Sono una signora vedova e senza figli e vorrei lasciare in eredità la mia villa a un solo nipote di cui sono la zia e non voglio che la villa vada in eredità ai miei fratelli. Oltre i nipoti e i fratelli non ho altri eredi. Cosa mi consigliate? Show
La cosa è perfettamente legittima. La legge consente alla signora di lasciare in eredità la villa al nipote senza che i suoi fratelli possano opporsi alla sua volontà testamentaria. I fratelli del de cuius, infatti, non rientrano mai fra quei soggetti che vengono indicati dalla legge come “eredi legittimari”. I legittimari sono in pratica quei parenti, se esistenti, ai quali la legge riserva, indipendentemente dalle volontà del testatore, delle quote di patrimonio definite appunto “di legittima”. Per l’esattezza i legittimari sono: il coniuge, i figli (o i loro discendenti) e i genitori del defunto. Come si può notare non vi rientrano i fratelli per il semplice fatto che i fratelli non sono parenti in linea retta. In sostanza, laddove la signora facesse testamento lasciando il pieno possesso della villa all’unico nipote, i suoi fratelli non potrebbero opporsi in nessun modo, non avendo dalla loro parte la tutela normativa delle quote legittimarie. Per informazioni: www.caf.acli.it Successione dei fratelli e delle sorelleDispositivo dell'art. 570 Codice CivileA colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali(1). I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani(2). Note(1) I fratelli e le sorelle naturali dei quali sia legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei confronti del comune genitore, sono chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, prima dello Stato (cfr. art. 565 del c.c. e nt. n 1). (2) Sono fratelli germani quelli che hanno in comune con il de cuius entrambi i genitori, sono unilaterale quelli che hanno solo o la madre o il padre in comune. I primi, nella successione del fratello o della sorella, ricevono una quota doppia rispetto ai secondi (si parla in proposito di "quota di fatto"). Ratio LegisL'attribuzione di una quota doppia di eredità ai germani rispetto agli unilaterali si spiega in quanto i primi hanno un vincolo di parentela più stretto con il de cuius, avendo in comune sia la madre che il padre. Spiegazione dell'art. 570 Codice CivileLa successione dei fratelli e delle sorelle germani è rimasta immutata
rispetto al codice precedente: succedono in parti uguali. Era stato proposto di equiparare la quota successoria dei fratelli unilaterali a quella dei fratelli germani. Si è tuttavia preferito mantenere il sistema tradizionale, sul riflesso della diversità dei vincoli di sangue e di affetti che uniscono tra loro, da un lato, i fratelli germani e, dall’altro, quelli unilaterali . Relazione al Codice Civile(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942) 273 In correlazione alla nuova disciplina dell'istituto della successione per rappresentazione, regolato sistematicamente nella parte generale ed esteso a tutti i casi in cui il primo chiamato non possa o non voglia accettare l'eredità, ho soppresso nell'art. 566 del c.c. (corrispondente all'art. 107 dei progetto definitivo), l'accenno ai discendenti dei figli legittimi e la distinzione fra successione per capi e successione per stirpi. Data l'estensione della rappresentazione al caso di rinunzia, è chiaro che, nella successione ab intestato, i discendenti dei figli legittimi non possono succedere in nessun caso per diritto proprio e quindi non ha senso la distinzione fra successione per capi e successione per stirpi. D'altro lato uno specifico richiamo alla rappresentazione sarebbe stato in questa sede superfluo, dato che la materia è interamente regolata dagli articoli 467, 468 e 469. Per le stesse ragioni ho eliminato la menzione dei discendenti a proposito del figli adottivi (art. 567 del c.c.), dei fratelli e sorelle (art. 570 del c.c.), e il richiamo esplicito alla rappresentazione che era contenuto nel terzo comma dell'art. 112 del progetto definitivo. 275 Non ho creduto opportuno aderire alla proposta di equiparare la quota successoria dei fratelli unilaterali a quella dei fratelli germani. La tradizionale diversità di trattamento, infatti, risponde alla diversa intensità del vincoli di sangue e dì affetti, che uniscono tra loro da un lato i fratelli germani e dall'altro quelli unilaterali. E' ovvio che si senta un ben più saldo legame quando si sia nati dallo stesso padre e dalla stessa madre, che non quando si abbia un solo genitore comune. Tesi di laurea correlate all'articolo
Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza. R. S. chiede “Una persona ha come unici parenti una sorella vedova con figlio e dei lontani
cugini. In assenza d testamento, trovano applicazione le norme che il codice civile detta in tema di successione legittima, e precisamente gli artt. 565 e ss. c.c. Pertanto, alla morte della persona di cui si discute, erede universale per legge non potrà che essere la sorella e, qualora questa dovesse voler rinunciare all’eredità, la stessa si devolverebbe in favore del suo unico figlio per diritto di rappresentazione ex artt. 467 e ss. c.c. Lo stesso istituto giuridico della rappresentazione troverebbe applicazione anche nel caso in cui la sorella vedova con figlio dovesse premorire, in quanto, come si legge all’[[46]], la rappresentazione fa
subentrare il discendente o i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può accettare l’eredità (la premorienza integra un’ipotesi di impossibilità di accettare). Ennio R. chiede “Ho una sorella , senza figli, rimasta vedova più di 20 anni fa, ora morta. Nel quesito viene precisato che la de cuius al momento della morte era vedova e senza figli, mentre non si ha alcuna certezza circa l’esistenza di un testamento. Tenuto conto che la de cuius lascia
soltanto collaterali, troverà applicazione nella specie l’art. 570 c.c., in forza del quale il patrimonio ereditario deve essere diviso tra gli stessi in parti eguali (quindi, se i fratelli sono due, a ciascuno andrà il 50% dell’asse ereditario). Qualora, invece, dovesse scoprirsi l’esistenza di un testamento, con il quale la de cuius abbia espressamente disposto di voler lasciare ai due nipoti l’azienda di cui era titolare, il fratello superstite, a cui nulla verrebbe lasciato, non potrebbe avanzare alcuna pretesa ereditaria, in quanto secondo quanto chiaramente statuito dall’art. 536 del c.c., gli unici soggetti in favore dei quali la legge riserva una quota di eredità (c.d. quota di riserva o di legittima) sono il coniuge, i figli e gli ascendenti (nulla è riservato ai collaterali). Pertanto, se non vi è testamento e non è stato posto in essere in vita alcun atto di donazione, il fratello superstite ha automaticamente e per legge diritto a reclamare la sua quota ereditaria pari ad ½ indiviso dell’intero patrimonio lasciato dalla de cuius, senza che nulla possano opporre i nipoti o l’altra sorella. C. B. chiede “La de cuius lascia solo 5 fratelli di cui 2 germani (A,B) 3 unilaterali (C,D,E). Le norme a cui occorre fare riferimento per rispondere a ciò che viene chiesto sono gli artt. 570 e 467 e ss. c.c. Le norme dettate in tema di rappresentazione, invece, dispongono che nella linea collaterale la rappresentazione ha luogo a favore dei discendenti dei
fratelli e delle sorelle del defunto. Vediamo, dunque, come le regole sopra esposte vanno
applicate al caso di specie. Il calcolo della quota di fatto si effettua sommando il numero degli unilaterali con il numero raddoppiato dei germani e dividendo l’asse ereditario per la somma così ottenuta (il quoziente rappresenta la quota di ciascun unilaterale e la metà della quota di ciascun germano). Nulla ovviamente va attribuito alle rispettive mogli, in quanto la successione per rappresentazione fa subentrare solo i discendenti dei figli e di fratelli e sorelle del de cuius. Ida R. chiede “Buonasera, In assenza di
testamento trovano applicazione le norme dettate in tema di successione legittima e contenute agli artt. 565 e ss. del
codice civile.
