Rinnovo permesso di soggiorno per protezione speciale

Premessa

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 130/2020, convertito con modificazioni in L. n. 173/2020 (cd. Decreto Lamorgese), sono stati modificati i presupposti della protezione speciale oltre che le caratteristiche del relativo permesso di soggiorno.

Il permesso per protezione speciale viene rilasciato in due ipotesi:

1) a seguito del riconoscimento da parte della Commissione Territoriale nell’ambito dell’esame della richiesta di protezione internazionale;

2) a seguito di richiesta presentata direttamente al Questore, previo parere della Commissione Territoriale

Ai titolari di permesso per motivi umanitari che, alla scadenza, chiedono il rinnovo del permesso senza fare la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro viene rilasciato il permesso di soggiorno per protezione speciale se ne ricorrono i presupposti e previo parere della Commissione Territoriale.

DOCUMENTI RICHIESTI PER IL RILASCIO

Il rilascio viene effettuato dalla Questura dopo il riconoscimento della protezione speciale da parte della Commissione Territoriale (o del Tribunale) o a seguito di istanza presentata direttamente al Questore.

IN CASO DI RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE/TRIBUNALE:

  • Decisione della Commissione che ha riconosciuto la protezione speciale (o del Tribunale se il riconoscimento è avvenuto da parte del Giudice a seguito di ricorso)
  • Passaporto/titolo di viaggio –da valutarsi a seconda dei casi-
  • Certificato di residenza oppure Comunicazione di ospitalità ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 286/98
  • 2 fotografie
  • Pagamento bollettino postale da 30,46€
  • Marca da bollo da 16€

IN CASO DI ISTANZA DIRETTA AL QUESTORE:

  • Passaporto/titolo di viaggio – da valutarsi a seconda dei casi-
  • Documentazione attestante il rischio di persecuzione, tortura, trattamenti inumani e degradanti, violazione del diritto alla vita privata e famigliare
  • Certificato di residenza oppure Comunicazione di ospitalità ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 286/98
  • 2 fotografie
  • Pagamento bollettino postale da 30,46€
  • Marca da bollo da 16€

* Per la Questura di Monza, al momento della notifica della decisione di riconoscimento della Commissione la Questura consegna allo straniero l’appuntamento per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Se invece il riconoscimento della protezione speciale deriva da una decisione del Tribunale a seguito di ricorso oppure nel caso in cui si intende presentare istanza diretta al Questore è necessario prenotare l’appuntamento inviando una mail all’indirizzo:

* Per la Questura di Milano in tutte le ipotesi occorre prenotare l’appuntamento tramite il sito: https://prenotafacile.poliziadistato.it/

DOCUMENTI RICHIESTI PER IL RINNOVO

  • Permesso di soggiorno in scadenza
  • Decisione della Commissione che ha riconosciuto la protezione speciale (o del Tribunale se il riconoscimento è avvenuto da parte del Giudice a seguito di ricorso)
  • in caso di istanza diretta al Questore, documentazione attestante il rischio di persecuzione, tortura, trattamenti inumani e degradanti, violazione del diritto alla vita privata e famigliare
  • Passaporto/titolo di viaggio -da valutarsi a seconda dei casi-
  • Certificato di residenza oppure Comunicazione di ospitalità ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 286/98
  • 2 fotografie
  • Pagamento bollettino postale da 30,46€
  • Marca da bollo da 16€

* Per la Questura di Monza l’appuntamento deve essere richiesto inviando una mail all’indirizzo:

* Per la Questura di Milano l’appuntamento deve essere richiesto online tramite il sito: https://prenotafacile.poliziadistato.it/

Quando è avvenuta l'abrogazione della protezione umanitaria e quali sono i nuovi titoli di soggiorno introdotti dal D.L. n.113/18, c.d. Sicurezza (convertito dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132)?

L’istituto della protezione umanitaria è stato introdotto nell’ordinamento italiano attraverso l’art.5, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n.286 come originariamnete formulato dal legislatore. La norma stabiliva che il Questore poteva disporre il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari nel caso in cui esistano gravi e seri motivi di carattere umanitario che possono compromettere, in caso di rimpatrio, lo stato di salute del cittadino straniero o l’esercizio dei suoi diritti. Lo strumento della protezione umanitaria è stato per anni utilizzato in modo residuale e occasionale, fino a quando non si è registrato un aumento delle domande di protezione internazionale e l’entrata in vigore dei D.Lgs. 19 novembre 2007 n.251 (che ha adottato la c.d. Direttiva “Qualifiche” 2011/95/UE) e il D.Lgs. 28 gennaio 2008 n.25 (che ha adottato la c.d. Direttiva “Procedure” 2013/32/UE). In particolare l’art.32, comma 3, del D.Lgs. n.25/08 nella sua originaria formulazione stabiliva che la Commissione Territoriale nei casi in cui non accoglieva la domanda di protezione internazionale e ritenesse che potessero sussistere gravi motivi di carattere umanitario, trasmetteva gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La riforma intervenuta con il Decreto Legge n.113/18, c.d. Sicurezza, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132, “recante disposizioni urgenti anche in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica…” ha novellato l’art.5, comma 6, T.U. Immigrazione abrogando l’istituto della protezione umanitaria e introducendo la protezione speciale e nuove tipologie di permesso di soggiorno che però solo in parte ricomprendono le fattispecie prima riconducibili a tale forma di tutela.

Quali sono i nuovi titoli di soggiorno introdotti dal Decreto Legge n.113/18, c.d. Sicurezza, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132?

Si riportano di seguito le principali tipologie di permessi di soggiorno introdotte dal Decreto Legge n.113/18, c.d. Sicurezza, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132.

Permesso di soggiorno per “protezione speciale” (art.32, comma 3, D.Lgs. 28 gennaio 2008 n.25): viene rilasciato nei casi in cui la Commissione Territoriale non riconosca al cittadino straniero richiedente asilo né lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, ma in ottemperanza ad obblighi costituzionali (art.10, comma 3, della Costituzione Italiana) e internazionali (art.3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), ritenga necessario tutelare il cittadino straniero dal rischio di persecuzioni, trattamenti disumani e degradanti o violazioni sistematiche dei diritti umani. La normativa italiana infatti vieta il respingimento verso lo Stato in cui il cittadino straniero può essere oggetto di persecuzioni per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinione politica o condizione personale e sociale oppure verso uno Stato in cui non sia protetto dalla persecuzione. Inoltre non può essere disposto il respingimento, l’allontanamento o l’estradizione di un cittadino straniero verso uno Stato in cui non sia protetto dal rischio di tortura o nel quale siano accertate sistematiche violazioni dei diritti umani o quando l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare e di protezione della salute (art.19, comma 1 e 1.1., del T.U. Immigrazione d.Lgs. n.286/98 e succ. mod.). In tali ipotesi è data facoltà al Questoredi rilasciare un permesso di soggiorno di durata biennale recando la dicitura “protezione speciale”(Cfr.Circolare del Ministero dell'Interno del 19 luglio 2021) sia su richiesa della Commissione Territoriale sia su apposita istanza da parte del cittadino straniero che attesta le particolari condizioni richieste. Il suo rinnovo è subordinato ad una rivalutazione della situazione da parte della Commissione Territoriale. Questo permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa e se rilasciato ex art.32, comma 3, del D.Lgs. n.25/08  può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, qualora ne ricorrano i requisiti previsti dalla legge (art.6, comma 1-bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. ed integrazioni). Il permesso di soggiorno per protezione speciale viene rilasciato in formato elettronico (Cfr. Linee guida della Questura di Treviso).

Il permesso per “protezione speciale” può essere rilasciato anche ai cittadini stranieri titolari di permesso per motivi umanitari che, alla data di scadenza dello stesso, non dimostrino la sussistenza dei requisiti previsti per la conversione del titolo in motivi di lavoro (art.1, comma 8, del D.L. 113/18 come convertito dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132): e cioè una proposta di contratto di soggiorno e e la dimostrazione dei relativi requisiti (alloggio idoneo e pagamento spese di rimpatrio).


Permesso di soggiorno per “calamità”
(art.20 – bis T.U. Immigrazione D. Lgs. n.286/98 e succ. mod.). Se il Paese verso il quale il cittadino straniero deve fare ritorno versa in situazioni di contingente ed eccezionale calamità naturali o sanitarie tali da non permettere il rientro e la permanenza dello stesso in condizioni di sicurezza, il Questore può disporre il rilascio di un permesso di soggiorno per “calamità”. Questa misura di protezione temporanea comporta il rilascio di un permesso della durata di sei mesi, rinnovabile, qualora persistano le condizioni di grave calamità. Il permesso per “calamità” consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, qualora ne sussitano i requisiti previsti dalla normativa (art.6, comma 1-bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. ed integrazioni). Questo permesso di soggiorno è valido esclusivamente sul territorio nazionale. Il permesso di soggiorno per calamità viene rilasciato in formato cartaceo (Cfr. Linee guida della Questura di Treviso).

