniera molto semplice. In prima istanza, vengono raccolti i dati relativi alla regolare operatività della clientela che, in secondo luogo, vengono paragonati agli schemi comportamentali messi a disposizione dalla UIF. La soluzione permette di catalogare tutti gli inattesi che si sono verificati nel corso del tempo e a questo punto viene effettuato un controllo. Il controllo avviene in base al livello di priorità, con tutto lo storico relativo al singolo cliente oltre che con tutte le valutazioni ed analisi che l’intermediario ha già svolto. Il modulo SH_Sos appena descritto opera in maniera sincronizzata con il modulo SH_Workflow_Sos. Per quanto riguarda questo secondo modulo (entrambi i moduli, tuttavia, rientrano nella suite Sadas SH_Suite), si fa riferimento alla gestione degli inattesi. Per quanto riguarda le segnalazioni di operazioni sospette, è necessario affrontarle nel modo più pronto e reattivo possibile in modo da garantire l’efficienza dei controlli ed essere in linea con le normative vigenti in materia. Questa è la funzione di SH_Workflow_Sos, il prodotto Sadas che si occupa di vigilare sul processo di valutazione. Raccogliendo i processi valutativi delle Segnalazioni di Operazioni Sospette, SH_Workflow_Sos permette di tradurre questi ultimi in un flusso dinamico e visivo che si integra perfettamente con l’infrastruttura aziendale. I benefici dell’adozione di una soluzione come questa, per un’azienda, sono molteplici. Oltre ad avere un supporto a 360 gradi per quanto riguarda i flussi e i processi documentali, si riducono drasticamente le attese processuali. Per maggiori informazioni circa i prodotti Sadas sulle SOS, contattaci cliccando sul pulsante sottostante. Per un Free Trial della nostra tecnologia Sadas Engine, è sufficiente cliccare sul link. Contattaci compilando il form Quali sono le operazioni sospette antiriciclaggio?Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.
Come si svolge l'iter della segnalazione di operazione sospetta?Le segnalazioni sono trasmesse in via esclusivamente telematica, tramite il portale Internet dedicato INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia. Per accedere ai servizi del portale, i segnalanti devono preventivamente iscriversi al sistema di anagrafe dei segnalanti della UIF.
Cos'è la segnalazione di operazioni sospette?Una segnalazione di operazione sospetta, nota anche con l'acronimo SOS, è una segnalazione compiuta da un professionista[1] per qualsiasi attività – compiuta o tentata dal cliente – apparentemente finalizzata al compimento di operazioni di riciclaggio[2] o di finanziamento del terrorismo[3].
Quando deve essere effettuata una segnalazione di operazione sospetta?La segnalazione deve essere inviata, ove possibile, prima di eseguire l'operazione e in ogni caso appena il Professionista viene a conoscenza degli elementi di sospetto.
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