Pertanto, considerando che la persona deceduta lascia come potenziali eredi legittimi sei soggetti tra fratelli e sorelle e
considerato che una delle sorelle è morta senza lasciare figli in favore dei quali possa operare la rappresentazione, le quote che si andranno a formare saranno cinque, ognuna delle quali verrà divisa in parti eguali tra i figli che ciascun fratello o sorella ha lasciato. Supponendo che il saldo del conto corrente sia pari a 100.000 euro e che questa sia la somma caduta in successione, questi 100.000 euro andranno divisi in cinque quote eguali (tanti quanti sono i fratelli e le sorelle chiamate a succedere). Se colei che pone il quesito è figlia
unica di una delle sorelle premorta, a questa andranno 20.000 euro. Francesco O. chiede “E' morto mio zio (fratello di mia madre deceduta), al
quale ho dedicato molto tempo e in parte anche denaro per assisterlo negli ultimi anni della sua vita. Quando una persona muore, sono due i possibili modi di trasmissione del suo patrimonio: per legge o per
testamento. Nella successione per testamento, invece, è il de cuius (testatore) a stabilire come dovrà devolversi il suo patrimonio, con una particolare limitazione data dall’obbligo di dover in ogni caso garantire a determinati soggetti, espressamente individuati dalla legge (c.d. eredi legittimari), una porzione ben precisa di quel patrimonio. Nel caso in esame il de cuius sembra avere preferito la
successione testamentaria, individuando nella nipote l’erede universale in cui favore devolvere l’intero suo patrimonio. Secondo quanto disposto da tale norma, infatti, i soggetti in favore dei quali deve essere in ogni caso riservata una quota di eredità sono:
Il secondo comma aggiunge che, nel caso in cui i figli non possano succedere (ad esempio perché premorti o perché hanno deciso di rinunciare all’eredità del de cuius), i medesimi diritti di riserva devono essere riconosciuti ai loro discendenti, se ve ne sono. Come può chiaramente notarsi, il legislatore non ha voluto prevedere alcuna quota di riserva in favore dei fratelli e delle sorelle o dei loro discendenti, il che comporta che se colui che muore non lascia alcuno dei soggetti rientranti nelle categorie di cui al citato art. 536 c.c., può disporre come vuole del suo patrimonio. Diversa, invece, sarebbe stata la situazione se il defunto non avesse disposto per testamento dei suoi beni, con conseguente apertura della
successione legittima.
Il successivo art. 570 c.c. riconosce a fratelli e sorelle il diritto di succedere soltanto nel caso in cui colui che muore non lascia figli, né genitori né altri ascendenti, mentre l’art. 582 del c.c. disciplina in che misura va ripartita l’eredità nel caso in cui questi siano chiamati a concorrere con il coniuge. Pertanto, nel caso di specie, ove non vi fosse stato il testamento, i collaterali del de cuius sarebbero stati primi chiamati a succedere, mentre per i fratelli premorti il diritto di succedere sarebbe spettato ai loro discendenti, potendo trovare applicazione l’istituto giuridico della rappresentazione di cui agli artt. 467 e ss. c.c. (l’art. 468 del c.c. dispone che nella linea collaterale la rappresentazione opera in favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto). Non resta, dunque, che rispettare la volontà testamentaria, salvo che vi siano valide e fondate ragioni che possano indurre a contestare l’autenticità della sottoscrizione o dell’intero testamento, nel qual caso occorrerà porre in essere un’azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura,
fornendo le dovute prove. Vittorio D. chiede “Maddalena si sposò due volte, il suo primo marito Pietro morì nel 1929, ebbero due figli: Le norme del codice civile a cui occorre fare riferimento sono quelle in materia di successione legittima, considerato che Rocco è morto senza testamento.
L’ordine da rispettare è quello previsto da questa norma, salvo i casi di concorso tra diverse categorie di successibili, disciplinati singolarmente dalle norme che seguono lo stesso art. 565 c.c. Rocco muore nel 2013 e non ha né coniuge né figli. La successione dei fratelli e delle sorelle è espressamente disciplinata dall’art. 570 c.c., il quale stabilisce che gli stessi succedono in parti uguali. Il codice vuole che venga attribuito al fratello unilaterale la metà della quota che effettivamente viene a conseguire il germano (c.d. quota di fatto), e non la metà della quota che all’unilaterale sarebbe spettata se fosse stato germano (c.d. quota di
diritto). E’ proprio questa norma che risolve il caso di
specie, la quale però deve essere a sua volta letta in combinato disposto con le norme dettate dal codice civile in materia di rappresentazione, e precisamente con gli artt. 467 e ss. c.c., e ciò per il fatto che alcuni fratelli, sia unilaterali che germani, sono premorti a Rocco. Dunque, applicando le norme sopra richiamate al caso di specie si avrà che:
Questi sono gli eredi e le quote secondo cui dovrà essere diviso il patrimonio ereditario di Rocco. Luciano Z. chiede “Buongiorno vi scrivo per un mio futuro problema, sono
l'ultimo di tre fratelli (compreso io stesso Luciano) i due fratelli maggiori uno � sposato e ha due figli maggiori con famiglia, la sorella (seconda di nascita) � single "zitella" e a mia conoscenza non ha nessun figlio in Italia ne all'Estero ma � assai benestante in banca e proprietaria di case e forse altro. Io Luciano (ultimo) e cieco e eternamente tenutami lontano da qualsiasi rapporto o notizie di vari tipi di eventi che essi hanno avuto, i genitori (padre e madre) sono morti da anni.
DOMANDA = se la sorella muore chi eredit�, io sono escluso o posso concorrere alla divisione dell'eredit�. I problemi che qui si è chiamati a risolvere sono essenzialmente due:
Cominciamo dal primo di essi. In particolare la norma che qui ci interessa è l’art. 570 c.c., il quale dispone che se colui che muore non lascia prole, né genitori né altri ascendenti, gli succedono i fratelli e le sorelle in parti eguali. A parere di chi scrive, purtroppo, e stando a quanto viene riferito nel quesito, non si tratta di un’ipotesi remota, considerato che
familiari più vicini a Tizia sono il fratello maggiore ed i suoi figli. Si tratta di un’indagine da effettuare sempre al momento della morte, in quanto, prima di quel momento, Tizia può fare ciò che vuole del suo patrimonio, non essendo il fratello Luciano legittimario e non avendo il diritto di pretendere la ricostituzione della c.d. quota di riserva. Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, la soluzione è molto semplice, in
quanto sarà sufficiente effettuare una visura catastale e verificare di quali immobili Tizia risulta intestataria. In particolare, quest’ultima norma presuppone l’esistenza di un credito e consente al creditore di effettuare presso l’Agenzia delle Entrate, e secondo
le particolari forme ivi previste, una ricerca con modalità telematiche di tutti i beni di cui si compone il patrimonio del proprio debitore, compresi i rapporti finanziari. Pertanto, a meno di non voler ricorrere, ma senza averne titolo, all’ausilio di agenzie preposte al recupero crediti (le quali sicuramente avranno gli strumenti per scoprire ciò che qui si chiede), altra soluzione di natura prettamente giuridica potrebbe essere quella di richiedere, per mezzo di un proprio legale, il sequestro giudiziario dei beni noti di Tizia, fondato sul timore che, prima che si addivenga alla divisione del patrimonio ereditario, alcuni di tali beni possano esserne sottratti. Una volta ottenuto il sequestro giudiziario, sarà consentito chiedere all’autorità giudiziaria di essere autorizzati ad eseguire indagini patrimoniali sul patrimonio della defunta, le quali potranno essere condotte anche mediante accesso all’anagrafe dei rapporti finanziari tenuta dall’Agenzia
delle Entrate. Matteo R. chiede “Mia zia Caia (con ascendenti
premorti, marito premorto e senza figli) mi ha lasciato con testamento olografo solo pochi buoni postali fruttiferi cointestati con lei, e nessun altro bene nè mobile nè immobile, lasciando ai miei 2 cugini i rimanenti buoni postali fruttiferi cointestati con lei e tutti i suoi beni immobili. Dal quesito emerge una certa confusione in merito alla successione della zia. In primo luogo è opportuno precisare come il testamento possa essere utilizzato per disporre di tutta o solamente di una parte dei propri beni. Nel caso di specie, quindi, il testamento sarà valido e i chiamati all’eredità dovranno adeguarsi al suo contenuto limitatamente ai buoni postali in esso menzionati, mentre quelli che sono stati scoperti dopo la morte della zia e non sono menzionati nel testamento andranno devoluti secondo le regole della successione legittima. Non essendo in vita alcun legittimario (non ci sono, cioè, figli, coniuge o ascendenti del defunto che possano reclamare una quota di eredità) le volontà della zia andranno rispettate in toto, con distribuzione dei buoni fruttiferi come da testamento. In pratica, i cugini si spartiranno i buoni così come indicato dalla parente nel testamento. Per quanto riguarda, invece, i buoni postali esclusi dal testamento, vediamo come andranno suddivisi secondo le regole della successone legittima. Rimangono dunque l’altra sorella – anch’essa defunta – ed il fratello. Non si comprende cosa si voglia intendere quando si parla di "diseredazione": quest’ultimo termine, in gergo colloquiale, fa riferimento all’ipotesi in cui un erede
(di solito legittimo) viene escluso dalla successione mediante testamento. Emilio V. chiede “Quote di legittima per decesso zia. Purtroppo alle sue domande deve darsi risposta negativa, e adesso se ne spiegheranno le motivazioni.
