Medico competente si occupa di valutazione dei rischi

Chi è e cosa fa il medico competente. Vediamo nel dettaglio le sue funzioni e i suoi compiti e chi può svolgere il ruolo del medico competente ai fini di garantire la salute, l’igiene e la sicurezza sul lavoro.

  • Chi è il medico competente?
  • Quali sono i compiti del medico competente?
  • Quali sono le funzioni del medico competente?
    • Funzioni di natura professionale
      • Sorveglianza sanitaria
      • Giudizio di idoneità
      • Cartelle sanitarie
      • Tenuta dei registri
    • Funzioni di natura informativa
    • Funzioni di natura collaborativa
      • Valutazione dei rischi
      • Visita ambienti di lavoro
      • Esposizione dei lavoratori, primo soccorso ed promozione della salute
  • Da chi viene nominato il medico competente?
  • Chi può svolgere il ruolo del medico competente?
  • Medico competente sicurezza: il D.Lgs. 81/08
    • Il codice etico
    • Il contratto
    • Medico competente dipendente di struttura pubblica
    • Le condizioni necessarie allo svolgimento dei compiti
    • La collaborazione con medici specialisti
    • La nomina di più medici competenti
    • Per un approfondimento sul ruolo del medico competente consulta il volume:

Chi è il medico competente?

Il medico competente è una figura in possesso di specifici titoli e requisiti formativi e professionali, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi. E’ nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al decreto legislativo n. 81/2008.

Quali sono i compiti del medico competente?

L’attività del medico competente può essere svolta:
– come dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore;
– come libero professionista o dipendente del datore di lavoro.

Quali sono le funzioni del medico competente?

Le funzioni del medico competente previste dal D.Lgs. 81/2008 possono essere raggruppate in tre categorie di compiti: professionali, informativi e collaborativi.

Funzioni di natura professionale

I compiti di natura professionale svolti dal medico competente riguardano:

Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria dei dipendenti, consistente nell’obbligo di effettuare gli accertamenti sanitari preventivi e periodici (art. 41, comma 2, lett. a) e b)) ed eventuali visite mediche se richieste dal lavoratore (art. 41, comma 2, lett. c)), qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali, oppure in occasione di cambi di mansione per verificare l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica (art. 41, comma 2, lett. d)) o, infine, nei casi previsti dalla normativa vigente, alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 41, comma 2, lett. e)) nonché, a seguito dell’intervento ex D.Lgs. 106/2009, in caso di visita preventiva-preassuntiva e di visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Giudizio di idoneità

Il giudizio di idoneità alla mansione specifica del lavoratore (art. 41, comma 6). L’idoneità o capacità di lavoro, cioè l’attitudine a compiere un lavoro, viene distinta in idoneità generica e specifica, la prima è riferita a fattori fisiologici e non necessita di particolare preparazione, mentre la seconda si fonda sull’abilità, capacità ed esperienza del lavoratore.
Il giudizio del MC non sempre è assoluto (idoneo o non idoneo) ma può essere formulato per gradi intermedi:
1) idoneità alla mansione assegnata;
2) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
3) inidoneità temporanea (in questo caso devono essere precisati i limiti temporali di validità);
4) inidoneità permanente.
I giudizi formulati dal MC devono essere rilasciati per iscritto, copia a lavoratore e datore di lavoro.

Cartelle sanitarie

L‘istituzione e l’aggiornamento delle cartelle sanitarie di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, da custodire, con salvaguardia del segreto professionale (art. 25, comma 1, lett. c)), salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato con il datore di lavoro al momento della nomina.

Tenuta dei registri

La tenuta dei registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici per conto del datore di lavoro, che li deve istituire ed aggiornare tramite il medico competente (art. 243, comma 1, e 280, comma 1, D.Lgs. 81/2008).

Funzioni di natura informativa

I compiti informativi svolti dal Medico Competente riguardano le seguenti attività:

– collaborare all’attività di formazione e informazione dei lavoratori, per la parte di propria competenza (art. 25, comma 1, lett. a));
– fornire informazione ai lavoratori sul significato e sui risultati della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti
– informare il datore di lavoro dell’esito di accertamenti sanitari che abbiano evidenziato nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente cancerogeno o biologico l’esistenza di un’anomalia imputabile a tale esposizione (art. 242, comma 4, ed art. 279, comma 3);
– consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio;
– comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi (art. 35), i risultati anonimi e collettivi degli accertamenti effettuati e fornire indicazioni sul significato dei risultati (art. 25, comma 1, lett. i)).

