Quando è disposta la sospensione della patente

Quando è disposta la sospensione della patente

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News » Sospensione della patente: quando si applica e cosa fare per riaverla

Data di pubblicazione: 26-10-2021

Per poter mettersi alla guida di un mezzo motorizzato serve la patente, ma occorre rispettare le norme del Codice della strada perché questa non venga sospesa o, in casi più gravi, ritirata.

In particolare, qui parliamo della sospensione della patente, cioè una sanzione accessoria temporanea che affianca quella amministrativa (la multa) e scatta in situazioni di infrazione del Codice di una certa rilevanza oppure quando l’automobilista perde momentaneamente i requisiti psicofisici necessari a portare un mezzo (in questo caso la sospensione dura finché l’interessato non produce una certificazione medica che attesti il recupero dei requisiti stessi).

Con la sospensione la licenza di guida viene “congelata” per un certo periodo di tempo durante il quale è vietato mettersi al volante.

Il Prefetto, ricevuta fisicamente la patente sospesa, ha tempo 15 giorni per inviare la notifica al guidatore titolare attraverso raccomandata.

QUANDO VIENE SOSPESA LA PATENTE

Il Codice della strada prevede casi specifici per la sospensione della patente, ciascuno con un diverso limite temporale a seconda della gravità dell’infrazione commessa. Ecco i principali.
 

  • Velocità eccessiva
    Se si superano i limiti di velocità tra i 40 e i 60 km/h la sospensione va da 1 a 3 mesi, per i neopatentati è aumentata da 3 a 6 mesi. Superando di oltre 60 km/h i limiti previsti l’interruzione alla guida sale da 6 mesi a 1 anno e in casi di recidiva è disposta la revoca della patente
  • Circolazione contromano e manovre pericolose
    Tra le manovre pericolose ci sono il passaggio con semaforo rosso, la mancata precedenza o il mancato rispetto di una segnalazione di un agente del traffico, in questi casi la sospensione va da 1 a 3 mesi. Nel caso di sorpasso vietato o pericoloso si va da 1 a 6 mesi
  • Guida in stato d’ebbrezza
    La sospensione varia in base al tasso alcolemico del conducente:
    da 3 a 6 mesi di sospensione nel caso di tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 a g/l
    da 6 mesi a 1 anno se il tasso è compreso tra 0,8 e 1,5 g/l
    da 1 a 2 anni nel caso fosse superiore a 1,5 g/l
    Bisogna ricordare che se si provoca un incidente la sospensione sarà pari a 2 anni
  • Guida sotto effetto di stupefacenti
    Lo stato di alterazione da droghe alla guida prevede una sospensione da 1 a 2 anni, anche nel caso in cui il conducente rifiuti gli eventuali accertamenti
  • Circolazione sulla corsia d’emergenza in autostrada
    Questo comportamento, al di fuori dei casi esplicitamente previsti dal Codice della strada, prevede una sospensione tra 2 a 6 mesi della patente
  • Incidente
    Se è provocato due volte in un biennio per mancata sostanza di sicurezza con danni ai veicoli la sospensione va da 1 a 3 mesi, aumenta fino a 2 anni in presenza di lesioni personali colpose e arriva a 4 in caso di omicidio colposo. Inoltre, se chi provoca l’incidente non si ferma a prestare soccorso lo stop alla guida può arrivare fino a 5 anni
  • Recidiva
    Se vengono commesse due violazioni uguali nel biennio. Per esempio, nel caso di superamento dei limiti previsti tra 40 e 60 km/h la sospensione va dagli 8 ai 18 mesi, oltre i 60 km/h c’è direttamente la revoca. Nel caso di utilizzo del cellulare alla guida lo stop è da 1 a 3 mesi. Invece per il mancato uso delle cinture di sicurezza è da 15 giorni a 2 mesi
  • Gare clandestine
    La partecipazione a questi “eventi” è punita con la sospensione da 1 a 3 anni della patente
  • Guida senza patente o documenti validi
    Se si guida senza patente valida (e non è possibile disporre il fermo del mezzo) o con carta di circolazione sospesa il fermo della patente va da 3 mesi a 1 anno, nel caso non si possegga l’abilitazione per la guida di un determinato mezzo lo stop è da 1 a 6 mesi.
  • Rifiuto di custodia
    Il rifiuto a custodire un veicolo sequestrato o utilizzarlo abusivamente prevede la sospensione da 1 a 3 mesi
  • Neopatentati
    Per questa categoria la sanzioni previste sono maggiormente severe. Per superamento dei limiti di velocità specifici da 3 a 6 mesi, con recidiva è aumentata da 8 a 18 mesi. Non è previsto limite di tasso alcolemico, vige la tolleranza zero. Per quanto riguarda il rispetto dei limiti di potenza e velocità massima dei veicoli destinati a questa categoria è prevista una sospensione da 2 a 8 mesi

