Se vengo licenziato per giusta causa ho diritto alla naspi

Se vengo licenziato per giusta causa ho diritto alla naspi

Il licenziamento per giusta causa si ha in presenza di fatti così gravi da impedire il proseguimento del rapporto di lavoro anche per un solo giorno e che quindi non può essere proseguito nemmeno per il periodo di preavviso normalmente previsto per il licenziamento. Esiste poi il licenziamento per  giustificato motivo che non va confuso con il primo e si manifesta quando si è in presenza si un grave inadempimento degli obblighi contrattuali.

Il licenziamento per giusta causa, va sempre presentato in forma scritta dal datore di lavoro al dipendente tramite la lettera di licenziamento per giusta causa, ma è priva di obbligo di preavviso per i suddetti motivi. Nel caso di contratto a tempo determinato, il dipendete può essere licenziato solo per motivi di giusta causa  e non per giustificato motivo. 

Quando è previsto il licenziamento per giusta causa

 Il licenziamento per giusta causa può quindi presentarsi  nei seguenti casi:

  • Il dipendente si rifiuta di eseguire il lavoro in maniera ingiustificata
  • Insubordinazione
  • Violazione del patto di non concorrenza
  • Scorretto oso dei permessi
  • Falsa timbratura del cartellino
  • Falsa malattia o infortunio
  • Perdita dei requisiti CIG ( Cassa Integrazione Guadagni)
  • Rifiuto del dipendente di ritornare al lavoro dopo il periodo di malattia
  • Il lavoratore presta lavoro a terzi durante il periodo di malattia
  • Furto all’interno dell’ambiente lavorativo
  • Il dipendente ha una condotta al di fuori del lavoro tale da ritenersi minato il rapporto di fiducia tra lui e l’azienda (prove raccolte da investigatori privati).

Licenziamento giusta causa e disoccupazione

In caso di licenziamento per giusta causa spetta la disoccupazione ossia la Naspi che spetta a tutti i lavoratori subordinati che abbiano perso il lavoro involontariamente, per scadenze contrattuali non rinnovate o per licenziamento.

Anche nel caso in cui il licenziamento per giusta causa venga impugnata dal dipendente per fare ricorso e la causa venga persa, il dipendente non perde comunque il diritto alla sua indennità di disoccupazione e nemmeno nel caso in cui accetti la proposta di conciliazione agevolata proposta dal datore di lavoro.

La richiesta presso l’INPS fa fatta entro 68 giorni dal licenziamento per via telematica tramite il portale dell’INPS ( è necessario essere in possesso del codice PIN personale rilasciato agli uffici dell’INPS)

Si deve essere in possesso dello stato di disoccupazione (certificato al centro dell’impiego) e avere versato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni antecedenti il periodo di disoccupazione e aver prestato lavoro per almeno 30 giorni negli ultimi 12 mesi precedenti al periodo di disoccupazione.

Il calcolo dell’indennità di disoccupazione risponde, anche in caso di licenziamento, alle normali regole previste per la NASPI:

Non può superare una cifra massima di 1.300 euro al mese e, indipendentemente dalla cifra percepita, viene detratto un 3% ogni mese a partire dal primo giorno del quarto mese. E’ possibile percepire l’indennità di disoccupazione per un periodo massimo di due anni e in ogni caso pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni.

Leggi anche: Licenziamento senza giusta causa

L’indennità di disoccupazione spetta anche a chi è stato licenziato per giusta causa o «in tronco». Detto in altri termini, anche il lavoratore licenziato per fatti gravissimi dal punto di vista disciplinare (ad esempio per aver rubato della merce, insultato i colleghi, danneggiato l’azienda) ha diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione NASpI.

Quando si ha diritto alla disoccupazione? 

A partire dal 2015, la vecchia indennità di disoccupazione si chiama NASpILa “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego” (NASpI) è un’indennità mensile di disoccupazione, istituita in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati dal 1° maggio 2015. More, acronimo per Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego. È disciplinata dal decreto legislativo 22 del 2015.

