Ciao a tutti! Ciao, Ciao, Grazie ad entrambi,
effettivamente ho fatto ulteriori ricerche e pare proprio che sia preclusa la possibilità di svolgere anche prestazioni occasionali perché si tratterebbe sempre di attività di lavoro autonomo anche se svolta occasionalmente e non in modo abituale. Se svolgessi un lavoro autonomo occasionale, e superassi la soglia di € 5000 annue cosa devo fare ai fini del pagamento dei contributi? Dovrei iscrivermi alla gestione separata per la quota di maggior reddito per pagare quanto? E’ confermata l’esenzione contributiva INAIL?L’art. 44, c. 2, della Legge n. 326/03 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, che i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (tipologia contrattuale che ha la propria fonte normativa nelle disposizioni dell’art. 2222 e segg. del codice civile, relative al contratto d’opera), sono obbligati all’iscrizione alla Gestione separata INPS e al versamento dei relativi contributi previdenziali solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro nell’anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali. In questi casi, pertanto, la contribuzione deve essere versata solamente sulla quota di reddito eccedente la soglia dei €. 5.000 (compenso lordo), che costituisce l’imponibile previdenziale (dedotte le eventuali spese poste a carico del committente, risultanti dalla fattura) sul quale applicare l’aliquota contributiva (per il 2016, l’aliquota contributiva prevista per i soggetti obbligati al versamento nella Gestione separata che siano contemporaneamente iscritti anche ad altra forma di previdenza, è pari al 24%). L’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata è a carico del datore di lavoro e sorge nell’anno in cui il lavoratore supera il predetto limite di compensi. Quest’ultimo si vedrà applicare la ritenuta previdenziale pari ad 1/3 del contributo dovuto, essendo i restanti 2/3 di contribuzione a carico del datore di lavoro. E’ quella prestazione che il lavoratore eroga non abitualmente e senza continuità e senza attività di coordinamento da parte del committente. Il professionista, lavoratore autonomo o azienda che esegue un’attività lavorativa saltuariamente per un altro soggetto persona fisica con Partita IVA o soggetto giuridico, deve rilasciare al committente la ricevuta di prestazione occasionale con ritenuta d’acconto. Ai fini fiscali, una ricevuta di pagamento prestazione occasionale con ritenuta d’acconto per essere valida deve riportare i seguenti dati:
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA – ART. 2222 Codice civileQuando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV. Cosa non può fare un dipendente pubblico?Il dipendente pubblico non può esercitare il commercio, l'industria, le professioni, assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato.
Quali altri lavori può fare un dipendente pubblico?Esistono, infine, lavori pubblici per cui è possibile esercitare un doppio lavoro senza richiedere l'autorizzazione e si tratta dei casi di:. Svolgimento di incarichi retribuiti con il solo rimborso delle spese documentate;. Insegnanti;. Personale sanitario;. Docenti universitari;. Categorie similari.. Chi non può svolgere prestazioni occasionali?Il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionali è, però, vietato rispetto a soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Quando si può fare la prestazione occasionale?Un'attività di lavoro è considerata occasionale quando: La durata della prestazione di lavoro occasionale non supera i 30 giorni all'anno. Il corrispettivo per la prestazione non supera i 5.000€.
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