Il Codice della strada prevede una possibilità di richiedere al Prefetto un permesso di guida limitato per ragioni di lavoro nel caso di patente sospesa. Si tratta di una soluzione della durata di sole 3 ore al giorno esclusivamente legate a motivi lavorativi e prevede l’aumento della durata totale della sospensione pari al doppio delle ore complessive autorizzate durante il suo periodo.

COME FARE RICORSO PER LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Si può ricorrere contro la sospensione della licenza di guida impugnando il provvedimento nelle sedi opportune: presso la Prefettura entro 60 giorni dalla ricezione della notifica oppure rivolgendosi al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica stessa.

COME FARE PER RIAVERE LA PATENTE DOPO LA SOSPENSIONE

Ovviamente bisogna aspettare il decorso del periodo stabilito nell’ordinanza della Prefettura, poi sarà restituita dall’organo incaricato della notifica del provvedimento sanzionatorio (polizia locale o carabinieri).

Per seguire i tempi e i luoghi del ritiro della patente post-sospensione si può fare riferimento al servizio online ufficiale “Dov’è la mia patente”, dove sono presenti le informazioni specifiche relative alla procedura di rientro in possesso della licenza di guida stessa.

Inoltre, il documento può essere ritirato dal titolare o da una terza persona munita di delega scritta e fotocopia dei documenti d’identità del delegante.