Funzioni di natura collaborativa

Infine, il medico competente, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva e delle situazioni di rischio, ha il compito di collaborare col datore di lavoro e col Servizio di Prevenzione e Protezione a:

Valutazione dei rischi

– alla valutazione dei rischi e predisposizione ed attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori (art. 25, comma 1, lett. a)). In tale contesto dovrà:
o partecipare alla riunione periodica di prevenzione;
o informare il datore di lavoro sulle misure protettive speciali da attuare per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni ed a rischi biologici;

Visita ambienti di lavoro

– alla visita degli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno, salvo stabilire una cadenza diversa, in base alla valutazione dei rischi; in tal caso dovrà darne comunicazione al datore di lavoro affinché questi provveda ad annotarlo nel documento di valutazione dei rischi (art. 25, comma 1, lett. l)).
Il D.Lgs. 81/2008 ha ridotto la frequenza delle visite agli ambienti di lavoro, rispetto alla previgente legislazione, da due volte ad una volta all’anno. A tale proposito, con decreto 16 gennaio 1997 erano stati definiti i casi di riduzione della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente ad una volta l’anno, “ferma restando l’obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modifichino le situazioni di rischio”;

Esposizione dei lavoratori, primo soccorso ed promozione della salute

– partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori (art. 25, comma 1, lett. m)) i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;

– collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso (art. 25, comma 1, lett. a));

– cooperare alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale (art. 25, comma 1, lett. a)).

Da ultimo, si evidenzia che le visite mediche non possono essere effettuate:
– per accertare stati di gravidanza;
– negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
La visita preassuntiva, vietata fino all’entrata in vigore del D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 è attualmente consentita, stante la soppressione della lett. a) del terzo comma dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, avvenuta a cura del Legislatore del 2009 con il citato decreto “correttivo”.

Da chi viene nominato il medico competente?

Il D.Lgs. 81/08 pone la nomina del medico competente a carico del datore di lavoro e del dirigente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.
Per saperne di più sulla nomina del medico competente consulta l’articolo: 

Quando è obbligatoria la nomina del medico competente?

Chi può svolgere il ruolo del medico competente?

Per svolgere il ruolo di medico competente occorre che il medico sia in possesso di uno dei seguenti titoli:

• specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
• docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
• autorizzazione di cui all’articolo 55 del D.Lgs. 277/91;
• specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; gli specialisti in igiene e medicina preventiva, in via transitoria, sono esonerati se, al 15 maggio 2008, svolgevano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori.
Il medico competente ha l’onere di comunicare mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui sopra al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Medico competente sicurezza: il D.Lgs. 81/08

L’art. 39 del D.Lgs. 81/08 disciplina le modalità di svolgimento dell’attività di medico competente, introducendo, rispetto alla normativa previgente, interessanti elementi di novità.

Il codice etico

Il c. 1 dell’art. 39 statuisce che l’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

Il contratto

Il c. 2 dell’art. 39 definisce la cornice contrattuale all’interno della quale possono essere svolte le funzioni di medico competente; la norma precisa che il medico competente può svolgere la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
Anche in questo caso l’attuale dettato di legge supera la precedente e più restrittiva previsione imposta dal D.Lgs. 626/1994; anche i collaboratori (e, dunque, non soltanto i dipendenti) di struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore, possono esercitare l’attività di medico competente.

Medico competente dipendente di struttura pubblica

Il comma 3 dell’art. 39 conferma il divieto, già previsto dal D.Lgs. 626/94, per i dipendenti di struttura pubblica assegnati agli uffici che svolgono attività di vigilanza, di svolgere l’attività di medico competente.

Le condizioni necessarie allo svolgimento dei compiti

Il comma 4 dell’art. 39 prevede che il datore di lavoro assicuri al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti e ne garantisca l’autonomia.

La collaborazione con medici specialisti

Il comma 5 dell’art. 39 prevede che il medico competente possa avvalersi, per gli accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

La nomina di più medici competenti

Per saperne di più  su cosa prevede il c. 6 dell’art. 39 consulta l’articolo: 

Quando è obbligatoria la nomina del medico competente?

Per un approfondimento sul ruolo del medico competente consulta il volume:

Medico competente si occupa di valutazione dei rischi

Il medico competente. Guida pratica alla professione

Una guida pensata per aiutare il medico competente a sviluppare la professione e a orientarsi nelle norme che ne regolano figura e ruolo

Medico competente si occupa di valutazione dei rischi

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Chi è il medico competente nella valutazione dei rischi?

Il medico competente è colui che avendone titolo e requisiti professionali (definiti dall'art. 38 del D. lgs 81/08) collabora col datore di lavoro nella valutazione dei rischi di una azienda ed effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Qual è il compito del medico competente?

Il Medico del lavoro è un professionista, per lo più specializzato in medicina del lavoro, che si occupa di tutelare la salute dei lavoratori delle aziende nelle quali è nominato, attraverso una serie di attività volte a prevenire le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro.

Quale tra le seguenti azioni rientra nei compiti del medico competente?

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi: programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria. predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

Quale tra questi è un obbligo del medico competente?

Tra gli obblighi del Medico Competente, c'è quello di redigere e aggiornare sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore che viene sottoposto a sorveglianza sanitaria. All'interno della cartella sanitaria sono riportati i risultati delle visite mediche.