Agevolazioni prima casa coniuge separato non assegnatario

Nel caso di un divorzio che vedesse l’abitazione coniugale assegnata solo a uno dei due ex coniugi, sarebbe possibile per l’altro usufruire del bonus prima casa?

Fino a poco tempo, fa il coniuge separato non assegnatario dell’abitazione coniugale poteva contare sulle agevolazioni del bonus prima casa per acquistare un nuovo immobile. Ma, sul tema la Cassazione ha recentemente compiuto una decisa inversione di rotta e così, per l’ex coniuge, la situazione si complica fortemente.

Con l’ordinanza 27088, la Cassazione ha spiegato che: “in tema di agevolazioni prima casa, il requisito della mancanza di titolarità su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di un’altra casa acquistata col medesimo beneficio, di cui all’art. 1, nota II bis, lett. c, della parte I della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non può essere inteso, atteso il chiaro tenore letterale della disposizione, come mancanza di disponibilità effettiva di essa, sicché non sussiste ove l’immobile di proprietà del contribuente sia stato assegnato, in sede di separazione o divorzio, al coniuge separato o all’ex coniuge, in quanto affidatario di prole minorenne“.


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Perché questo cambio di parere?

Nel 2018, la Corte stabilì che il bonus prima casa potesse permanere anche a seguito della cessione dell’immobile, conseguente agli accordi stabiliti in sede di separazione consensuale omologata.

A sostenere quanto deciso, la convinzione che questi patti meritassero particolare tutela, in quanto determinanti per il futuro dei rapporti economici tra gli ex coniugi.

Ma, per rispondere al perché oggi la Cassazione abbia preso una decisione così differente sul tema, basta leggere le norme che regolano il bonus prima casa: i giudici ritengono che il coniuge può essere proprietario della prima casa, anche se non ne può disporre come abitazione, perché assegnata all’ex partner e la legge esclude chiaramente la possibilità di godere del bonus prima casa:

  • se si è già titolare di un’altra proprietà nello stesso Comune in cui è situato l’immobile che si desidera comprare;
  • se si ha già usufruito in precedenza dell’agevolazione.

Agevolazioni prima casa coniuge separato non assegnatario
La domanda sulle agevolazioni fiscali prima casa in caso di ex casa coniugale assegnata dal giudice ai figli e alla moglie e nuovo acquisto di casa tra coniugi.

Il problema e la domanda nasce dal bisogno di chiarimenti intorno alla definizione dell’agevolazione prima casa in caso di comunione legale di beni.

Buongiorno,
faccio il punto sulla questione non ritrovo più il mio post.
– Premesso che nel 1994 ho acquistato, prima del matrimonio, un immobile, usufruendo delle agevolazioni prima casa. Quindi proprietà 100% al sottoscritto.
-Premesso che successivamente ( entro i 18 mesi) ho contratto matrimonio stabilendo nell’immobile abitazione principale e tetto coniugale.
– Premesso che dopo 14 anni di matrimonio mi sono separato con procedura consensuale e che l’immobile di cui sopra è stato assegnato in modo “esclusivo” e a tempo indeterminato ( fin tanto entrambe le figlie non avranno raggiunto a) Indipendenza economica; b) creato autonomo nucleo familiare) -alla mia ex in quanto tetto coniugale per le due figlie minorenni.

Ho recuperato una ordinanza della Corte di cassazione dell’8/01/2010 n.100 dove si evince quanto segue:
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” occorre, invero, osservare che , secondo consolidati canoni ermeneutici, di questa Corte in tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l’acquisto della “prima casa” , l’art1, comma 4 e nota 2 bis della tariffa ,parte prima allegata al DPR 26 Aprile 1986 n.131- nel prevedere, tra le altre condizioni per l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’imposta di registro ,la non possidenza , di altra abitazione-si riferisce , anche alla luce della ratio della disciplina , ad una disponibilità non meramente oggettiva, bensì soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell’applicazione del beneficio, anche all’ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo per dimensioni o caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia ( cfr. Cass. nn. 11564/06,17938/03,10925/03,6492/03,2418/03)”
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In questa sentenza la questione era legata al fatto che il ricorrente aveva gia una proprietà troppo piccola per alloggiarvi con la famiglia e intendeva acquistarne una più adatta usufruendo delle riduzioni di imposta prima casa.

