Comunicazione avvio procedimento art 8 l 241 90

Da Diritto Pratico.

Comunicazione avvio procedimento art 8 l 241 90
Comunicazione avvio procedimento art 8 l 241 90

Art. 8 L 241-1990 (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.


Indice

  • 1 Art. 8 L 241-1990 (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

note: Entrata in vigore della legge: 2-9-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)

Parole cercate:

    Presente nei seguenti articoli

      L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; (1)c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; (1)d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. (1) Lettera inserita dall'art. 5, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

      Comunicazione di avvio del procedimento: la normativa

      L’avvio del procedimento ex art.7 L.241/90 deve essere comunicato

      “ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi”

      nonché ai soggetti, diversi dai diretti destinatari che siano

      “individuati o facilmente individuabili”, alla cui sfera soggettiva dal provvedimento finale “possa derivare un pregiudizio”

      Il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento

      La comunicazione deve contenere l’indicazione dell’amministrazione competente, dell’oggetto del procedimento, del nome del responsabile de procedimento, del termine di conclusione del procedimento, dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

      Nei procedimenti d’ufficio che si concludono con provvedimento limitativi della sfera giuridica del destinatario la comunicazione di avvio del procedimento è funzionale a garantire il contraddittorio. Il soggetto privato infatti, ricevuta la comunicazione, può intervenire nel procedimento per tutelare il proprio interesse.

      Nei procedimenti su iniziativa di parte che si concludono con provvedimenti “a doppio effetto” (che producono cioè ad un tempo un effetto ampliativo e un effetto restrittivo nella sfera giuridica di due soggetti distinti), la comunicazione di avvio del procedimento interessa principalmente gli eventuali contro interessati, come per esempio il proprietario del fondo confinante con quello in relazione al quale è presentata la domanda per il rilascio di un permesso di costruire.

      Le novità 2020 in materia di “comunicazione di avvio del procedimento”

      La Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”, ha introdotto alcune modifiche al procedimento amministrativo.

      Per quanto qui riguarda, nella comunicazione di avvio deve essere indicato anche il domicilio digitale dell’amministrazione e le “modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all’articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge.”.

      Bozza editabile della comunicazione di avvio del procedimento

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      comunicazione avvio procedimento

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      Cosa deve indicare la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo?

      Il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento La comunicazione deve contenere l'indicazione dell'amministrazione competente, dell'oggetto del procedimento, del nome del responsabile de procedimento, del termine di conclusione del procedimento, dell'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

      Come avviene ordinariamente la comunicazione dell avvio del procedimento ai sensi dell'art 8 legge n 241 90?

      Per quanto riguarda le modalità della comunicazione, la legge prevede che questa debba essere fatta mediante comunicazione personale dell'amministrazione, oppure con altre forme di pubblicità idonee stabilite dall'amministrazione stessa, nel caso in cui per l'elevato numero di destinatari la comunicazione personale non ...

      Quando non è obbligatoria la comunicazione di avvio del procedimento?

      La comunicazione di avvio del procedimento non va ex lege effettuata laddove “sussistano ragioni di impedimento derivanti da esigenze di celerità del procedimento” (art. 7, co. 1, l. n. 241/1990).

      Chi comunica l'avvio del procedimento?

      La comunicazione dell'avvio è un compito del responsabile del procedimento, ed essa deve essere fatta mediante comunicazione personale (notifica, comunicazione a mezzo messo comunale o ufficiale giudiziario) e può essere effettuata secondo modalità differenti stabilite di volta in volta dall'amministrazione, quando per ...