L’art. 536 del c.c. stabilisce che le persone a favore delle quali la legge tiene da parte una quota di eredità (c.d. quota di riserva) sono il coniuge, i figli e gli ascendenti. Stando così le cose, la zia poteva tranquillamente fare ciò che voleva del suo patrimonio ereditario e senza incontrare alcun limite, in quanto non vi era alcun erede da tutelare ed a cui riservare una porzione di eredità. Ciò è proprio quello che ha fatto, avendo redatto di suo pugno un testamento, espressione della sua ultima volontà, con il quale ha voluto che tutto il suo patrimonio venisse equamente diviso tra i figli del fratello V.F. e quelli del fratello V.V. Completamente diversa sarebbe stata la situazione, invece, se non avesse redatto testamento, in quanto avrebbero dovuto trovare applicazione le norme sulla
successione legittima, ossia gli artt. 565 e ss. c.c. Per prima cosa l’art. 565 del c.c. individua i soggetti a favore dei quali va il patrimonio del defunto, e sono tali il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti e lo Stato; le norme successive stabiliscono l’ordine secondo cui questi soggetti succedono e le quote che devono attribuirsi a ciascuno di essi. In particolare, per quello che
qui ci interessa, fratelli e sorelle (ossia i collaterali) saranno chiamati a succedere se chi muore non lascia prole, né genitori né altri ascendenti. Quindi, ritornando alla situazione in esame, la volontà manifestata dalla zia V.R. di nominare eredi i figli dei fratelli premorti V.F. e V.V. esclude dalla successione qualunque altro soggetto, e ciò per l’assenza di eredi diretti, espressione che peraltro sembra usare la stessa zia nel testamento e con la quale si intende sicuramente riferire alla assenza di figli propri e coniuge. Per quanto concerne la possibilità di impugnare il testamento, va escluso che questo possa essere impugnato per il solo fatto di non essere stati nominati eredi, in quanto, come prima illustrato, non si ha diritto ad alcuna quota di riserva.
Se si hanno prove concrete e certe che il testamento è stato
redatto in una di queste situazioni, allora ci si potrà avventurare in un giudizio civile di impugnazione dello stesso, ma se non ricorre alcuna di queste circostanze o se si nutrono solo dei dubbi, allora sarà opportuno rassegnarsi alla volontà espressa dalla zia, piuttosto che intraprendere un giudizio che potrebbe concludersi con una condanna ex
art. 96 del c.p.c. (ossia per responsabilità processuale aggravata). Francesco M. B. chiede “mio zio, fratello di mia madre, � morto alcuni anni fa. i parenti sono: una sorella (mia madre) e tre nipoti (figli della
sorella- mia madre -: io, mia sorella e un fratello premorto a mio zio. Nella fattispecie in esame, mancando un testamento, troveranno applicazione le regole della
successione legittima, ovvero è la legge che predetermina le categorie dei successibili, stabilendo anche le modalità con cui essi concorrono tra loro. Gli eredi per eccellenza sono i figli (discendenti), i quali escludono tutti gli altri parenti: essi concorrono solo con il coniuge (artt. 566 cod. civ. e
581 cod. civ.). A questo punto la regola è: “A colui che muore senza lasciar prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali”. I nipoti infatti entrerebbero in gioco solamente qualora la sorella del defunto fosse anch’essa premorta: per questa eventualità, l’art. 572 cod. civ. stabilisce che “Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea. La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado” Paolo B. chiede “Buongiorno, Prima di entrare nel merito delle quote e della
successione del de cuius, è bene chiarire che la Legge n. 76 del 2016 ha finalmente conferito ai conviventi alcuni diritti derivatigli dal legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale. Per quanto riguarda la successione, gli artt.
565 e seguenti del c.c. dettano specifiche disposizioni per il caso in cui il de cuius non abbia provveduto con testamento ad individuare i suoi successori. Se, ad esempio, si assumesse che l’eredità fosse pari a 100, a ciascun fratello spetterebbe una quota pari a 20. La situazione è complicata dalla circostanza che alcuni nipoti siano premorti lasciando a loro volta dei figli: anche in questi casi, però, i figli dei nipoti potranno ereditare per rappresentazione, tenendo
conto però che la successione avviene sempre per stirpi. (art 469cc c.c.) La norma che depone in tal senso è il 4° comma dell’art 469 c.c. nella parte in cui prevede che “Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo”, senza la possibilità di accrescimento delle quote degli altri eredi. La cassetta di sicurezza, in quanto cointestata, appartiene per metà alla convivente e per metà al de cuius; ovviamente solo quest’ultima cadrà in successione. Pietro M. chiede È mancato un nostro zio celibe senza ascendenti viventi né discendenti diretti. Il caso rientra pienamente nell’istituto giuridico della rappresentazione, disciplinato dal nostro codice civile agli artt. 467-469. Come ben noto, si dice “chiamato
all’eredità” il soggetto che, per disposizione testamentaria o, in mancanza del testamento, per disposizione di legge, è legittimato ad accettare l’eredità e, pertanto, a divenire erede. Se però chi è chiamato all’eredità non possa (perché ad esempio premorto al de cuius) o non voglia accettarla (ad esempio perché intenda rinunciarvi), nasce il problema di stabilire a chi debba essere rivolta la chiamata ereditaria. Tecnicamente il chiamato che non può o non vuole accettare l’eredità si definisce “primo chiamato”, mentre il chiamato successivamente al primo si definisce “chiamato ulteriore”. Ebbene, nel caso di specie è accaduto proprio questo, ossia che i primi chiamati all’eredità, il fratello e la sorella del de cuius, non hanno potuto accettare l’eredità perché entrambi premorti; non essendovi peraltro un testamento nel quale il de cuius abbia disposto
unasostituzione, il chiamato o i chiamati ulteriori possono essere individuati mediante le regole della c.d. rappresentazione, essendo i primi chiamati, premorti, fratello e sorella del defunto. La successione si fa per stirpi e non come avviene normalmente per capi; ne deriverà che se il numero e il grado dei discendenti è uguale in ciascuna stirpe, le quote ereditarie saranno le stesse che nella successione per capi. Così, ad esempio, immaginiamo che Tizio alla sua morte lasci un patrimonio di 900 euro in parti uguali
ai tre figli Primo, Secondo e Terzo (e quindi distribuisce 300 euro a ciascuno). Quindi, per rispondere alle domande poste nel quesito, va detto che nella rappresentazione la successione opera per stirpi, ove per stirpe si intende il gruppo di discendenti di ciascun chiamato (nel nostro caso le stirpi saranno due, quella del fratello e quella della sorella del defunto); nell’ambito della stirpe, tutta insieme subentrata per rappresentazione, la divisione si farà per capi (così se il defunto ha lasciato 100 euro, ai due figli del fratello andranno 50 euro da dividere in parti uguali, mentre gli altri 50 euro andranno al figlio della sorella). Tuttavia, in deroga al principio appena esposto della successione per stirpi, i coeredi possono di comune accordo formare un progetto di divisione per capi, con la formazione di tre lotti eguali, manifestando in sede di divisione, da stipulare per atto notarile data la presenza di immobili, la volontà di consacrare in tal modo il desiderio verbalmente espresso dal defunto in vita (circa l’ammissibilità di una tale forma di divisione, derogatoria al principio della successione per stirpi, si è di recente espressa Cassazione Sez. II Civ. n. 13099/2015). Il progetto di divisione, a sua volta, può essere trasfuso, prima del rogito notarile, in una scrittura privata, la quale potrà assumere la natura di preliminare di divisione ereditaria (senza alcun dubbio lecito e non confliggente con il divieto dei patti successori, perché relativo ad una successione già aperta). Antonio G. chiede “Buongiorno, sono pronipote di una anziana deceduta di recente che possedeva alcune propriet�. Devo sottolineare che essa � deceduta senza lasciare alcun testamento. Proprio per queste propriet� adesso sta nascendo un conflitto tra i "presunti" eredi sul chi ha diritto ad entrare in successione e chi no. La situazione familiare � cos� delineata: La domanda in sostanza � la seguente: come dovrebbero essere distribuiti gli averi della prozia tra questi discendenti? Abbiamo io e mio fratello diritto ad entrare in successione? Se s�, si potrebbero avere i riferimenti di legge da presentare agli altri eredi per fare valere le nostre posizioni? Vi ringrazio per l'attenzione dimostrata, Ai sensi dell’art. 570 c.c., se il defunto non lascia prole né ascendenti, in assenza di testamento gli succedono fratelli e sorelle in parti uguali. Ai sensi dell’art. 467 c.c. esiste il c.d. diritto di rappresentazione: vale a dire, ogniqualvolta l’erede legittimo non possa o non voglia accettare l’eredità, subentrano nella sua posizione i suoi discendenti. Fatta questa necessaria premessa, passiamo ora ad analizzare il caso di specie. Gli eredi della sua prozia deceduta sono la sorella e i due fratelli (quota di 1/3 ciascuno). Schematizzando: Prozia deceduta. Tutto ciò naturalmente vale ove i soggetti deceduti non abbiano disposto per testamento della quota ereditaria originaria. In caso contrario, occorrerà guardare alle disposizioni testamentarie. Alberto S. chiede “Mia zia Maria � deceduta il 31 gennaio 2015, non aveva marito ne figli, ne ha lasciato testamento. ” Se con l’espressione “il
quarto figlio deceduto” si fa riferimento al figlio della sorella germana e gemella, deceduto anzitempo senza figli né moglie, egli non andrà conteggiato. Se, infatti, fosse ancora in vita ed avesse rinunciato all’eredità, si discuterebbe se la sua quota si accresce o meno agli altri (ovvero se la sua quota andrebbe a "ripartirsi" tra gli altri: questione ancora molto dibattuta), mentre il fatto che egli non partecipi alla successione perché premorto, lo esclude automaticamente dal
“conteggio”: il numero dei nipoti che ereditano, insomma, sarà di 4 (i tre nipoti in vita da parte della sorella germana ed il nipote da parte della “sorellastra”) e non di 5 (tutti i nipoti della sorella germana, compreso quello morto più il nipote della “sorellastra”). In merito all’ultima domanda di cui al quesito, che è opportuno trattare prima della determinazione di fatto delle quote ereditarie, l’art.
