La pubblicazione “Tutti gli sconti della precompilata 2022. Bonus edilizi” – contenente norma e prassi, indicazioni precise sulla corretta compilazione del modello 730 o del modello Redditi Pf e i documenti da esibire al Caf o ai professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità – è nella sezione Guide fiscali “l’Agenzia informa” del sito delle Entrate, suddivisa in 4 parti di colori diversi. CasaUna prima parte è dedicata ai bonus casa. Ampio spazio è riservato alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. La legge di bilancio 2022 ha prorogato al 31 dicembre 2024 il limite massimo cui commisurare la detrazione del 50%, che non può eccedere i 96mila euro di spesa (ossia 48mila euro di detrazione), da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Il bonus facciate, prorogato dalla legge di bilancio 2021, comporta una detrazione di imposta pari al 90% delle spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. A differenza delle altre agevolazioni edilizie, precisa la pubblicazione, per il bonus facciate non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione. ArrediLa seconda parte della guida va alla detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici: spetta al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1° gennaio 2020. Per il 2021 è calcolata su un importo massimo di 16mila euro (10mila euro per le spese sostenute invece nell’anno 2020). Attenzione, però: se in una coppia uno dei coniugi ha sostenuto le spese di recupero del patrimonio edilizio e l’altro quelle per l’arredo, il bonus arredi non spetta a nessuno dei due. E, dal 1° marzo 2021 è cambiata l’etichettatura di classificazione dei consumi energetici. Il nuovo regolamento sull’etichettatura energetica ha disposto l’eliminazione delle classi di efficienza “A+”, “A++” e “A+++”, e ha determinato una rimodulazione della classificazione in scala “A-G”. La legge di bilancio 2022 ha richiamato il nuovo sistema di etichettatura energetica. EcobonusLa terza parte spazia dalle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, all’ecobonus. In particolare, per gli interventi di risparmio ed efficienza energetica (e non solo), il contribuente che sostiene le spese, anziché fruire direttamente della detrazione può effettuare la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e intermediari finanziari. In alternativa, può ottenere un contributo sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto, fino a un massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento e da questo recuperato sotto forma di credito di imposta. Le Entrate precisano che, per effetto dell’opzione di cessione o sconto in fattura, il titolare della detrazione non può utilizzarla direttamente nella dichiarazione dei redditi. Pertanto, nel modello 730/2022 non vanno indicate le spese sostenute nel 2021 oggetto della comunicazione di esercizio delle opzioni di cessione o sconto. Superbonus, specifiche sull’ambitoLa parte finale della pubblicazione interessa la detrazione del 110% con indicazione di tutti i lavori agevolabili – trainanti e trainati – e l’elenco dei beneficiari. Innanzitutto, i condomìni e le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni, limitatamente a interventi realizzati su un numero massimo di 2 unità immobiliari residenziali. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, l’agevolazione spetta anche per interventi realizzati su parti comuni di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà. Precisa la pubblicazione che, se l’unità è in comproprietà di più soggetti, gli stessi hanno diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente a loro carico, a prescindere dalla quota di proprietà. Possono, dunque, fruire del superbonus anche:
Il maxibonus, invece, non spetta:
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