Ricorso per il riconoscimento del diritto all’immissione in ruolo ed il risarcimento dei danni in favore dei docenti ed ATA c.d. precari, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26.11.2014. Show Facendo seguito all'incontro del 26.10.15 si forniscono le indicazioni per l’adesione al ricorso da parte di coloro che risultino avere i requisiti minimi previsti dalla stessa sentenza della Corte Europea. Potranno aderire al ricorso tutti i docenti precari che abbiano avuto un incarico sia da graduatoria ad esaurimento che da graduatoria da istituto: a) per la durata di almeno 12 mesi all’anno per tre anni scolastici anche non consecutivi pari a 36 mesi complessivi (supplenze annuali); Si sottolinea che: 1) possono aderire al ricorso i docenti che abbiano maturato il servizio in qualsiasi classe di concorso, ivi incluso il sostegno; 2) ai fini del calcolo dei 36 mesi va considerato incarico annuale sia quello conferito fino al termine delle attività didattiche (30/6) che quello conferito fino al 31/8; 3) è possibile l’adesione anche per i docenti che hanno maturato il servizio misto e cioè rientrino nell’ipotesi sub a (per un anno scolastico dodici mesi); 4) possono aderire al ricorso solo coloro che sono in possesso dell’abilitazione all’insegnamento; 5) ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio non può essere computato il servizio scolastico svolto presso le scuole private. Il ricorso avrà come oggetto sia il riconoscimento del diritto all’immissione in ruolo dei ricorrenti, sia il risarcimento del danno. Il ricorso sarà proposto dinanzi al Giudice del lavoro territorialmente competente. Prima di proporre il ricorso è opportuno che gli interessati inoltrino una istanza – diffida al Ministero dell’istruzione, il cui fac simile può essere richiesto agli uffici SNALS di Forlì e Cesena. La quota di partecipazione al ricorso è di Euro 100,00 ed è riservato agli iscritti allo Snals-Confsal. I documenti da produrre alla presentazione del ricorso presso gli Uffici dello SNALS sono i seguenti: 1) fotocopia del documento di riconoscimento valido e del codice fiscale. 2) copia dei contratti a tempo determinato (riferiti ad almeno 36 mesi effettivi di servizio). 3) un cedolino paga relativo all’ultimo anno di servizio a tempo determinato e, ove possibile, anche un cedolino paga per ciascun anno di lavoro riferito ai contratti di cui al punto 2). 4) autocertificazione di tutti i servizi a tempo determinato prestati specificando se si trattava di incarichi sino al 31 agosto o al 30 giugno o supplenze brevi. 5) copia delle diffida con cartolina di ricevimento. Si ricorda che prima di proporre il ricorso è necessario che gli interessati abbiano inoltrato una istanza – diffida al Ministero dell’istruzione o al proprio Ente/datore di lavoro. Proviamo a fare un po' di chiarezza... La Corte europea si è espressa lo
scorso 26 novembre dichiarando illegittima la reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi. La pronuncia della Corte di Giustizia, nel cui procedimento è intervenuta anche la FLC CGIL come si può leggere nella sentenza, è basata sul fatto che in attesa delle procedure concorsuali per l’assunzione in ruolo, la normativa italiana consente per oltre 36 mesi il rinnovo dei contratti a tempo determinato per ragioni non sostitutive (cioè non dovuti alla necessità di supplire alla
temporanea assenza del docente o ata titolare), senza indicare tempi certi per l’espletamento del concorso ed escludendo la possibilità di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa dei reiterati rinnovi del rapporto a tempo determinato. Rimanda al giudice nazionale la valutazione delle situazioni di abuso e l’individuazione caso per caso, a seconda della gravità dell’abuso, della misura dissuasiva da applicare.
Per la FLC è da sempre obiettivo politico prioritario il riconoscimento e la tutela dei diritti dei lavoratori precari, l’iniziativa vertenziale è funzionale a sostenere e rafforzare questa battaglia per la quale chiediamo e auspichiamo una soluzione politica. È questo il motivo per cui la FLC ha presentato una diffida ai ministri competenti per chiedere loro atti conseguenti rispetto a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia e per attivare un tavolo di confronto che porti a risolvere il problema del precariato in tutti i comparti della conoscenza, compresi i precari della scuola docenti abilitati TFA/PAS e Ata. Cosa si intende con 36 mesi di servizio?DOCENTI 36 MESI DI SERVIZIO: CALCOLO ANNI DI SERVIZIO
Può essere considerato anno anche il servizio prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Cosa importantissima è che non possono essere sommati tra di loro giorni di servizio svolti in diversi anni scolastici.
Come ottenere abilitazione insegnamento 2022?Durante il regime transitorio i laureati possono accedere all'insegnamento tramite un percorso che prevede un corso iniziale di formazione, l'acquisizione di 30 CFU, un concorso pubblico e una prova di abilitazione.
Come calcolare i 36 mesi?Il limite dei 36 mesi
calcolo deve essere effettuato sulla base del calendario comune, in base al quale 36 mesi corrispondono ad un periodo complessivo di 1.095 giorni.
Come si calcola anno di servizio docenti?R. L'annualità è tale se il docente ha prestato servizio per almeno 180 giorni anche non continuativi nello stesso anno scolastico o se ha prestato servizio ininterrottamente dal primo febbraio fino alle operazioni di scrutinio finale, ovvero fino al termine delle attività nella scuola dell'infanzia.
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