Show A seconda dei casi, l’operazione si qualifica come imponibile, esente o esclusaL’art. 13 comma 5 del DPR 633/72 pone regole speciali per la determinazione della base imponibile in caso di cessione di beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata operata in misura ridotta, ai sensi dell’art. 19-bis.1 o di altre norme che disciplinano l’indetraibilità oggettiva. Alla stessa disposizione deve farsi riferimento, inoltre, per l’assegnazione del veicolo ai soci o per la destinazione dello stesso a finalità estranee all’attività d’impresa o professionale. Anche tali operazioni, infatti, costituiscono cessioni di beni ex art. 2 comma 2 nn. 5) e 6) del DPR 633/72. Dispositivo dell'art. 13 Testo unico IVA1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti. 2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:
3. In deroga al comma 1:
4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea. 5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19 bis 1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti. 5-bis. La base imponibile della operazione soggetta ad imposta ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 quater è costituita dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Se il buono-corrispettivo multiuso è usato solo parzialmente, la base imponibile è pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo. La base imponibile, comprensiva dell'imposta, dei servizi di distribuzione e simili di cui al comma 4 dell'articolo 6 quater, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, è costituito dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l'importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.[nota ref= 20613](1)[/nota] Note(1) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 141, a decorrere dal 29 dicembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 141/2018; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 2, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 141/2018. Tesi di laurea correlate all'articoloA cosa corrisponde il codice IVA N5?N5 | Regime del margine - IVA non esposta in fattura
Il codice N5 deve essere utilizzato anche per le fatture emesse senza separata indicazione dell'IVA dalle agenzie di viaggio e turismo ai sensi dell'art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972.
Quali sono le operazioni fuori campo IVA?Operazioni fuori campo iva
un cittadino privato che vende la propria auto (mancanza del presupposto soggettivo); prestazione di un lavoro subordinato o il pagamento di un ipotetico risarcimento danni (mancanza del presupposto oggettivo); la vendita di un bene situato all'estero (mancanza del presupposto territoriale).
Quali sono le operazioni escluse art 15?Le uniche spese escluse da tassazione,IVA e ritenuta sono quelle anticipate in nome e per conto del cliente come marche da bollo, tasse concessione governativa, imposta registro, indicate in fattura come spese Escl. Art 15 IVA.
Cosa corrisponde N2?Il codice N2. 2 deve essere utilizzato nei casi di operazioni non soggette per carenza del presupposto oggettivo o soggettivo (ad esempio “Forfettario” o le operazioni cosiddette “monofase” di cui all'articolo 74 del d.P.R. n. 633/72), per i quali non vi è obbligo di emissione delle fatture.
|