570 cod. civ. recita “A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri discendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani”. Per quanto riguarda il significato del 2° comma, in particolare, è corretto affermare che gli unilaterali hanno diritto alla metà della quota che spetta a ciascun germano. Attenzione, però, che il principio è quello della cosiddetta “quota di fatto” e non quello della “quota di diritto”: l’unilaterale, cioè, ha diritto a metà della quota che effettivamente spetta al germano e non alla metà della quota che gli spetterebbe se fosse germano anche lui. In ordine, infine e per concludere, al calcolo delle quote, se le quote ideali nel caso concreto sono sei (due delle quali, poi, si divideranno in parti uguali tra i nipoti in vita), si dovrà dividere il patrimonio per 7, per cui 2/7 andranno alla sorella germana e 1/7 sarà suddiviso tra gli altri (ad esempio, se il valore del patrimonio è 70, ad ogni collaterale andrà una quota di 10, mentre alla germana andrà una quota di 20). FRANCO C. chiede “Muore Tizia sorella germana di Caia. Tizia, no ascendenti e discendenti, lascia testamento per legato a favore dei due figli della sorella germana Caia. Resta fuori dal testamento una piccola parte costituita da terreni intestati,per quota, alle due sorelle germane sopra indicate provenienti dalla successione legittima della madre. L’art. 570 c.c. regola la successione dei fratelli e delle sorelle in caso di assenza di ascendenti e discendenti diretti del decuius: essi succedono in parti uguali, ma il secondo comma afferma che “i fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani”. In altre parole, e con riguardo al caso di specie, i terreni non indicati nel testamento entreranno in successione per la metà in favore della sola Caia, sorella germana della defunta Tizia, e per il 25% in favore dei rappresentanti delle sorelle consanguinee premorte. L’art. 467 c.c. disciplina, infatti, l�istituto della rappresentazione: per il caso della premorienza dell’erede diretto, gli succedono per rappresentazione e – si badi, per la quota di spettanza dell’erede premorto – i discendenti (a loro volta eredi dell’erede premorto). Ciò significa quindi che non si guarda a quanti discendenti delle consanguinee vi siano: ad essi spetteranno – in parti uguali – la quota del 25% che sarebbe spettata alle rispettive madri, consanguinee di Tizia. Lorella A. chiede “Sono unica erede di mio fratello (no moglie, no figli, no genitori e no testamento), l'istituto bancario per il quale lavorava, mi ha chiesto - prima di erogare TFR e ratei, l'indicazione delle somme nella dichiarazione di successione ed il pagamento dell'imposta. Sia il consulente che il funzionario dell'ufficio dell'entrate mi dicono che non devo dichiararle e pagare l'imposta in quanto sono erede legittima. Specifico che non eravamo conviventi.Come mi devo comportare? Grazie” L'def ref=Agenzia delle Entrate interpellata ha ragione nella misura in cui le somme di cui si tratta sono escluse dall'attivo ereditario, ai fini del pagamento dell'imposta di registro. Per quanto concerne TFR e indennità sostitutiva del preavviso, non risulta necessario dichiarare tali emolumenti nella denuncia di successione, in quanto si tratta di somme che l'erede riceve a titolo personale, come diritto proprio, e non come bene facente parte dell'eredità. Si pensi che è ben possibile chiedere la corresponsione del TFR e poi rinunciare all'eredità del de cuius: risulta evidente, pertanto, come non sia affatto pregiudiziale alla riscossione del medesimo la presentazione della dichiarazione di successione. Non concorrono a formare l'attivo ereditario: a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando e' provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarita', salvo il disposto dell'art. 10; b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata, salvo il disposto dell'art. 10; c) le indennita' di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile e le indennita' spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto; Non concorrono a formare l'attivo ereditario: a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando e' provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarita', salvo il disposto dell'art. 10; b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata, salvo il disposto dell'art. 10; c) le indennita' di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile e le indennita' spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto; Non concorrono a formare l'attivo ereditario: [...] c) le indennità di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile e le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto". Per quanto riguarda, invece, altri compensi maturati durante il rapporto lavorativo, quali la retribuzione eventualmente non già corrisposta, i ratei di mensilità aggiuntive (es. tredicesima, permessi non goduti, etc.), il discorso è diverso: questi entrano nell’attivo ereditario come crediti, e quindi per ottenerli il chiamato all'eredità la deve accettare. Ai sensi dell'art. 48 del d. lgs. 346/1990, i debitori del defunto (quale il datore di lavoro) non possono pagare le somme dovute agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti suddetti (o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio), oppure quando non sia stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. In conclusione, in base al tipo di credito nei confronti del datore di lavoro, va previamente presentata o meno la dichiarazione di successione (con pagamento della relativa imposta). In riferimento alle somme che l'erede ha diritto a percepire iure proprio, normalmente il datore di lavoro richiederà: Giuseppe P. chiede “Mio fratello � deceduto non ha lasciato un testamento, non era sposato e non aveva figli, in vita ci sono 5 fratelli pi� due nipoti figli di una sorella antecedente defunta. Vorrei sapere come deve essere ripartita l'eredit�.” Nel caso di specie operano le norme in materia di successione legittima (ovvero secondo la legge, mancando un testamento). In forza di queste ultime, se non vi sono ascendenti (genitori), coniuge o figli, l’eredità si devolve a fratelli e sorelle in parti uguali (art. 570 cod. civ.: “a colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali (…)”). Se uno di questi fratelli o sorelle non può accettare l’eredità, perché premorto (come nel caso che ci occupa), opera l’istituto della rappresentazione (art. 467 cod. civ.), secondo il quale subentrano a chi non pu� o non vuole accettare l�eredit� i discendenti (figli) di quest�ultimo, in parti uguali. In particolare, a proposito del caso specifico della successione tra fratelli e sorelle, la legge stabilisce che �La rappresentazione ha luogo (�) nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto� (art. 468 cod. civ.). Pertanto, per rispondere al quesito, l’eredità si dovrà ripartire in 6 quote uguali, delle quali 5 spetteranno ai cinque fratelli superstiti e la sesta andrà divisa a metà tra i due nipoti della sorella premorta. Antonio M. chiede “Mia sorella ha 85 anni senza figli con nipoti, io ne ho 77 e un figlio e una moglie. Il caso vede due fratelli (non si specifica se ve ne siano altri): la sorella, che chiameremo "Tizia", non ha figli (si immagina non abbia marito o che questo sia premorto), ma ha dei non meglio precisati nipoti; il fratello, che chiameremo "Caio", invece, ha una moglie e un figlio. Se viene a mancare la
sorella Tizia, la sua eredità viene devoluta interamente al fratello Caio. Difatti, dice l'art. 570 del c.c., "A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e
le sorelle in parti uguali". Se, invece, decede il fratello Caio, la sua eredità viene acquistata dal figlio e dalla moglie: ai sensi dell'art. 581 del c.c. la moglie riceve il 50% e il figlio l'altro 50%. La sorella sarebbe esclusa in virtù del fatto che Caio ha prole: l'assenza di prole, infatti, è presupposto della successione dei fratelli ai sensi del già citato art. 570. Supponendo che Caio avesse avuto solo la moglie, questa invece avrebbe diviso l'eredità anche con la sorella del marito Tizia (art. 582 del c.c.). E' bene ricordare che con testamento è possibile escludere dall'eredità i propri fratelli, mentre non si possono estromettere i figli e il coniuge non divorziato (tranne casi eccezionali, es. art. 463 del c.c.). Aldo chiede “Ciao mi chiamo Aldo e stiamo discutendo in famiglia per questo motivo; se mio padre ha un fratello e si sposa il figlio e mio cugino, perché c'è una parentela con il (fratello di mio padre) i cugini di mio cugino parenti di mia zia (la moglie del fratello di mio padre) a me che cosa sono ?? Scusate l'intreccio di parole..” Non c'è nessun rapporto di parentela né di affinità, ai sensi del codice civile. Giuseppe chiede “Questo il mio quesito: zio senza figli, con moglie premorta: al suo decesso, avendo numerosi nipoti da pi� fratelli tutti deceduti, l'eredit� andr� ai nipoti stessi o, avendo lasciato testamento olografo, se fosse a favore della moglie premorta,