Io mi ritrovo in un caso praticamente analogo:
– Ho una proprietà che sarebbe idonea per ma che non posso usufruire e godere in nessun modo ( non ne ho nemmeno la disponibilità) ;ne vendere, ne locare in quanto assegnata per reciproco accordo ratificato da giudice civile alla mia ex.
Vorrei acquistare un alloggio per me ( attualmente sono in affitto) dove accogliere il sottoscritto e le mie figlie durante la loro permanenza con il padre.
Secondo l’interpretazione oggettiva della legge io dovrei acquistare la casa come seconda abitazione, ma come si evince dalla sentenza esiste anche un interpretazione soggettiva e di diritto che mi permetterebbe di poter usufruire delle nuovamente delle agevolazioni prima casa , per cause di forza maggiore.  Scusate se mi sono dilungato ma certe questioni meritano di essere approfondite in quanto il popolo di separati ( uomini e donne) è ormai tale da dover prevedere casistiche in merito e non una interpretazione legislativa tipica di 30 anni fa.

Risposta

Intanto ti posto perchè la tua situazione merita attenzione e può rappresentare un caso guida per altri. Allora, oltre alle tue evidenze giurisprudenziali non ho trovato molto però ti posso dire che ho un esempio di contribuente che si trova in una situazione simile alla tua e ha proceduto all’acquisto della seconda abitazione usufruendo nuovamente delle agevolazioni prima casa sulla “seconda casa” (scusa il gioco di parole).

Nel caso di regime di comunione legale tra coniugi le fattispecie sono diverse per cui vi rimando all’articolo dedicato alle agevolazioni fiscali prima casa tra coniugi. Premesso che il bene acquistato in costanza di matrimonio entra normalmente automaticamente in comunione legale ex articolo 177 e ss del codice civile e nell’atto di acquisto per godere delle agevolazioni dovrete entrambi rendere la dichiarazione circa il possesso dei requisiti.

A questo punto la domanda da porsi è: Rispettiamo entrambi (intendo voi due) i requisiti o solo uno dei dei due? Nel caso in cui solo uno dei due li rispetta allora il beneficio spetta solo per il 50%.

Quindi dovrete verificare che uno dei due in passato non abbia prima del matrimonio o in regime di separazione di beni un immobile e ene sia al ora proprietario, oppure anche semplicemente un altro immobile (anche senza agevolazioni prima casa, ma nello stesso comune dove ora si vuole comprare il nuovo. In ultimo anche se uno dei due non trasferisce la residenza nel comune dove è la casa da acquistare.

Ti consiglio comunque di fare un passaggio anche dal Notaio con cui andrai a rogitare l’atto e della dichiarazione che dovrai rendere a pena di decadenza. Il dubbio resta sull’interpretazione letterale della norma perchè se dovessi affidarmi alla finalità concederei l’agevolazione anche sul secondo acquisto non soddisfacendo il primo, per assegnazione della casa ai coniugi, il bisogno abitativo del singolo soggetto, ma limitatamente alla quota non ancora goduto su un totale del 100%.

Se uno dei coniugi ha già fruito dell’agevolazione prima casa su una casa o immobile acquistato prima del matrimonio o anche acquistato durante ma in regime di separazione di beni l’altro coniuge (che non ha ancora fruito dei benefici), qualora rispetti anche le altre condizioni richieste può richiedere le agevolazioni prima casa limitatamente alla quota di abitazione a lui attribuita.Considerate che queste sono le casistiche che sempre più stanno prendendo piede. Da una parte infatti ci si sposa in separazione di beni  e dall’altra le separazioni ed i divorzi aumentano a dismisura e spesso si hanno case cointestato.