Se vengo licenziato per giusta causa ho diritto alla naspi
Se vengo licenziato per giusta causa ho diritto alla naspi

L’obiettivo è garantire una forma di sostegno al reddito a tutti coloro che hanno perso «involontariamente» il posto di lavoro.

La NASpI spetta dunque a tutti gli assunti a tempo determinato, poiché la scadenza del termine non è un fatto a loro imputabile.

Ugualmente, hanno diritto alla disoccupazione tutti i lavoratori che sono stati licenziati per ragioni economiche, ossia per giustificato motivo oggettivo. Anche coloro che si sono dimessi per giusta causa (ad esempio perché l’azienda non pagava gli stipendi) possono chiedere la NASpI.

Licenziamento per giusta causa e disoccupazione

Se la NASpI tutela il lavoratore dalla perdita incolpevole del posto di lavoro, cosa succede in caso di licenziamento per giusta causa?

Il licenziamento per giusta causa, detto in gergo «in tronco», è il provvedimento con cui l’azienda risolve il contratto di lavoro per fatti di gravità tale «da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria del rapporto».

È disciplinato dall’art. 2119 del codice civile e da tutti i contratti collettivi nazionali.

Attenzione però: non esiste alcun «licenziamento in tronco» nel nostro ordinamento, ma ogni provvedimento espulsivo dell’azienda deve essere sempre preceduto dall’apertura del procedimento disciplinare, anche in presenza di fatti gravissimi e anche nel caso in cui il lavoratore abbia ammesso la propria colpevolezza.

Ebbene, anche i lavoratori licenziati per giusta causa hanno diritto alla indennità di disoccupazione. La normativa non prevede alcuna specifica deroga per i dipendenti licenziati per gravi mancanze. Invero, il licenziamento adottato dall’azienda è pur sempre una interruzione unilaterale del rapporto che non dipende dalla volontà del lavoratore.

Diversamente, non concedendo la NASpI ai lavoratori licenziati per giusta causa, resterebbero senza tutela tutti quei casi in cui il licenziamento è illegittimo o addirittura nullo.

In ogni caso, secondo la normativa, devono avere:

  1. almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
  2. trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

In caso di licenziamento quanto dura la disoccupazione?

Se dunque anche il lavoratore licenziato per giusta causa ha diritto alla disoccupazione, per quanti mesi può riceverla?

La durata è la medesima e non c’è alcuna differenza: La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

Leggi anche:

Disoccupazione, chi ne ha diritto e come richiederla

I corsi di formazione per lavoratori disoccupati

Giusta causa e giustificato motivo nel licenziamento

Quali licenziamenti non danno diritto alla Naspi?

Ne consegue che la Naspi non spetta né in caso di dimissioni volontarie (spetta invece nei casi di dimissioni per giusta causa) né in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Cosa spetta al lavoratore licenziato per giusta causa?

In caso di licenziamento per giusta causa spetta la disoccupazione ossia la Naspi che spetta a tutti i lavoratori subordinati che abbiano perso il lavoro involontariamente, per scadenze contrattuali non rinnovate o per licenziamento.

Chi viene licenziato per motivi disciplinari ha diritto alla Naspi?

Detto in altri termini, anche il lavoratore licenziato per fatti gravissimi dal punto di vista disciplinare (ad esempio per aver rubato della merce, insultato i colleghi, danneggiato l'azienda) ha diritto a ricevere l'indennità di disoccupazione NASpI.

Come essere licenziati per prendere la disoccupazione?

I sussidi di disoccupazione, infatti, spettano anche ai lavoratori che vengono licenziati per "motivi disciplinari"..
gravi inadempienze..
assenze ingiustificate dal posto di lavoro..
mancato svolgimento del lavoro o scarsa produttività.
reati contro il datore di lavoro..