agli eredi di questa (aveva solo cugini)? Quando, in presenza di un testamento, la vocazione diretta del chiamato all'eredità non possa avere efficacia perché il beneficiario è premorto al testatore, si deve provvedere alla devoluzione (cioè alla chiamata di altri soggetti) secondo questi successivi criteri: 1. deve operare prima di tutto la sostituzione, se il testatore ha già previsto nel testamento a chi debba andare la sua eredità nel caso in cui l'erede designato non possa succedere; 2. in secondo luogo, opera la rappresentazione(art. 467 del c.c.): se il chiamato non può accettare, il beneficio passa ai suoi discendenti (cioè ai figli) solo nell'ipotesi in cui il chiamato stesso fosse fratello o figlio del de cuius; 3. se nessuna delle altre due ipotesi si può realizzare, si verificherà l' accrescimento(art. 674 del c.c.), ma solo se nello stesso testamento erano stati chiamati più eredi: in questo caso, la quota del premorto va ad accrescere le quote degli altri chiamati testamentari; 4. infine, se nemmeno vi può essere accrescimento, si applicheranno le regole della vocazione legittimae gli eventuali legati (mancando un beneficiario) resteranno senza effetto. Applicando queste regole al caso di specie, escluso che il testatore abbia previsto nel testamento una sostituzione (eliminiamo l'ipotesi 1.) e che vi siano altri chiamati testamentari oltre alla moglie (eliminiamo l'ipotesi 3.), si può affermare che l'eredità dello zio andrà ai figli dei fratelli in applicazione delle regole sulla successione legittima (ipotesi 4.) e non agli eredi della moglie premorta, poiché per loro non può operare l'istituto della rappresentazione (non si applica l'ipotesi 2.). Enzo M. chiede “Buonasera. Siamo due cugini di sorelle non germane, diciamo uterine. La n/s zia muore, e, non avendo figli, vorrei sapere se abbiamo gli stessi diritti ereditari, anche perché mio cugino è figlio della sorella germana della defunta zia. Premetto che mio cugino, (forse per motivi fiscali o fallimentari??) ha rinunciato all'eredità a favore dei figli, quindi già eredi di terzo grado. A questo punto vista la lungimiranza del parentado con i pronipoti, è giusto e logico che l'eredità sia comune? Grazie per la risposta.” Nel caso proposto vi sono tre sorelle: due tra loro germane (hanno in comune entrambi i genitori); una
uterina (ha in comune con le altre la stessa madre). Innanzitutto, va precisato che se sono in vita le sorelle della defunta, l'eredità della de cuius (si presume che questa non abbia genitori in vita, né marito, né figli) va divisa tra loro, seguendo la regola stabilita dall'art. 570 del c.c.: i fratelli e le sorelle unilaterali conseguono la metà della quota che conseguono i germani. Pertanto alla sorella uterina spetta 1/3 dell'eredità, mentre all'altra spettano i 2/3. Qualora una o entrambe le sorelle della defunta siano premorte (cioè già morte al decesso della sorella) o rinunciatarie, opererà l'istituto della rappresentazione, che fa subentrare i discendenti dei figli e quelli dei fratelli e delle sorelle (anche unilaterali, quindi uterini) del defunto, nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato (artt. 467-468 c.c.). L'art. 469 del c.c. stabilisce che la
rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti o il loro numero in ciascuna stirpe. Quanto spetterà a ciascun erede? Paolo chiede “Sono il tutore di un fratello interdetto (deficienza mentale dalla nascita). Alla morte dei miei genitori, ho preso mio fratello a vivere con la mia famiglia, lo curiamo amorevolmente. I miei 3 fratelli lo hanno abbandonato (lo avevano gi� fatto quando mia madre era ancora in vita, insieme a lei). Il desiderio dei miei genitori era quello di non metterlo in casa famiglia (anche perch� lui capisce l'abbandono). Mio fratello ha un immobile di sua propriet� e non vorrei che alla sua morte subentrassero anche loro. In qualit� di tutore e di germano posso fare testamento a mio favore o a favore dei miei figli (mi aiutano nel gestirlo) visto che ci sbagliamo di soli 8 anni e potrei venire a mancare io prima di lui? specifico che gli appartamenti sono 2. Mio fratello risulta proprietario della meta' di ognuno di loro, io dei 7/15 ed i miei fratelli dei 2/15 (per testamento dopo la morte di mia madre). Vorrei poter unire le due meta' in maniera che mio fratello risulti proprietario di un'intera casa (dove poter andare a vivere visto che siamo in affitto). E' possibile? Cosa devo fare?” Il codice civile prevede che gli interdetti per infermità di mente non abbiano la capacità di redigere testamento (art.
591, secondo comma n. 2, c.c.). Non sono previste eccezioni a questa regola. Per quanto riguarda la seconda domanda, chiamando i due appartamenti 1 e 2 e i fratelli A (interdetto), B (fratello tutore), C, D ed E, la situazione si configurerebbe in questo modo: Una possibile via alternativa per
raggiungere in parte lo scopo (anche se qui sarebbe necessario investire del denaro) potrebbe essere quella di chiedere al giudice l'autorizzazione di far vendere al fratello interdetto la nuda proprietà delle quote da egli detenute sui due immobili, motivando con l'esigenza di procurargli la disponibilità immediata di somme di denaro necessarie al suo sostentamento e l'impossibilità di procurarsele in altro modo. E' chiaro che: MASSIMO chiede “Muore una ricca signora
anziana, che ha 2 sorelle, senza lasciare testamento. la moglie del figlio premorto, cio� la ex nuora, che era in regime di comunione di beni con il figlio della defunta, � un'erede legittima di questa sig.ra? quanto gli spetterebbe? in che misura? No, la moglie del figlio premorto della de cuius non è erede legittima. Difatti, la successione legittima (che opera in assenza di testamento) è devoluta solo ai soggetti indicati dall'art. 565 del c.c.: coniuge, discendenti, ascendenti, collaterali, altri parenti fino al sesto grado e allo Stato (oltre ai fratelli e sorelle naturali, inclusi nell'elenco dalla giurisprudenza). La "nuora" non è parente della suocera, bensì affine, e pertanto non vanta diritti successori. Non trova nemmeno applicazione la disciplina della rappresentazione, in quanto essa fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità. Nel caso di specie, potranno succedere per rappresentazione solo i figli del figlio premorto della de cuius, ma non la moglie. Paola chiede “E' in
fin di vita la moglie di un mio zio morto anni fa. Non lascia figli n� fratelli. La nipote dello zio non è giuridicamente "parente" della moglie di questi e non vanta pertanto diritti successori. Il vincolo di parentela sussiste solo tra chi discende da un identico capostipite. Neri chiede “Salve, una domanda informativa: se muore una sorella che � nubile senza figli o compagno e nomina solo un fratello come erede universale, deve questo fratello cedere il 50% dell'eredit� agli altri fratelli/sorelle o no. Ringrazio in anticipo. Porgo cordiale saluti.” Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti
(art. 536 del c.c.). MARCO chiede “Un marito � proprietario, grazie ad una eredit� del padre, di un appartamento. Ha una figlia maggiorenne ed una moglie. Muore, passano 5 anni e la moglie che non fa la successione muore anch'essa. La figlia deve fare due successioni, dal padre alla madre e a se stessa e successivamente dalla madre a se stessa o solo una direttamente a se stessa dal padre. Ed in presenza di testamento olografo comunque poteva il padre lasciare tutto alla figlia senza lasciare la legittima alla moglie? Grazie e buon lavoro” Con il testamento il nostro ordinamento riconosce ad un soggetto il dritto disporre delle proprie sostanze o di parte di esse per il tempo in cui avrà cessato di vivere, riconoscendo pertanto un supremo rispetto alla personalità del soggetto. Unico limite alla volontà testamentaria è il rispetto della c.d. quota legittima, una quota riservata per legge ad una categoria di successibili denominati legittimari. Ai sensi dell'art. 536 del c.c. sono tali il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. Nel caso in cui il testatore non abbia rispettato il diritto dei legittimari a vedere riconosciuta la propria quota riservata per legge essi potranno agire con la c.d. azione di riduzione e di restituzione al fine di ottenere il riconoscimento dei propri diritti successori. Premesse tali precisazioni, è bene precisare che nel caso di specie il defunto marito avrebbe dovuto riconoscere anche alla moglie una quota della sua eredità non potendo devolvere tutte le sue sostanze alla figlia. Sia la moglie che la figlia, infatti, appartengono alla categoria dei legittimari, quindi la moglie sarebbe stata legittimata ad agire al fine di ottenere il riconoscimento della propria quota di eredità. Michael