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20-10-2022

Conversione patente estera

La conversione di una patente estera è una pratica con cui avviene la sostituzione del documento di guida estero con una patente italiana Esistono due tipi di conversioni:   Conversione di una patente Comunitaria Conversione di una patente non Comunitaria   Conversione patente comunitaria    Questa procedura è destinata ai conducenti in possesso di patente rilasciata da uno stato dell'Unione europea ( Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), o dello Spazio Economico Europeo che ottengono una residenza anagrafica o una residenza normale in Italia. Le patenti di guida rilasciate da stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono equiparate alle patenti italiane.   Chi ha una patente di guida comunitaria con la scadenza prevista dalle norme dell'Unione europea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) può circolare regolarmente fino alla data della scadenza. Terminato il periodo di validità occorre convertire la patente estera presso un Ufficio della Motorizzazione Civile. Dopo la conversione il documento estero è ritirato e restituito allo Stato che l'aveva emesso. La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza. In questo caso il conducente ottiene una patente italiana con la stessa data di scadenza di quella estera oppure, se presenta un certificato medico di rinnovo, una patente italiana con un nuovo periodo di validità secondo le scadenze previste in Italia.   Invece chi ha una patente comunitaria senza scadenza oppure con scadenza superiore a quanto previsto dalle norme dell'Unione eurpoea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) deve convertire la patente estera dopo due anni dall’acquisizione della residenza anagrafica o della residenza normale nel nostro Paese. Quest'obbligo vale anche per chi, residente in Italia, debba essere sottoposto ad un provvedimento di revisione della patente di guida.     Tutti i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico.   Richiesta conversione patente comunitaria   Dove recarsi Ufficio Motorizzazione Civile oppure presso un'Autoscuola   Documentazione da presentare   domanda su modello TT2112 disponibile allo sportello dell’Ufficio della Motorizzazione online sul Portale dell'automobilista ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa "2M - CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA PAESI UE" (c/c 9001 €10,20 e c/c 4028 €32,00) Guida ai pagamenti delle pratiche di motorizzazione tramite PagoPA (N.B. dal 14 febbraio 2022 non è più possibile effettuare il pagamento con bollettino postale; i bollettini postali pagati al 13 febbraio 2022 potranno essere comunque utilizzati sino al 31 marzo 2022) se la patente è in scadenza, è scaduta di validità oppure non ha scadenza o ha validità superiore a quanto previsto dalla norme comunitarie: certificato medico in bollo da € 16,00 con foto, data non anteriore a tre mesi e relativa fotocopia, rilasciato da un medico abilitato 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata patente straniera in originale in corso di validità (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro documento di riconoscimento in originale e in fotocopia codice fiscale in originale e in fotocopia   Se la patente è scaduta è sempre possibile presentare la domanda di conversione, naturalmente allegando il certificato medico e sapendo che potrà essere necessario verificare la titolarità della patente e il fatto che non sia soggetta a provvedimenti sanzionatori (cioè non sia sospesa, né ritirata, né revocata).   Se sono passati tre anni dalla scadenza della patente si è generalmente sottoposti ad un provvedimento di revisione della stessa.   Non è possibile rinnovare o convertire patenti dell'Unione Europea rilasciate a seguito di conversione se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall'art. 136 del Codice della Strada.   Pratiche presentate da cittadini extracomunitari I cittadini extracomunitari che presentano domande per pratiche relative a patenti o veicoli devono aggiungere i seguenti documenti oltre agli altri previsti dalla procedura, sia al momento della richiesta, sia quando ottengono il provvedimento: permesso di soggiorno originale in visione e in fotocopia oppure in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale oppure carta di soggiorno originale in visione e in fotocopia se l'interessato è in attesa del rinnovo per scadenza o del primo rilascio del permesso di soggiorno deve presentare la fotocopia del documeno di identità e, a seconda dei casi, fotocopia della ricevuta della richiesta di primo rilascio (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia) fotocopia della ricevuta della richiesta di rinnovo (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia) e fotocopia del permesso di soggiorno scaduto     Pratica presentata da una persona delegata   La domanda per una pratica allo sportello dell'Ufficio motorizzazione civile può essere presentata, oltre che dal diretto interessato, anche da una persona delegata.   La persona delegata deve avere: delega in carta semplice firmata dal titolare della domanda proprio documento di identità originale copia del documento di identità del titolare della domanda (delegante) Conversione patente non comunitaria Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza. Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente. Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia. Stati non appartenenti all'Unione europea/Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia: Albania (accordo valido fino al 25 dicembre 2019) Algeria Argentina Brasile (accordo valido dal 13 gennaio 2018 al 13 gennaio 2023) El Salvador (accordo valido fino al 4 agosto 2021) Filippine Giappone Israele (accordo valido fino al 10 novembre 2018) Libano Macedonia (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 23 gennaio 1998) Marocco (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 26 novembre 1991) Moldova Principato di Monaco Repubblica di Corea Repubblica di San Marino Serbia (accordo scaduto l'8 aprile 2018) Sri Lanka (accordo valido fino al 4 marzo 2022) Svizzera (accordo valido fino al 11 giugno 2021) Taiwan Tunisia Turchia Ucraina (accordo valido fino al 29 maggio 2021) Uruguay (accordo valido fino al 17 maggio 2020)   Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini:   Canada (personale diplomatico e consolare) Cile (personale diplomatico e loro familiari) Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari) Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)   La conversione senza esami è possibile solo se   la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia il titolare della patente è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l'esame di revisione)   Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia. Richiesta conversione patente non comunitaria   Dove recarsi Ufficio motorizzazione civile oppure presso un'autoscuola   Documentazione da presentare domanda su modello TT2112 disponibile allo sportello dell’Ufficio online sul Portale dell'automobilista ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa "2L - CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA PAESI NON UE" (c/c 9001 €10,20 e c/c 4028 €32,00) Guida ai pagamenti delle pratiche di motorizzazione tramite PagoPA (N.B. dal 14 febbraio 2022 non è più possibile effettuare il pagamento con bollettino postale; i bollettini postali pagati al 13 febbraio 2022 potranno essere comunque utilizzati sino al 31 marzo 2022) patente posseduta in originale (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata certificato medico in bollo da € 16,00 con foto, data non anteriore a tre mesi e relativa fotocopia, rilasciato da un medico abilitato   Per la conversione di patenti di alcuni stati è richiesta traduzione giurata del documento di guida.   Eventuali ulteriori istruzioni specifiche per la conversione di patenti rilasciate da alcuni stati non comunitari sono precisate negli appositi accordi di reciprocità, alcuni dei quali sono disponibili nella tabella indicata in precedenza. In ogni caso per la documentazione completa occorre rivolgersi all'Ufficio motorizzazione civile.  