Permesso di soggiorno “per cure mediche” (art.19, comma 2, lett. d – bis T.U. Immigrazione d.Lgs. n.286/98 e succ. mod.). Il cittadino straniero che si trova in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, tali da ritenere che il rientro nel Paese di origine o provenienza possa determinare un pregiudizio per la sua salute, può chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per “cure mediche”. La richiesta di tale titolo di soggiorno deve essere corredata da idonea documentazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Il permesso di soggiorno per “cure mediche” avrà duratapari al tempo attestato dalla certificazione sanitaria e, in ogni caso,non potrà essere rilasciato per un periodo superiore ad un anno. Questo permesso può essere rinnovato e ha validità solo sul territorio nazionale. L'art.6, comma 1-bis, T.U. Immigrazione , come modificato dal D.L. 130/2020, convertito con Legge 173/2020, ha espressamente previsto che tale titolo di soggiorno può essere convertito in permesso per motivi di lavoro sia subordinato che autonomo, in presenza dei requisiti richiesti (Cfr. Linee guida sulle conversioni dei permessi di soggiorno elettronici (con kit postale). Tale tipologia di permesso di soggiorno per cure mediche viene rilasciato in formato cartaceo (Cfr. Linee guida della Questura di Treviso).

Il D.L. n.113/2018,convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132, ha apportato ulteriori modifiche al Testo Unico sull’Immigrazione introducendo anche il permesso di soggiorno denominato per “casi speciali” in quattro diverse fattispecie caratterizzatedalla particolare condizione vissuta dal cittadino straniero: vittime di violenza, anche domestica o di grave sfruttamento, anche lavorativo. Tale permesso di soggiorno per casi speciali viene rilasciato anche in alcune ipotesi residuali relative ai casi di richiesta di protezione umanitaria decise dalle Commissioni Territoriali prima dell’entrata in vigore della riforma introdotta del D.L. n.113/18.

1) Permesso di soggiorno per protezione sociale (art.18, T.U. Immigrazione D. Lgs. n.286/98 e succ. mod.). Il Questore può disporre il rilascio di un permesso per “protezione sociale” quando, nell’ambito di intervento dei servizi sociali, sono accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento ai danni di un cittadino straniero. Lo stesso permesso di soggiorno può essere rilasciato al cittadino straniero qualora emergano concreti pericoli per la sua incolumità in virtù del suo contributo ad operazioni di polizia o a indagini in corso. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art.18 del D. Lgs. n.286/98, recante la dicitura “casi speciali”, ha la durata di sei mesi ed è rinnovabile. Questo permesso consente l’accesso ai servizi assistenziali, garantisce il diritto allo studio, prevede la possibilità di iscrizione al Centro per l’Impiego e permette di svolgere attività lavorativa. È possibile chiederre la conversione di tale permesso di soggiorno per casi speciali in motivi di lavoro o di studio in presenza dei requisiti richiesti. Tale tipologia di permesso di soggiorno viene rilasciato in formato elettronico. (Cfr. Linee guida della Questura di Treviso)

2) Permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica (art.18–bis, T.U. Immigrazione D. Lgs. n.286/98 e succ. mod.). Il 27 settembre 2012 l’Italia ha sottoscritto la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul (7aprile 2011). I principi e le disposizioni in essa contenute sono stati introdotti nell’ordinamento italiano con il D.L. n.93/13, convertito con modificazioni con la legge 15 ottobre 2013 n.119. La riforma ha innovato la legislazione nazionale introducendo nuovi strumenti finalizzati a contrastare la violenza di genere e la violenza assistita ampliando, al contempo, le misure di tutela dedicate alle donne vittime di abusi e maltrattamenti in ambito domestico. L’art.4 della legge di conversione, riguardante nello specifico la popolazione straniera, ha introdotto, attraverso l’art.18 – bis del D. Lgs. 286/98, il permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica denominato “casi speciali”. Tale permesso di soggiorno può essere rilasciato quando sussistono le condizioni previste (collaborazione con le forze dell’ordine oppure situazioni di particolare gravità e pericolo emerse nell’ambito di intervento dei servizi sociali territoriali, dei servizi sociali specializzati o dei centri antiviolenza), ha la durata di un anno e permette di studiare e lavorare. Alla scadenza esso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio o in motivi di lavoro. Tale tipologia di permesso di soggiorno viene rilasciato in formato elettronico. (Cfr. Linee guida della Questura di Treviso)

3) Permesso di soggiorno per vittime di sfruttamento lavorativo (art.22, comma 12-quarter, T.U. Immigrazione d.lgs. n.286/98 e succ. mod.). Al cittadino straniero che, trovandosi in situazioni di violenza o di particolare sfruttamento lavorativo decida di denunciare il datore di lavoro e di collaborare con le forze di polizia, può essere rilasciato un permesso di soggiorno riportante la dicitura per “casi speciali”. Questo permesso di soggiorno dura sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o più a lungo, in conformità con le esigenze di carattere giudiziario. Il cittadino straniero può svolgere attività lavorativa. Alla scadenza è possibile chiederne la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Tale tipologia di permesso di soggiorno viene rilasciato in formato elettronico (Cfr. Linee guida della Questura di Treviso).

