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Chi può chiedere il nulla-osta per familiare al seguito?
Il cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o in possesso di un visto d'ingresso per lavoro subordinato relativo ad un contratto di durata non inferiore ad un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio, o motivi religiosi può richiedere per i propri familiari un nulla-osta per familiare al seguito (art.29, comma 4,  decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, Testo Unico Immigrazione). 

Quale è la procedura da seguire?

La procedura da seguire è identica a quella prevista per il ricongiungimento familiare nel caso di nulla-osta per ricongiungimento familiare richiesto dal familiare del cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  o di un permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, ovvero per studio o motivi religiosi.

Principalmente tale strumento viene utilizzato dal cittadino straniero titolare del solo visto d'ingresso e quindi ancora residente all'estero e, pertanto, la relativa istanza va presentata alla Sportello Unico per l'Immigrazione competente mediante un procuratore speciale. In tale ipotesi, la documentazione già prevista per il ricongiungimento familiare (cfr. par. b) condizioni e modalità per il ricongiungimento familiare) va integrata con:
- fotocopia di un documento d'identità del delegato;
- delega a favore di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia a presentare l'istanza di nulla-osta per familiari al seguito ( si veda l'apposito modello), redatta dallo straniero che ha già ottenuto il visto per i motivi sopra indicati, sottoscritta, su apposito modello disponibile presso la Rappresentanza diplomatico-consolare, di fronte al funzionario del Consolato.

Anche in questo caso e' prevista esclusivamente una procedura informatizzata per la presentazione delle domande relative al ricongiungimento familiare, la quale prevede l'obbligo di registrazione, sul sito del Ministero dell'Interno (https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp) e la successiva compilazione on line della domanda (che può quindi essere effettuata da qualunque p.c., anche dall'estero). 

Una volta ottenuto il visto per familiare al seguito e giunto in Italia, il familiare straniero deve presentarsi, entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, allo Sportello Unico per l'Immigrazione,  che provvederà a compilare il kit modello 209. Tale modulo va spedito, sempre nel termine di 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, tramite ufficio postale abilitato (Sportello Amico), che rilascia ricevuta postale attestante l'invio della domanda. 

Il cittadino straniero ricongiunto, se di età superiore ai 16 anni, al momento della presentazione allo Sportello Unico Immigrazione, per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno di durata di almeno un anno, sottoscrive altresì l' Accordo di Integrazione (Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.179, “Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato ..."; Sezione 2. soggiorno del cittadino straniero, paragrafo a2) Accordo di Integrazione).  

 L' ufficio ricongiungimenti dello Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Treviso è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 per appuntamenti e per segnalare l'arrivo dei familiari ricongiunti ed il mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00, solo su convocazione. I familiari giunti in Italia devono presentarsi dalle ore 9.00 alle ore 10.00 per ritirare il numero per l'inoltro della richiesta del permesso di soggiorno.  Telefonate solo dalle ore 9.00 alle ore 10.00 al seguente numero: 0422/592403.

Lo straniero munito di passaporto con relativo visto d'ingresso per motivi familiari ed assicurata postale è a tutti gli effetti regolarmente soggiornante sul territorio italiano. Nelle more del procedimento amministrativo, il familiare gode, sul territorio nazionale, dei medesimi diritti riconosciuti al titolare di permesso di soggiorno in corso di validità, ad eccezione della possibilità di svolgere attività lavorativa (art.5, comma 9-bis, T.U.Immigrazione e cfr. Circolare Ministero Interno n.43 del 2 Agosto 2007,  Allegato A alla Circolare Ministero Interno n.9 del 27 aprile 2012  e Circolare della Questura di Treviso del 13 febbraio 2008).

I familiari stranieri di cittadino italiano/comunitario residente in Italia, potranno invece essere ricongiunti in Italia in base a quanto previsto dal decreto legislativo n.30/2007e succ. mod. (cfr. sezione 10.  la condizione del lavoratore comunitario e neocomunitario).

La procedura da seguire nel caso in cui a chiedere il visto d'ingresso sia il familiare straniero di cittadino italiano o comunitario è semplificata e non presuppone il rilascio di nulla-osta preventivi di Autorità amministrative in Italia. E' sufficiente formalizzare direttamente l'istanza di visto presso la Rappresentanza consolare italiana del Paese di origine, o di stabile residenza, e provare il rapporto di parentela con il cittadino italiano, o comunitario.

In particolare, in base alla Circolare del Ministero dell'Interno del 6 agosto 2013, n.26215, i familiari di cittadino italiano o comunitario hanno diritto di richiedere un visto Schengen di breve durata (fino a 90 giorni, di tipo C) per turismo con ingressi multipli che viene rilasciato dalla competente autorità consolare italiana, dopo la verifica del vincolo di parentela/coniugio.

Ogni autorità consolare, tuttavia, può prevedere la dimostrazione di uletriori requisiti, valutati caso per caso: dunque è consigliato consultare la modulistica pubblicata sui siti istituzionali (http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx ). 

Come controllare nulla osta online?

Bisogna collegarsi al sito del Ministero dell'Interno https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2 cliccate su "ENTRA CON SPID" e inserite lo SPID del datore di lavoro che ha inviato la domanda, (il lavoratore straniero non può utilizzare il suo SPID per entrare nella pratica).

Come controllare domanda decreto flussi 2022?

Per consultare la domanda: collegarsi al sito del Ministero dell'interno - tema cittadinanza. effettuare la registrazione indicando i propri dati anagrafici e un indirizzo e-mail che introduce in un'area riservata. cliccare al link "Consulta la tua pratica"

Come si fa a sapere se la cittadinanza è pronta?

Pertanto, per verificare lo stato di avanzamento della domanda di cittadinanza, si deve accedere all'indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it con credenziali SPID e il codice K10 o K10/C.

Come posso vedere la mia pratica di cittadinanza con SPID?

Il richiedente dopo aver visualizzato l'homepage del Portale Cittadinanze per poter accedere alla funzionalità di interesse (Sportello Unico Immigrazione, Cittadinanza, Test Italiano), deve selezionare il pulsante “Entra con SPID” al fine di autenticarsi con le credenziali SPID già in possesso.