chiede “Buongiorno vorrei gentilmente porre questo quesito: In base alle regole della successione legittima, il disposto contenuto all'art. 570 del c.c., I comma, prevede che a colui che muore senza lasciare prole, nè genitori, nè altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. Se i fratelli o le sorelle sono premorti è possibile applicare l'istituto della rappresentazione ai sensi dell'art. 467 del c.c., il quale prevede che, nel caso in cui il fratello o la sorella del de cuius non possa o non voglia accettare l'eredità il beneficio passa ai suoi discendenti legittimi o naturali, che se succedono direttamente al de cuius, nel luogo e nel grado del proprio ascendente. Secondo le regole della rappresentazione la divisione va fatta per stirpe e opera all'infinito. Nel caso specifico quindi, l'eredità andrà divisa in due parti, una andrà al fratello ancora vivente e l'altra andrà divisa tra i due discendenti del fratello premorto, nipoti del de cuius. Se uno di questi due nipoti rifiutasse la sua quota di eredità questa, in mancanza di suoi discendenti, andrebbe devoluta all'altro. La moglie del fratello premorto non può vantare alcun diritto sull'eredità del de cuius in quanto affine e pertanto esclusa dall'eredità legittima. L'affinità, infatti, definita quale riflesso della parentela ai sensi dell'art. 78 del c.c., non importa alcun diritto successorio. Milena chiede “Ho uno zio celibe, gli unici parenti sono un fratello incapace di intendere e di volere, un altro fratello ed una nipote figlia di una sorella premorta. Lui vorrebbe fare testamento e lasciare tutto alla nipote. Questo � possibile? Il fratello in caso di testamento totale alla nipote non avrebbe il diritto di percepire nulla dall'eredit�
oppure una piccola percentuale rimarrebbe comunque al fratello? Nel nostro ordinamento la legge prevede una categoria di successibili, denominati legittimari, a favore della quale la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione. Tali soggetti sono esclusivamente il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali e gli ascendenti legittimi nel caso in cui manchino i discendenti (art. 536 del c.c.). Di conseguenza, la volontà del testatore è limitata dalla presenza di questi soggetti in quanto lo stesso è tenuto a rispettare la quota loro riservata per legge, potendo disporre liberamente solo della così detta quota disponibile. Infatti, i legittimari possono agire in sede giudiziale per tutelare i propri diritti vantati a carico dell'eredità. Al di fuori della predetta categoria non esiste alcun parente, fratello o sorella o figli di fratelli o sorelle, che possa rivendicare diritti sull'eredità nel caso in cui il testatore che non lasci legittimari abbia disposto liberamente della sua eredità. Quanto affermato è valido sempre che il testamento rispetti i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge. Pertanto, nel caso di specie, lo zio celibe, non avendo alcun legittimario, potrà liberamente disporre di tutta la sua eredità con il testamento, indicando quale unica erede la nipote. Roberta chiede “Ho uno zio che non è sposato e non ha figli. Da un anno ha un invalidità del 100% post ictus con emiparesi destra. Ha problemi di deambulazione ma a livello cerebrale è lucido. L'unica persona che si sta occupando di lui sono io, la nipote, ovvero figlia di sua sorella con contratto di badante C super. In totale mio zio ha un fratello, morto, e due sorelle. Quindi sono rimaste solo due sorelle. È possibile da parte di mio zio farmi una donazione "di giusta causa" visto che io mi occupo di lui? La donazione sarebbe l'appartamento in cui viviamo. Se si, la donazione "di giusta causa" può essere impugnata dagli eredi legittimi? E chi sono in questo caso gli eredi legittimi?” In tali casi si può parlare di donazione remuneratoria, fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione ai sensi dell'art. 770 del c.c.. Le donazioni di tale tipologia non possono essere revocate per la sopravvenienza dei figli o per causa di ingratitudine, mentre sono soggette alla riduzione in caso di lesione della quota legittima (Cass. Civ. 11873/1993). Gli unici soggetti che sono legittimati ad esperire l'azione di riduzione delle donazioni fatte in vita dal de cuius risultano i legittimari, ovvero quelle categorie di soggetti in favore dei quali la legge riconosce la c.d. quota legittima, qualora questa venga lesa. Sono legittimari ai sensi dell'art. 536 del c.c. il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali e gli ascendenti legittimi. Pertanto, nel caso prospettato lo zio non avrebbe alcun legittimario, risultando quali chiamati all'eredità solamente le due sorelle, le quali non avrebbero nessuna legittimazione a promuovere l'azione di riduzione della donazione effettuata dal fratello. L'eventuale donazione dovrà comunque rispettare i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge (atto notarile). Casacci
G. chiede “Muore la zia di mio padre, vedova e senza figli con due sorelle premorte. Mio padre � figlio unico di una delle due sorelle, l'altra sorella aveva tre figli di cui due tuttora in vita ed uno premorto alla zia. Come viene divisa l'eredit�? Grazie e cordiali saluti” Nella successione legittima, quando taluno muore senza lasciare prole né genitori o altri ascendenti, la successione si apre in favore dei fratelli o delle sorelle in parti uguali. Se i fratelli o le sorelle sono premorti è possibile applicare l'istituto della rappresentazione ai sensi dell'[[467 e ss cc]], il quale prevede che, nel caso in cui il fratello (o la sorella) del de cuius non possa o non voglia accettare l'eredità, il beneficio passa ai suoi discendenti legittimi o naturali, che succedono direttamente al de cuius, nel luogo e nel grado del proprio ascendente. Nel caso posto all'attenzione la defunta aveva due sorelle entrambe premorte le quali hanno lasciato diversi discendenti. L'eredità pertanto andrà divisa in due parti poiché due erano le sorelle della defunta. Poi, verrà suddivisa tra i nipoti la quota che sarebbe spettata al loro genitore. Quindi, il figlio di una sorella premorta avrà diritto all'intera quota spettante alla propria ascendente, mentre la restante quota andrà suddivisa tra i tre figli dell'altra sorella premorta. La parte spettante al nipote premorto potrà poi essere oggetto di rappresentazione se questi a sua volta aveva lasciato dei discendenti in quanto l'istituto opera all'infinito. Giuliano chiede “quesito: muore una zia vedova e senza figli.Io come figlia dell'unica sorella premorta ho diritto a una legittima? Se si ,in quale percentuale?” Nella successione legittima, trova applicazione l'istituto della rappresentazione di cui all'[[467 e ss cc]] quando il chiamato all'eredità che sia fratello o figlio de de cuius non vuole o non può accettare l'eredità, e tale beneficio passa in capo ai suoi discendenti legittimi o naturali, che subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente. In base a tale istituto, colui che succede per rappresentazione succede direttamente al de cuius. Nel caso prospettato, trova applicazione l'istituto della rappresentazione grazie al quale la nipote della defunta zia - figlia della sorella premorta - avrà diritto all'intera eredità nel caso in cui risulti l'unica erede. Gianni chiede “E' deceduta una persona senza lasciare moglie, n� figli. Ai sensi dell'art. 570 del c.c. a colui che muore senza lasciare prole, nè genitori nè altri ascendenti succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. Ancora la norma specifica al secondo comma che i fratelli e le sorelle unilaterali conseguono la metà della quota che conseguono i germani. E' bene specificare che i fratelli o le sorelle unilaterali quando concorrono con germani conseguono la metà della quota effettiva che spetta ai fratelli e alle sorelle germani (c.d. quota di fatto). Nel caso prospettato pertanto, l'eredità andrà divisa tra i tre fratelli germani e la sorella unilaterale che conseguirà la metà della quota che in concreto andrà ai germani. Giusy chiede “Salve Con il testamento il nostro ordinamento riconosce ad un soggetto il diritto di disporre delle proprie sostanze per il periodo in cui avrà cessato di vivere, riconoscendo pertanto un supremo rispetto alla personalità del soggetto. Unico limite alla volontà testamentaria è il rispetto della c.d. quota legittima, una quota riservata per legge ad una categoria di successibili denominati legittimari. Ai sensi dell'art. 536 del c.c. sono tali il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. Inoltre, la norma precisa che a favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali che vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti riservati ai figli legittimi e naturali. Fatte queste dovute premesse, nel caso prospettato il defunto non ha lasciato alcun legittimario pertanto poteva liberamente disporre delle sue sostanze in favore della sorella. I fratelli o le sorelle esclusi dall'eredità non potranno vantare alcun diritto perché non sono legittimari, e non hanno pertanto diritto ad alcuna quota riservata. Tuttavia, la volontà testamentaria potrebbe essere contestata se l'atto redatto dal defunto in favore della sorella non presentasse i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge. Relativamente al secondo quesito posto, i nipoti non citati nel testamento non dovevano essere convocati dal notaio. Alla pari dei fratelli o delle sorelle del defunto, potranno contestare il testamento qualora l'atto non rispetti i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge. Barbara chiede “Sottoporrei alla Vs. cortese attenzione la seguente volont� testamentaria, per richiederne l'interpretazione, precisando che trattasi di persona vedova senza figli. Riporto letteralmente il testo sottolineando con cui � stata esclusa una sorella vivente:
