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Statuto di associazione sportiva dilettantistica non a scopo di lucro

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ……………

TITOLO I
Denominazione – Sede – Scopo

Articolo 1 –Costituzione
È costituita l’associazione ……………

Articolo 2 –Sede legale
Essa ha sede a …………… via …………… n. …

Articolo 3 –Scopo sociale
L’associazione non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di carattere
sportivo dilettantistico ……………
L’associazione ha per scopo principale quello di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport ……………
L’associazione, nel perseguimento del suo oggetto sociale, può aderire ad iniziative p romosse a livello locale da enti pubblici o privati intese a diffondere, anche nel quadro di manifestazioni culturali, la conoscenza e la pratica sportiva automobilistica.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie e saltuarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO II
Patrimonio ed esercizi sociali

Articolo 4 –Patrimonio
Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione, a qualsiasi titolo;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate dell’associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
c) da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche;
d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati in egual misura dai fondatori, nella complessiva misura di euro ……………
La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
È comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti ulteriori al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’associazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né per causa di morte.

Articolo 5 –Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo, consistente in un rendiconto economico e finanziario, ed entro il secondo mese di bilancio preventivo del successivo esercizio.
Non saranno distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione salvo disposizioni di legge.

TITOLO III
Soci

Articolo 6 –Soci
Sono soci le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio.
L’adesione all’associazione comporta per il socio maggiore di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Articolo 7 –Diritto di frequentare i locali sociali
I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi dei beni gestiti dall’associazione e di ottenere una riduzione sui biglietti di ingresso alle manifestazioni promosse dall’associazione.

Articolo 8 –Qualità di soci
La qualità di soci si perde per decesso, dimissioni o per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; l’indegnità verrà sancita dall’assemblea dei soci.

TITOLO IV
Amministrazione

Articolo 9 –Amministrazione
L’associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri eletti dall’assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Articolo 10 –Presidente, vicepresidente e segretario
Il Consiglio nomina nel proprio seno un presidente, un vicepresidente e un segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’assemblea dei soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Articolo 11 –Riunione del Consiglio
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano in età tra i presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 12 –Poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il regolamento p er il funzionamento dell’associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Articolo 13 –Legale rappresentante
Il presidente, ed in sua assenza il vicepresidente, rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo rettifica da parte di questo alla prima riunione.

TITOLO V
Assemblea

Articolo 14 –Convocazione dell’assemblea
I soci sono convocati in assemblea del Consiglio almeno una volta all’anno entro il 30 di aprile mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell’albo dell’associazione dell’avvis o di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell’art. 20 c.c.
L’assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori dalla sede sociale.

Articolo 15 –Bilancio consuntivo e preventivo
L’assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori, sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto, sullo scioglimento, sulla liquidazione e devoluzione del patrimonio e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Articolo 16 –Diritto di intervenire all’assemblea
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione il voto è singolo (art. 2538 c.c.).
I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l’approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.

Articolo 17 –Presidente dell’assemblea
L’assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio, in mancanza dal vicepresidente,
in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio presidente.
Il presidente dell’assemblea nomina un segretario; se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Articolo 18 –Costituzione
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall’art. 21 del c.c.

TITOLO VI
Collegio dei revisori

Articolo 19 –Collegio dei revisori
Se richiesto dalla legge o su delibera dell’assemblea dei soci, la gestione dell’associazione potrà essere controllata da un revisore o da un Collegio di revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dall’assemblea dei soci.
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di classe e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

TITOLO VII
Controversie

Articolo 20 –Controversie
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’associazione o i suoi organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre probiviri da nominarsi dall’assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

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Cosa deve contenere statuto ASD?

Ogni buon statuto (e atto costitutivo) deve avere elementi indispensabili: la denominazione dell'ente, lo scopo, la sede legale, il patrimonio, l'organizzazione, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione, la rappresentanza conferita ...

Dove trovare lo statuto di una associazione?

Con la visura Atto costitutivo e statuto si ottiene la copia integrale dell'atto costitutivo e dello statuto societario di una società registrata alla Camera di Commercio. L'Atto costitutivo è disponibile online per le sole società costituite e iscritte al Registro delle imprese successivamente al 01 gennaio 1996.

Come si redige lo statuto di un'associazione?

Gli elementi fondamentali che non possono mai mancare all'interno di uno statuto sono i seguenti:.
nome dell'associazione;.
sede legale;.
finalità dell'associazione ed una dettagliata descrizione delle attività svolte;.
le modalità per il finanziamento della associazione e per la raccolta dei fondi;.
l'uso del fondo comune;.

Come creare una associazione sportiva dilettantistica?

Come costituire una ASD: iter e istruzioni.
Redigere e firmare i documenti costitutivi. ... .
Richiedere il codice fiscale o aprire la partita IVA. ... .
Registrare l'associazione sportiva. ... .
Chiedere l'affiliazione e iscriversi al registro. ... .
Presentare il modello EAS..