4) Permesso di soggiorno per "casi speciali" - regime transitorio (art.1, comma 9, D.L. n.113/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132). Nel caso in cui il cittadino straniero fosse in attesa del rilascio del permesso per motivi umanitari a seguito della decisione della Commissione Territoriale adottata prima del 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n.113/18), anche se non ancora notificata, viene rilasciato un permesso di soggiorno per “casi speciali”. Questo permesso di soggiorno ha durata biennale, consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

Permesso "per atti di particolare valore civile" (art.42 – bis T.U. Immigrazione D. Lgs. n.286/98 e succ. mod.). Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, su proposta del Prefetto, può essere rilasciato un permesso di soggiorno della durata di due anni, rinnovabile, che consente l’accesso allo studio nonché lo svolgimento di attività lavorativa. Questo permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per motivi di lavoro autonomo o lavoro subordinato e viene rilasciato in formato elettronico (Cfr. Linee guida della Questura di Treviso).

Per la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari o del permesso di soggiorno per “casi speciali” in permesso per motivi di lavoro è obbligatorio esibire il passaporto?

Il cittadino straniero che intende convertire il proprio titolo di soggiorno per motivi umanitari o del permesso di soggiorno per “casi speciali” in permesso per motivi di lavoro, all’atto della convocazione in Questura, deve esibire:

  • documentazione attestante l’attività lavorativa e il contratto di soggiorno in corso ( modello UNILAV)
  • passaporto o documento equipollente in corso di validità.

Le Questure sono tenute a chiedere al cittadino straniero il passaporto o documento equipollente che li identifichi ma può succedere che non riesca ad ottenerlo dalla propria Rappresentanza in Italia (motivi tecnico-organizzativi o di carattere politico…). In questo caso deve presentare in Questura una comunicazione ufficiale rilasciata dalla propria Rappresentanza diplomatico-consolare in Italia recante i motivi ostativi al rilascio del passaporto. Solo in situazioni particolari è possibile che, in via eccezionale, sia disposto il rilascio di un titolo di viaggio affinché il cittadino straniero possa tornare nel suo Paese di origine e provvedere alla richiesta del passaporto. Per informazioni dettagliate circa le prassi locali, si rimanda all’Ufficio Immigrazione della Questura di competenza.

In provincia di Treviso il primo rilascio dei permessi di soggiorno con la motivazione:

  • protezione speciale 

  • casi speciali (artt.18, art.18 -bis, art.22, comma 12 – quarter T.U. Immigrazione, art.1, comma 9, D.L.113/18)

avviene solo previa prenotazione di un appuntamento attraverso gli sportelli dellaRete Informativa Immigrazioneo inviando una e-mail all’indirizzo pec immig. Nella richiesta di appuntamento devono essere specificaticon precisione i dati anagrafici, la nazionalità del richiedente e il tipo di permesso di soggiorno che viene richiesto. La Questura risponderà alla e-mail fissando data e ora dell’appuntamento.

Il rilascio dei permessi di soggiorno per:

  • cure mediche (art.19, comma 2, lett. d -bis, T.U. Immigrazione)

  • calamità (art.20 – bis TU Immigrazione)

  • atti di particolare valore civile (art.42 – bis T.U. Immigrazione)

deve essere richiesto solo previa prenotazione di un appuntamentoall’Ufficio Immigrazione della Questura di Treviso attraversogli sportelli della Rete Informativa Immigrazione o inviando una e-mail all’indirizzo pec immig. Nella richiesta di appuntamento devono essere specificaticon precisione i dati anagrafici, la nazionalità del richiedente e il tipo di permesso di soggiorno che viene richiesto. La Questura risponderà alla e-mail fissando data e ora dell’appuntamento.

Quanto dura il permesso di soggiorno per protezione speciale?

Requisiti del Permesso per protezione speciale Qualora ricorrano le premesse indicate, la Commissione invia tutti gli atti al Questore per il rilascio del titolo per protezione speciale: esso ha durata biennale e può essere mutato in un altro titolo.

Cosa vuol dire permesso di soggiorno protezione speciale?

È un permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo che cui confronti non sussistono i presupposti per riconoscere la protezione internazionale, ma nei cui confronti la Commissione Territoriale ritenga sussistenti altri pregiudizi in capo soggetto meritevoli di tutela, in caso di rimpatrio dello stesso nel paese ...

Chi decide il riconoscimento della protezione speciale?

La conferma arriva dalla Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo, che ieri ha inviato ai presidenti delle commissioni territoriali una circolare con un approfondimento sulle modifiche normative introdotte dalla legge 173/2020, in particolare per quanto riguarda il permesso per protezione speciale e i divieti di ...

Come si ottiene la protezione temporanea?

Se rientri tra le persone che hanno diritto alla protezione temporanea, è sufficiente presentare alla Questura del luogo di domicilio una domanda per un permesso di soggiorno per protezione temporanea. Questa richiesta è gratuita.