Ricerca raccomandata 1 con prova di consegna

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 maggio – 6 luglio 2017, n. 16653
Presidente Spirito – Relatore Cirillo

Fatti di causa

1. La s.r.l. R. Impianti convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la s.p.a. Poste italiane, chiedendo che fosse condannata al risarcimento di tutti i danni sofferti in conseguenza del ritardo nella consegna di una lettera raccomandata spedita dall’ufficio postale di (…).
A sostegno della domanda l’attrice espose che, su consiglio del personale dipendente dell’ufficio postale, essa aveva spedito, in data 21 gennaio 2002, una raccomandata con la quale partecipava ad una gara di appalto, i cui termini scadevano il successivo 22 gennaio, alle ore 13.30. Poiché il personale dell’ufficio aveva assicurato che la consegna sarebbe avvenuta tempestivamente, cioè in tempo utile per la partecipazione alla gara, la società attrice si era convinta ad utilizzare quel mezzo di comunicazione. La raccomandata, invece, era stata consegnata solo il giorno 23 gennaio 2002 e ciò aveva comportato l’esclusione dalla gara di appalto. L’esistenza di un inadempimento della società convenuta risultava, nell’assunto della società attrice, dalla lettera del direttore di quell’ufficio postale, datata 25 gennaio 2002, con la quale si riconosceva che il plico era stato consegnato in ritardo per un errore di avviamento commesso dal personale dell’ufficio stesso. Lamentava la società attrice che il disguido aveva comportato la sua esclusione da una gara che essa aveva ragionevoli probabilità di vincere, essendone risultata aggiudicataria negli anni precedenti.
Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda, condannando la società attrice al pagamento delle spese di giudizio.
2. La pronuncia è stata appellata dalla società R. Impianti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 24 maggio 2013, in parziale accoglimento del gravame, ha compensato per metà le spese del giudizio di primo grado, confermando nel resto la decisione del Tribunale, ed ha condannato l’appellante alla rifusione della metà delle ulteriori spese del grado, compensate quanto all’altra metà.
Ha osservato la Corte d’appello che i fatti di causa erano pacifici, nel senso che la consegna della raccomandata avvenne il 21 gennaio, i termini per la partecipazione alla gara di appalto scadevano il giorno 22 gennaio e la lettera raccomandata pervenne effettivamente al destinatario solo il 23 gennaio. Ciò premesso, la Corte di merito ha rilevato che, ai sensi del d.m. 9 aprile 2001, la consegna della posta raccomandata deve avvenire entro un termine massimo che va da tre a cinque giorni, per cui l’inadempimento non sussisteva, essendo la consegna avvenuta entro due giorni. Quanto alla presunta responsabilità dei dipendenti dell’ufficio per violazione del corretto obbligo di informazione, la sentenza ha precisato che lo stesso bando di gara indicava la possibilità di far pervenire le domande tramite posta celere o agenzia di recapito autorizzata; sicché doveva essere addebitato a negligenza della società R. l’avere scelto uno strumento di spedizione che si era poi rivelato inefficace.
La Corte ha poi accolto l’appello solo ai limitati fini della compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso la s.r.l. R. Impianti con atto affidato ad un solo articolato motivo.
Resiste la s.p.a. Poste italiane con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Osserva la società ricorrente che la decisione di spedire la lettera di partecipazione alla gara tramite raccomandata fu presa solo dopo aver esposto ai dipendenti dell’ufficio postale quale fosse realmente il problema da risolvere e dopo aver ricevuto dai medesimi la piena rassicurazione che la consegna sarebbe avvenuta entro il giorno dopo. Il ritardo, invece, fu dovuto ad un disguido all’interno dello stesso ufficio, come ammesso dalla successiva lettera del direttore che era stata richiamata anche dalla sentenza impugnata. Ne consegue, secondo la ricorrente, che dovevano essere gli impiegati dell’ufficio ad informare gli addetti della società R. circa i tempi previsti per la consegna della lettera raccomandata, se del caso invitando i medesimi ad utilizzare un altro strumento più costoso, posto che chi si rivolge ad un ufficio postale non sarebbe tenuto a conoscere i termini previsti per la consegna (nel caso, da tre a cinque giorni). Richiamata la sentenza n. 254 del 2002 della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione che prevedeva un’esclusione di responsabilità in capo alla società postale per i disservizi nella spedizione, la società ricorrente osserva che, nella specie, la prova del comportamento negligente della società postale risulterebbe dagli elementi riportati, non adeguatamente valutati dalla Corte d’appello. La perdita della possibilità di partecipare ad una gara di appalto configura un’ipotesi classica di perdita di chance, riconosciuta dalla giurisprudenza come fonte di responsabilità da inadempimento contrattuale. Nel motivo si censura anche la decisione in ordine alla compensazione parziale delle spese.
1.1. Osserva preliminarmente questo Collegio che il ricorso presenta alcuni profili di inammissibilità, perché invoca genericamente la violazione e falsa applicazione di legge senza indicare a quali norme si faccia riferimento. Oltre a ciò, il motivo affianca censure (non chiarite) di violazione di legge con censure riguardanti la motivazione della sentenza e lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione ad un insieme di elementi e di circostanze che, nel loro complesso, sono stati tutti esaminati dalla Corte d’appello; profilo, questo, che rileva in ordine ai limiti fissati dalla giurisprudenza di questa Corte a proposito dell’ammissibilità della censura per vizio di motivazione.
1.2. Tralasciando, tuttavia, tali profili di inammissibilità, il ricorso è comunque privo di fondamento.
Com’è noto, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo stabilito che il rapporto con Poste italiane s.p.a. è contrattuale e non più autoritativo, stante l’intervenuta privatizzazione della società che gestisce il servizio (v. la sentenza 7 maggio 1998, n. 4619), e che ai fini risarcitori bisogna distinguere a seconda che la mancata consegna comporti solo la perdita della corrispondenza ovvero anche la lesione di altri diritti. Nel caso in esame, però, ciò non assume alcun rilievo, perché la lettera raccomandata spedita dalla società oggi ricorrente non si è persa ed è stata consegnata entro i termini di cui al d.P.R. 9 aprile 2001; per cui si tratta solo di valutare il comportamento delle parti e l’affidamento ingenerato nei fruitori del servizio da quanto detto dagli impiegati dell’ufficio e poi confermato dalla lettera del direttore che aveva ammesso la presenza di un disguido.
Rileva però il Collegio che, anche ammettendo che gli impiegati dell’ufficio postale in questione abbiano assicurato una consegna in 24 ore e che poi essa non sia avvenuta per un disguido dell’ufficio stesso, è pacifico che la consegna fu ugualmente tempestiva a termini della Carta della qualità del servizio pubblico postale (d.m. 9 aprile 2001 cit.), perché avvenuta nelle 48 ore. D’altra parte, è rimasta non contestata l’affermazione della Corte d’appello la quale ha rilevato, tra l’altro, che lo stesso bando di gara alla quale la società R. Impianti intendeva partecipare indicava, oltre allo strumento della raccomandata, altri mezzi di spedizione, certamente più sicuri anche se più costosi, quali la posta celere o l’agenzia di recapito autorizzata. Ne consegue che l’avere scelto, ad appena 24 ore dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, lo strumento della raccomandata comportava di per sé l’accettazione di un rischio che necessariamente ricade su chi compie simile scelta.
L’assenza di responsabilità della società Poste Italiane rende superflua ogni discussione sul danno da perdita di chance, come già osservato da entrambi i giudici di merito.
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 7.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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