Commercio al dettaglio di mangimi per animali codice ateco

Avvio di un'attività di vendita al minuto di mangimi, prodotti agricoli e zootecnici e di altra origine destinati all'alimentazione animale in un esercizio di vicinato

Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.0R:

  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'esercizio di vicinato;  
  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la vendita al minuto di mangimi, prodotti agricoli e zootecnici e di altra origine destinati all'alimentazione animale, compilando e ricaricando in STAR il modulo che si ottiene spuntando in "Dati attività" e "Ulteriori procedimenti" la specifica "ASL_34.4 - Notifica di registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n.183/2005, articolo 9, comma 2".

Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

In caso di depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato alla SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco.
 

Avvio di un'attività di vendita al minuto di mangimi, prodotti agricoli e zootecnici e di altra origine destinati all'alimentazione animale in una media struttura di vendita

S applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè un provvedimento espresso del Comune oppure un provvedimento formatosi per silenzio-assenso con il decorso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, più SCIA ad Ente terzo.

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):

  • l'istanza in bollo di autorizzazione per l'avvio della grande struttura di vendita, utilizzando il codice attività 47.10.2R
  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la vendita al minuto di mangimi, prodotti agricoli e zootecnici e di altra origine destinati all'alimentazione animale, compilando e ricaricando in STAR il modulo che si ottiene spuntando in "Dati attività" e "Ulteriori procedimenti" la specifica "ASL_34.4 - Notifica di registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n.183/2005, articolo 9, comma 2".

Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

In caso di depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco.
 

Avvio di un'attività di vendita al minuto di mangimi, prodotti agricoli e zootecnici e di altra origine destinati all'alimentazione animale in una grande struttura di vendita

Si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè un provvedimento espresso del Comune oppure un provvedimento formatosi per silenzio-assenso con il decorso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, più SCIA ad Ente terzo.

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):

  • l'istanza in bollo di autorizzazione per l'avvio della grande struttura di vendita, utilizzando il codice attività 47.10.4R
  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la vendita al minuto di mangimi, prodotti agricoli e zootecnici e di altra origine destinati all'alimentazione animale, compilando e ricaricando in STAR il modulo che si ottiene spuntando in "Dati attività" e "Ulteriori procedimenti" la specifica "ASL_34.4 - Notifica di registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n.183/2005, articolo 9, comma 2".

Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

In caso di depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco.
 

Inizio di attività di vendita al minuto di mangimi, prodotti agricoli e zootecnici e di altra origine destinata all'alimentazione animale in attività commerciale già avviata

Si applica il regime amministrativo della SCIA (art. 19 della Legge 241/90), che produce effetto con la sola presentazione.

Occorre una Segnalazione Certificata di Inizio Attività da presentare alla ASL per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività dell'attività in essere.

Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

In caso di depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato alla SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco.

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