"..lascio alle mie sorelle ROSA - MARIA ed ai miei nipoti LUCA - GIOVANNA figli di mia sorella defunta TERESA - QUESTI ULTIMI CON DIRITTI DI RECIPROCO ACCRESCIMENTO, la casa di mia propriet� .....". Visto il riferimento all'art. 674 e la mancata indicazione delle rispettive quote, quale quota spetta a LUCA? 1/4 oppure il 50% di 1/3 (condiviso con la sorella)? Con il testamento un soggetto può disporre delle proprie sostanze per il momento in cui avrà cessato di vivere. Il nostro ordinamento riconosce assoluta prevalenza alla volontà testamentaria, con l'unico limite del rispetto della c.d. quota legittima che, per legge, spetta ad una categoria di successibili indicati all'art. 536 del c.c., ovvero coniuge, figli legittimi e naturali, ascendenti legittimi. Nel caso prospettato, dalle informazioni fornite si evince che la defunta non ha lasciato alcun legittimario, pertanto poteva disporre delle sue sostanze in completa libertà, potendo escludere legittimamente dalla successione ereditaria la sorella vivente. La volontà testamentaria contenuta nel quesito dà atto del fatto che la defunta ha lasciato alle due sorelle ed ai due nipoti, figli di una sorella premorta e con reciproco diritto di accrescimento, la proprietà di un immobile. Ciò significa che la proprietà dovrà essere divisa in tre parti uguali, 1/3 alla sorella Rosa, 1/3 alla sorella Maria ed 1/3 da suddividere ulteriormente tra i nipoti Luca e Giovanna (pertanto 1/6 ciascuno). Il riferimento al diritto di accrescimento riservato ai due nipoti, implica che nel caso in cui uno dei due non voglia accettare la sua parte, la porzione per l'altro aumenterà come conseguenza dell'espansione del diritto dell'altro chiamato, a meno che non sussistano i presupposti per l'istituto della rappresentazione. Michele chiede “Vorrei porre un quesito: � morto uno zio celibe,senza genitori e senza lasciare testamento.Questo zio aveva un fratello premorto con una figlia legittima,due sorelle viventi con prole e due sorelle nubili viventi. Ci� premesso, chiedo se la figlia del fratello premorto ha diritto all'eredit� di (1/5),per rappresentazione, come i fratelli e sorelle viventi del de cuius.” Ai sensi dell'art. 570 del c.c. a colui che muore senza lasciare prole, nè genitori, nè altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. Qualora uno dei fratelli o sorelle sia premorto, lasciando dei discendenti legittimi o naturali, verrà in applicazione l'istituto della rappresentazione ex art. 467 del c.c., in base al quale i discendenti subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente, quando il primo chiamato all'eredità sia figlio o fratello del defunto che non può o non vuole accettare l'eredità. Nel caso prospettato, l'eredità del defunto andrà divisa in parti uguali (quota di 1/5) tra le quattro sorelle ed il fratello premorto al quale subentrerà per rappresentazione la figlia legittima. Gianfranco V. chiede “Buongiorno. Vorrei porre un quesito: è morta una zia nubile, senza lasciare testamento. Questa zia ha i genitori, tre fratelli e due sorelle, tutti premorti, di cui un fratello non ha avuto
figli e la moglie è anch'essa premorta. Ciò premesso, sono a chiedere se il patrimonio dovrà essere suddiviso in quote eguali tra tutti i nipoti; o, prima suddiviso per il numero di fratelli/sorelle (4 o 5 ?), e poi tra i nipoti si suddividerà la quota che sarebbe spettata al genitore di ognuno di essi. In base alla regola della successione legittima, a colui che muore senza lasciare prole, nè genitori, nè altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali (art.570 cc). Quando, i fratelli o le sorelle siano premorti lasciando discendenti legittimi o naturali, trova applicazione l'istituto della rappresentazione ex art. 467 del c.c., in virtù del quale i discendenti subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente, che non può o non vuole accettare l'eredità. Tale regola si applica solo nel caso in cui il primo chiamato sia fratello o figlio del de cuius e permette a coloro che succedono per rappresentazione di succedere direttamente al de cuius. In applicazione del predetto principio, nel caso prospettato l'eredità della zia andrà divisa in parti uguali tra tutti i nipoti, discendenti dei fratelli e sorelle premorti. Marilena
chiede “Di recente � morta una mia zia senza lasciare testamento. Mio nonno paterno era fratello unilaterale. Anche mio padre � deceduto. Mio fratello ed io, essendo pronipoti della zia, e nipoti del fratello unilaterale, ereditiamo lo stesso la nostra quota?” Nella successione legittima vige la regola dell'esclusione per prossimità di grado, in base alla quale il parente più prossimo esclude tutti gli altri. In tale ambito, ai sensi dell'art. 570 del c.c. se taluno muore senza lasciare prole, nè genitori o altri ascendenti, la successione si apre in favore dei fratelli e delle sorelle. Ancora, la norma specifica che ai fratelli o alle sorelle unilaterali spetta la metà di quanto effettivamente conseguono i fratelli e le sorelle germani (c.d. quota di fatto). Tuttavia, occorre precisare che quando un fratello o una sorella del de cuis siano premorti, hanno diritto a succedere i loro discendenti legittimi o naturali in virtù dell'istituto della rappresentazione che trova la propria disciplina all'art. 467 del c.c.. Tale istituto permette ai discendenti del fratello/sorella o figlio del de cuius di subentrare nel luogo e nel grado del proprio ascendente quando questo non possa o non voglia accettare l'eredità. Pertanto, i diritti dei discendenti del fratello o figlio premorto saranno sottratti alla regola dell'esclusione per prossimità di grado. Inoltre, è bene precisare che, ai sensi dell'art. 469 del c.c., l'istituto della rappresentazione opera all'infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe. Nel caso prospettato, i nipoti del fratello unilaterale della defunta potranno subentrare nel luogo e nel grado del loro ascendente, avendo diritto alla quota dell'eredità che sarebbe spettata a quest'ultimo. Lucia chiede “Salve, ho un problema dovrei ricevere una donazione di un immobile da parte di una persona che non e sposata e senza figli, questa persona ha pero fratelli e sorelle, possono questi all'atto della morte impugnare l'atto di donazione? vi ringrazio per la gentile attenzione lucia battaglia di ragusa” Gli unici soggetti che sono legittimati ad impugnare un atto di donazione effettuato in vita dal de cuius sono i c.d. legittimari, ovvero ai sensi dell'[[536 c.c.]], il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. Questi soggetti potranno impugnare l'atto di donazione esercitando l'azione di riduzione solo nel caso in cui il valore della donazione ecceda la quota della quale il defunto poteva disporre. La donazione non si riduce se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento art. 555 del c.c.. Nel caso prospettato, il soggetto che vuole effettuare l'atto di liberalità non è sposato né ha figli legittimi o naturali, ma solo fratelli e sorelle, i quali, una volta venuto a mancare il donante non potranno impugnare l'atto di donazione perché non rientrano nella categoria dei legittimari. Maria M. chiede È deceduta recentemente la sorella di mio nonno paterno, anch'egli deceduto anni prima. Erano fratelli unilaterali. Anche mio padre è deceduto. Mio fratello ed io, nipoti del nonno, fratello unilaterale della zia, ereditiamo la nostra quota al 50% nonostante la zia avesse ed ha ancora viventi fratelli germani? Ringrazio in anticipo.” Ai sensi dell'art. 570 del c.c.], nel caso in cui taluno muoia senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, la successione si apre in favore dei fratelli e delle sorelle. Ancora, la norma specifica che i fratelli e le sorelle unilaterali conseguono la metà di quanto effettivamente spetta ai fratelli e sorelle germani (cd. quota di fatto). I discendenti dei fratelli o delle sorelle, sia unilaterali che germani, possono succedere per rappresentazione nel luogo e nel grado del loro ascendente, in quanto l'istituto della rappresentazione trova applicazione ai sensi dell'art. 467 del c.c. nel caso in cui il chiamato all'eredità sia figlio o fratello del de cuius e non voglia o non possa accettare. Inoltre la norma contenuta all'art. 469 del c.c. specifica che la rappresentazione ha luogo all'infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe. Nel caso prospettato, i nipoti del fratello unilaterale della defunta potranno pertanto succedere per rappresentazione nel luogo e nel grado del loro ascendente, conseguendo la quota che gli sarebbe spettata, pari cioè alla metà della quota che spetta effettivamente agli altri fratelli o sorelle germani della defunta. Martino chiede “Mio fratello, scapolo e senza prole, � morto quattro mesi fa. In virtù di quanto disposto dall'art. 571 del c.c., alla successione del defunto saranno ammessi la madre ed il fratello vivente, i quali concorreranno per capi, ricevendo 1/2 della successione del de cuius. Il coniuge della sorella premorta non avrà diritto ad alcuna quota ereditaria in quanto nei suoi confronti non potrà applicarsi l'istituto della rappresentazione, il quale opera se il primo chiamato è figlio o fratello del de cuius (come nel caso di specie) ma solo nei confronti dei figli e dei discendenti del primo istituito che non può succedere. Antonio S.
