Notifica decreto ingiuntivo ad un solo coobbligato

In materia di imposte sul reddito, l’articolo 25 D.P.R. 602/1973 prevede che la cartella esattoriale debba essere notificata, a pena di decadenza, “entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che sono dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis D.P.R. 600/1973, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che sono dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Tuir; b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che sono dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter D.P.R. 600/1973; c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio”.

Ciò posto, la notifica di un avviso di accertamento validamente eseguita ad un soggetto coobbligato impedisce la decadenza per l’Ente Impositore dal diritto all’accertamento nei confronti degli altri co-debitori; ciò è stato confermato dall’ordinanza n. 2545 depositata in data 1 febbraio 2018 dalla Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione.

Nel caso di specie, la società contribuente, obbligata principale, aveva proposto ricorso avanti la CTP avverso una cartella di pagamento relativa all’annualità 2007.

La CTP aveva ritenuto inammissibile il ricorso e, a seguito di impugnazione proposta dalla contribuente, la CTR, pur dicharando ammissibile il ricorso introduttivo della lite, lo aveva ritenuto comunque infondato nel merito nella parte relativa all’eccezione di decadenza prevista dalla norma citata.

La società contribuente decideva di procedere ulteriormente avanti la Suprema Corte, rilevando come unico motivo di impugnazione la violazione e/o la falsa applicazione dell’articolo 25 D.P.R. 602/1973, in forza del fatto che la CTR aveva basato l’infodatezza della propria eccezione di decadenza su tale norma.

Il Giudice di legittimità, con la richiamata ordinanza n. 2545/2018, ha rigettato il ricorso proposto dalla società ricorrente confermando la sentenza emessa dalla CTR territorialmente competente.

Nello specifico, la Corte di Cassazione, richiamando la propria precedente e recente giurisprudenza, ha ribadito che “alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile – in mancanza di specifiche deroghe di legge – anche alla solidarietà tra debitori d’imposta, l’avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra l’Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, benchè inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l’accertamento medesimo, determina pur sempre l’effetto conservativo d’impedire la decadenza per l’Amministrazione dal diritto all’accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all’uopo stabilito” (Corte di Cassazione n. 13248/2017).

Secondo la Suprema Corte, pertanto, il principio di diritto espresso con riguardo all’emanazione di un atto impositivo è applicabile anche in relazione al termine decadenziale previsto per l’emissione della cartella esattoriale dall’articolo 25 D.P.R. 602/1973, per la chiara espressione disgiuntiva della norma “…al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato…”.

Del resto la stessa Corte ha già avuto modo di statuire con precedenti pronunce (Corte di Cassazione n. 27005/2007 e n. 1463/2016) l’equiparabilità dell’atto della riscossione a quello impositivo rispetto al termine decadenziale, nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi dei coniugi.

Nello specifico la Corte aveva ritenuto – per effetto della solidarietà in proposito sancita dal legislatore – la tempestiva notifica al marito dell’avviso di accertamento (come della cartella di pagamento) sufficiente ad impedire qualsiasi decadenza dell’ente impositore anche nei confronti della moglie co-dichiarante, trovando applicazione l’articolo 1310, comma 1, cod. civ. “…gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido..hanno effetto riguardo agli altri debitori”, sebbene si tratti di decadenza e non di prescrizione.

Per tali ragioni, la Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente e ha condannato quest’ultima al pagamento delle spese di lite.

Cosa significa sono responsabili in solido del pagamento di questa cartella i seguenti coobbligati?

In definitiva il responsabile in solido (anche chiamato coobbligato in solido) è colui a cui il creditore può chiedere l'integrale pagamento (in sostituzione di quello dovuto anche dagli altri debitori) o solo una parte del pagamento (insieme a quanto dovuto dagli altri coobbligati).

Quando la notifica del decreto ingiuntivo è inesistente?

Secondo un orientamento consolidato, dunque, nell'ottica della strumentalità delle forme degli atti processuali, l'inesistenza della notificazione si configura di fatto solo qualora questa sia priva dei propri elementi costitutivi quali sono la trasmissione e la consegna dell'atto.

Da quando decorre il termine per la notifica del decreto ingiuntivo?

Il decreto ingiuntivo deve essere notificato al debitore ingiunto entro 60 giorni dalla data di emissione (se emesso dal tribunale), ovvero dalla data del deposito in cancelleria (se si tratta di giudice di pace).

Come si interrompe la prescrizione di un decreto ingiuntivo?

La prescrizione del decreto ingiuntivo, come per tutte le sentenze, è di 10 anni. La prescrizione può essere interrotta con lettere di diffida al pagamento e dal giorno dopo il ricevimento della lettera, il termine dei 10 anni ricomincia a decorrere da capo e così anche all'infinito, fino anche agli eredi del debitore.