Nuovo Articolo

Segnalo un nuovo articolo dedicato ad ulteriori approfondimenti dedicato ai benefici fiscali prima casa nel caso di divorzio e separazione legale o consensuale.

Vendita prima dei cinque anni

Nel caso di vendita dell’abitazione acquistata chiedendo le agevolazioni prima casa se si procede alla vendita prima dei 5 anni non si verifica la decadenza dall’agevolazione qualora la volontà di vendere derivi da atto di separazione coniugale. Se si verifica cessa l’obbligo di riacquisto entro l’anno e non sussiste più l’obbligo in quanto. L’articolo 19 della legge 74/1987 esonera da qualsiasi tassazione ogni atto connesso al procedimento di scioglimento del matrimonio per cui anche nel caso in esame non si possono determinare effetti penalizzanti. A tal proposito vedi anche sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999

Prescrizione accertamento fiscale

Inoltre ti ricordo i termini decadenziali per l’azione di accertamento da parte del Fisco che sono piuttosto ristretti.Ti segnalo a tal proposito l’articolo dedicato alla prescrizione della cartella o accertamento sulle agevolazione prima casa.

http://www.tasse-fisco.com/case/prescrizione-accertamento-prima-casa-benefici-cartella-pagamento-scadenza-entro-quando/25909/

Ricordiamo inoltre di leggere gli articoli dedicati alle agevolazioni acquisto prima casa e a partecipare alle discussioni portando anche le vostre espierienze, le vostre domande e le vostre risposte.
E segnaliamo le agevolazioni prima casa in comunione legale con i diversi casi e le domande annesse e connesse.

http://www.tasse-fisco.com/case/agevolazione-prima-casa-coniugi-comunione-legale-separazione/3633/

Se avete anche un mutuo valutate l’accollo interno

Vi segnalo anche nuovo articolo con chiarimenti e approfondimenti legati alla detrazione fiscale degli interessi sul mutuo in caso di accollo in cui sono riepilogate le modalità per procedere all’accollo e quando e soprattutto chi può portarsi la detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Aggiornamento: Le agevolazioni prima casa, relativamente ai trasferimenti non onerosi che nascono a seguito di  separazione o divorzio non subiscono variazioni dal primo gennaio 2014 in quanto non consistenti in vere e proprie cessioni ma sono finalizzati alla sistemazione dei rapporti personali dei coniugi.

http://www.tasse-fisco.com/case/agevolazione-prima-seconda-affittata-indisponibile-inidoneita-come-fare-quando/39019/

Come vendere il 50% di un immobile al coniuge separato?

Potreste, in altri termini, trovare un accordo per procedere alla divisione amichevole dell'appartamento (con atto notarile). La divisione amichevole può prevedere o che lei acquisti il 50% dell'immobile dalla sua ex moglie o che sia la sua ex moglie ad acquistare da lei il suo 50%.

Cosa cambia fiscalmente con la separazione?

Ad esempio, aumentano le possibilità per i coniugi separati di beneficiare di contributi e agevolazioni statali, come quella del ticket sanitario. La separazione delle residenza, e l'uscita dallo stato di famiglia, comporta anche una riduzione delle imposte e di tutti quei costi che variano in funzione del reddito.

Quali sono i requisiti per acquisto prima casa?

Per poter fruire del bonus prima casa è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: Non aver compiuto i 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato; Avere un indicatore Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui.

Quando si può chiedere l'agevolazione prima casa in successione?

Al fine di evitare spiacevoli conseguenze con il fisco, è bene altresì precisare che il contribuente che intende beneficiare dell'agevolazione sulla casa ricevuta per successione, deve dimostrare di essere titolare del diritto a fruire del beneficio entro 12 mesi dall'apertura della successione.