chiede “Buongiorno. Vorrei porre un quesito: è morto uno zio senza figli, senza lasciare testamento e con moglie premorta. Questo zio aveva cinque fratelli di cui due morti premorti anch'essi ma entrambi con figli. Ciò premesso, sono a chiedere se le quote in cui si dovrà dividere il patrimonio sono 5 (tante quanti i fratelli), tutte in parti uguali (1/5) e se in sede di assegnazione delle quote i fratelli viventi hanno una
prelazione rispetto ai nipoti del de cuius. Mancando discendenti legittimi o naturali i fratelli hanno sempre titolo per la successione legittima (art. 570 del c.c.). Per la successione dei fratelli si potrebbe anche parlare di "collaterali privilegiati", nel senso che, ammettendosi nei loro confronti la rappresentazione, non si applica a danno dei loro discendenti la regola generale per la quale il prossimo esclude i remoti. La rappresentazione è una devoluzione della chiamata rivolta ai figli e ai discendenti del primo istituito che non può accettare (premorienza). L'istituto opera solo se il primo chiamato è figlio o fratello del de cuius. Di conseguenza si può dire che la rappresentazione favorisce sempre e soltanto i nipoti o i pronipoti del de cuius. La rappresentazione avviene per stirpi, ciò significa che la quota del chiamato che non può accettare viene devoluta ai suoi discendenti. Nel caso posto all'attenzione, dunque, il patrimonio del de cuius dovrà dividersi in cinque parti uguali (tante quanti sono i fratelli). Conseguentemente, la quota spettante a ciascuno dei due fratelli premorti dovrà essere divisa rispettivamente per i figli o i discendenti degli stessi. Paolo chiede “Volevo farvi una domanda: muore uno zio (non lascia testamento) senza figli con moglie premorta. Lo zio aveva due fratelli uno germano e uno unilaterale, entrambi i fratelli sono premorti ed entrambi hanno avuto figli: il fratello germano 3 figli, il fratello unilaterale 2 figli.Volevo sapere le quote
di spettanza dei singoli nipoti (4/18 ognuno dei tre nipoti figli del fratello germano, e 3/18 ognuno dei due nipoti figli del fratello unilaterale ?). In base alle regole sulla successione legittima, mancando discendenti legittimi o naturali, i fratelli hanno sempre titolo per la successione legittima, così come disciplinato dall'art. 570 del c.c.. I fratelli e le sorelle unilaterali, quando concorrono con i germani, conseguono la metà della quota che in concreto andrà ai germani. Nel caso di specie, essendo i fratelli del de cuius premorti, sarà applicabile l'istituto della rappresentazione disciplinato dall'art. 467 del c.c. e ss. La rappresentazione è una devoluzione della chiamata rivolta ai figli e ai discendenti del primo istituito che non può o non vuole succedere. L'istituto opera solo se il primo chiamato è figlio o fratello del de cuius. Di conseguenza si può dire che la rappresentazione favorisce sempre e soltanto i nipoti o i pronipoti del de cuius. La rappresentazione avviene per stirpi. Alla luce di quanto esposto, nel caso di specie a ciascun discendente del fratello germano spetterà la quota di 4/18 dell'eredità mentre e a ciascun discendente del fratello unilaterale spetterà la quota di 3/18 dell'eredità del de cuius. Gaetano B. chiede “Volevo farvi una domanda. Ho uno zio di 85 anni fratello di mio padre, sposato. La moglie � morta circa sei mesi fa. Non hanno avuto figli. L'eredit� si divide tra i fratelli. Nel mio caso mio padre � morto gi� da qualche anno: l'eredit� passa a me come nipote? In attesa di una vostra risposta, vi ringrazio.” Mancando discendenti legittimi o naturali, i fratelli hanno sempre titolo per la successione legittima. I fratelli e le sorelle concorrono con gli ascendenti del de cuius e con il coniuge, escludendo i successibili di grado più lontano ai sensi dell'art. 571 del c.c.. I diritti dei discendenti dei fratelli sono però sottratti alla regola dell'esclusione per prossimità di grado, in quanto nei loro confronti opera la rappresentazione (collaterali privilegiati). Nel caso di specie anche il nipote, quindi, avrà diritto all'eredità. Natalia B. chiede “Successione tra fratelli: ereditano un fratello germano ed uno unilaterale. Se il fratello unilaterale � morto, la sua quota la ereditano i suoi figli? Le quote sono 2\3 per il germano ed 1\3 per i figli dell'unilaterale morto?” Il secondo comma
dell'art. 570 del c.c. prevede che "I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono la metà della quota che conseguono i germani". Agli unilaterali spetta quindi la metà di quanto effettivamente conseguono i germani (c.d. quota di fatto) e non la metà della quota che spetterebbe loro (c.d. quota di diritto), se fossero germani. Nel caso di
specie, quindi, con il principio della quota di fatto, al fratello germano spetteranno i 2/3, a quello unilaterale 1/3 dell'eredità. Luciano S. chiede “Se il patrimonio in successione del de cuius non lo ha ricevuto a sua volta in eredit�, ma lo ha costituito personalmente nella sua vita, cosa comporta? Subentrano solo i fratelli germani? Non gli unilaterali? Oppure rientra tutto in successione a prescindere dalla provenienza?” E' bene precisare che con la morte del titolare si estinguono, e quindi non si trasmettono, solo i diritti personalissimi, quali i rapporti di ordine familiare, e alcuni diritti patrimoniali inerenti alla
persona, come il diritto e l'obbligo degli alimenti, l'usufrutto, l'uso e l'abitazione, i diritti e gli obblighi relativi a future prestazioni nascenti dal contratto di mandato, ecc. S. C. chiede “V/o Riferimento: Q202230975 QUESITO PRECEDENTE Distinti Signori, QUESITO ATTUALE
Nella precedente consulenza è stato precisato che lo status di figlio unilaterale potrebbe avere incidenza soltanto nella successione tra fratelli, quale disciplinata dall’art. 570 c.c. Diversa, invece, sarà la situazione alla morte della madre, in quanto, a prescindere dalla provenienza dei beni che si ritroveranno nel suo patrimonio, l’intera
eredità dovrà essere divisa in parti eguali tra tutti i figli (quelli nati durante il primo matrimonio ed il quarto avuto da vedova), e ciò in conformità a quanto disposto dall’art. 566 c.c. S. C. chiede “Distinti Signori, La norma a cui si ritiene ci si intenda riferire è
l’art. 570 del c.c., il quale, in realtà, ha poco a che fare con la situazione che nel quesito si intende ipotizzare. Alla morte di Tizia (ossia colei che pone il quesito) suoi eredi saranno: Alla morte di Tizio (attuale coniuge) suoi eredi saranno: Del legame unilaterale, invece, se ne dovrà tener conto nel momento in cui dovesse aprirsi la successione di uno dei figli nati dal secondo matrimonio tra Tizio e Tizia. Idee regalo per avvocati e cultori del dirittoQuando i fratelli hanno diritto alla legittima?Fratelli e sorelle non hanno diritto alla legittima; questo significa che possono essere esclusi lecitamente dall'eredità mediante un testamento con cui, ad esempio, il de cuius potrà lasciare tutti i suoi beni al coniuge.
Come funziona La legittima in caso di testamento?se il defunto lascia il coniuge e un figlio, il patrimonio viene diviso al 50% tra questi due soggetti, cioè 1/2 al coniuge e 1/2 al figlio. Se i figli sono due o più, al coniuge spetta 1/3 mentre ai figli spettano i 2/3, suddivisi in parti uguali [6].
Chi ha diritto alla legittima in caso di testamento?Chi ha diritto alla quota di legittima
Ne hanno diritto il coniuge o la parte dell'unione civile, i figli e i loro discendenti e - in assenza di figli - i genitori. Questi soggetti sono chiamati legittimari.
Cosa spetta al fratello del defunto?se il defunto non lascia figli, ma lascia il coniuge e i suoi genitori, ai fratelli e alle sorelle e ai genitori del defunto spetta un terzo dell'eredità (ma ai genitori del defunto spetta comunque un quarto e, quindi, ai fratelli e alle sorelle del defunto resta un terzo meno un quarto che corrisponde ad un dodicesimo ...
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