19-10-2022

Patente Internazionale: quando è necessaria e cosa serve per richiederla

PATENTE INTERNAZIONALE DI GUIDA   La patente internazionale di guida è il documento che autorizza a guidare in tutti gli Stati dove non è sufficiente esibire la patente di guida Italiana. Questa infatti è sufficiente (quindi non è necessario disporre della patente internazionale), in tutti gli Stati dell'U.E, in Svizzera, Algeria e Turchia. Prima di un viaggio, è comunque consigliabile consultare le disposizioni Consolari del Paese in cui ci si vuole recare. In alcuni Paesi infatti, è sufficiente una traduzione della patente Italiana. Inoltre è necessario accertare il tipo di modello di patente riconosciuto. Esistono infatti 2 tipi di richieste: -conforme alla Convenzione di Ginevra -conforme alla Convenzione di Vienna   Questa informazione va data all'ufficio della Motorizzazione presso cui si presenta la domanda di patente internazionale. Quanto vale la patente internazionale? La patente internazionale ha una validità di 3 anni quando la patente italiana ha una validità residua uguale o superiore a 3 anni, altrimenti la data di scadenza della patente internazionale coinciderà con quella della patente Italiana. (se ad esempio al momento della richiesta di patente internazionale, la patente italiana ha una validità di un anno, la patente internazionale rilasciata avrà la validità di un anno e scadrà nella stessa data di scadenza della patente Italiana).   Diverso quando ci si deve recare negli Stati Uniti, Thailandia e Giappone: in questi casi, pur avendo gli Stati aderito alla Convenzione di Ginevra del 1949, la validità della patente Internazionale è di 1 solo anno (Prot. n° 10815 del 6 maggio 2015 - circ. prot. n. 23670),)     Che documenti servono per richiedere la patente Internazionale?   Per richiedere la patente Internazionale è necessario presentare:    mod. TT 746 opportunamente compilato (lo si trova presso gli uffici della Motorizzazione o sul Portaledellautomobilista) + fotocopia del modello  ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N004-DIRITTI € 10,20 | BOLLI € 16,00 - RILASCIO PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA Guida ai pagamenti delle pratiche di motorizzazione tramite PagoPA (N.B. dal 14 febbraio 2022 non è più possibile effettuare il pagamento con bollettino postale; i bollettini postali pagati al 13 febbraio 2022 potranno essere comunque utilizzati sino al 31 marzo 2022) 2 fotografie formato tessera di cui una autenticata. L'autentica della foto può essere richiesta: - dall'interessato, allo sportello della Motorizzazione quando presenta la domanda oppure  presso un Notaio o in Comune (l'autentica della fotografia deve avvenire sul foglio e non dietro la foto.) fotocopia fronte-retro della patente+ originale in visione 1 marca da bollo da 16 euro da consegnare al momento del ritiro della patente Internazionale fotocopia del codice fiscale oppure della tessera sanitaria (se riporta il codice fiscale)   I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento. Si informa inoltre che anche la ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di P.S.), attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, è da ritenersi valida ai fini dell'espletamento di tutte le pratiche presentate presso l'Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari. in questo ultimo caso agli atti della pratica dovrà essere allegata, a seconda del caso che ricorre (primo rilascio o rinnovo):   - fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno; - fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest’ultimo.   Chi può presentare la domanda   Diretto Interessato esibendo un documento di identità in corso di validità; Persona delegata con documento di identità in corso di validità munita di delega su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità; la suddetta delega deve essere presentata tanto al momento della presentazione della domanda quanto al momento del ritiro del documento richiesto. NB la persona delegata dovrà esibire la patente di guida in originale del delegante come indicato al punto 6). Autoscuola o Studio di Consulenza Automobilistica   Se il richiedente non è in possesso di carta di identità italiana,l'identificazione può avvenire tramite documento di riconoscimento equipollente, rilasciato da una amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati. Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare e legalizzata in prefettura, ovvero da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio.  

Quando si dispone la sospensione della patente?

La sospensione della patente di guida è prevista per chi supera il limite di velocità tra i 40 e i 60 km/h, il tempo previsto è da 1 a 3 mesi, se neopatentati da 3 a 6 mesi e se recidivi la sospensione va dagli 8 ai 18 mesi.

Come funziona la sospensione della patente?

Come avviene Un agente ti ferma e ti commina una multa + la sospensione della patente, chiaramente scrive tutti i dettagli sulla multa. L'agente stesso provvede a ritirarti la patente e ti consegna anche un permesso temporaneo di guida solo affinché tu conduca la tua auto presso il luogo di custodia stabilito.

Cosa significa la sospensione della patente è disposta?

La sospensione della patente è una sanzione accessoria disposta dagli Uffici di Motorizzazione Civile (UMC), dal Prefetto e/o dall'autorità giudiziaria, che impedisce momentaneamente ai titolari di utilizzare la patente per guidare.

Quando il Prefetto sospende la patente?

Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabile, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria.