Reiezione per motivi amministrativi non riconosciuta invalidità

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INVALIDITÀ CIVILE

Reiezione per motivi amministrativi non riconosciuta invalidità

FARE UN RICORSO

Si può presentare ricorso per vari motivi.

1. NON MI HANNO CONVOCATO ALLA VISITA DI ACCERTAMENTO NONOSTANTE IO ABBIA INOLTRATO LA DOMANDA ALL'INPS
Nel caso la Commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l'interessato può presentare una diffida all'Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorrere al giudice ordinario.

2. HO FATTO RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI INVALIDITÀ CIVILE MA NON ME L'HANNO RICONOSCIUTA PER MOTIVI SOCIO-ECONOMICI/AMMINISTRATIVI
In questo caso si parla di ricorso amministrativo e ci si riferisce con questo ad un ricorso che concerne la procedura di concessione del beneficio.
Il ricorso amministrativo è ammesso esclusivamente contro provvedimenti di rigetto o di revoca dei benefici economici che riguardano i requisiti amministrativi come il reddito, la cittadinanza o la residenza.
Esso può essere presentato online all’INPS attraverso il servizio dedicato oppure tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato.

3. MI HANNO SPEDITO IL VERBALE DI INVALIDITÀ CIVILE MA IO NON SONO D'ACCORDO CON LA PERCENTUALE CHE MI È STATA RICONOSCIUTA
In questo caso si parla di ricorso giurisdizionale e ci si riferisce con questo ad un ricorso che concerne la fase dell’accertamento sanitario.
Dal 2012 non è più possibile presentarsi direttamente davanti al giudice ed iniziare la causa giudiziaria se prima non si è concluso l'Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), ovvero un’analisi di verifica delle condizioni sanitarie che legittimano le pretese che il ricorrente intende far valere in giudizio (legge 111/2011).
L'istanza di accertamento tecnico preventivo va presentata entro sei mesi dalla notifica del verbale, presso il giudice ordinario con l'assistenza di un legale. Il termine per la presentazione del ricorso è perentorio, dopodiché sarà solamente possibile presentare una nuova domanda amministrativa.

Queste le fasi da seguire:

  • Entro sei mesi dalla ricezione del verbale che si vuole contestare, si presenta al Tribunale competente (quello di residenza) istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie.
  • Il Giudice nomina un consulente tecnico d'ufficio (un medico) che provvede a stendere una relazione (perizia); alla sua attività di perizia è presente anche un medico legale dell'INPS.
  • Il consulente invia la bozza al cittadino e all’INPS e attende le osservazioni; quindi deposita la relazione definitiva presso il Giudice.
  • Il giudice chiede formalmente all'INPS e al cittadino se vi sono contestazioni, fissando un termine perentorio, non superiore a 30 giorni, entro cui presentarle. Se non ci sono, il giudice omologa la relazione del consulente con decreto che diventa inappellabile, cioè non è più possibile fare ricorsi.
  • Se l’INPS o il cittadino intendono contestare la relazione del perito devono proporre il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, i motivi della contestazione.
  • Si procede (con le relative udienze) nel processo vero e proprio fino all’emissione della sentenza definitiva. La sentenza è inappellabile.

In tutto questo il ricorrente è comunque tenuto ad appoggiarsi ad un legale che lo assista e sia presente nella prima udienza ed è inoltre a suo carico l’anticipazione delle spese per la consulenza tecnica. È possibile anche farsi appoggiare da un patronato sindacale o da associazioni di categoria.

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Il lavoratore dipendente, autonomo o parasubordinato iscritto all’INPS, ha diritto all’assegno ordinario di invalidità a condizione che:

  1. sia affetto da infermità fisica o mentale tale da ridurre permanentemente la capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo
  2. sia iscritto all’INPS da almeno 5 anni
  3. abbia un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, anche non continuativi (260 contributi settimanali), di cui almeno 3 anni (156 settimane) versati nel 5 anni precedenti la domanda di assegno ordinario di invalidità

Il diritto all’assegno ordinario di invalidità è riconosciuto anche se l‘invalidità è preesistente all’iscrizione all’INPS, nel caso in cui successivamente vi sia stato un peggioramento delle condizioni di salute.

L’assegno ordinario d’invalidità ha le seguenti caratteristiche:
1. non è reversibile ai superstiti
2. al raggiungimento dell’età pensionabile e in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione, l’assegno si trasforma in pensione di vecchiaia
3. è compatibile con l’attività di lavoro, dipendente o autonomo che sia; perché va a colmare una possibile diminuzione della retribuzione dovuta alla patologia, esempio in caso di part time.
4. non si può sommare alla pensione di inabilità civile o assegno di invalidità civile previste dalle prestazioni assistenziali per i cittadini malati con disagio economico.

  • ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’: COME RICHIEDERLO
    • I DOCUMENTI NECESSARI
    • PRESENTAZIONE DEL RICORSO IN CASO DI DOMANDA RESPINTA
    • BENEFICI E TEMPISTICHE

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’: COME RICHIEDERLO

La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente per via telematica allegando la certificazione medica modello SS3 (che vi darà il vostro medico curante di base). Potete presentare domanda in due modi:  

  • attraverso il sito INPS, usando il codice PIN, richiedibile on line
  • chiedendo aiuto ad un consulente del lavoro o ad un patronato

I DOCUMENTI NECESSARI

Per poter inoltrare la richiesta per l’assegno ordinario di invalidità dovete già essere in possesso di:

  1. cartella medica dell’ospedale con l’esame istologico
  2. del certificato medico/richiesta del vostro medico curante.

Una volta ricevuta la richiesta in circa 2 settimane l’INPS vi inviterà ad un colloquio per le verifiche, prima di confermare l’invalidità.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO IN CASO DI DOMANDA RESPINTA

Se la domanda per ottenere l’assegno ordinario di invalidità è respinta, l’interessato può presentare ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell’INPS direttamente online entro 90 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento ovvero decorsi 120 giorni dalla data della domanda senza che l’Istituto si sia pronunciato.
Coloro che non sono muniti del codice PIN possono rivolgersi agli enti di patronato e ad altri soggetti abilitati per l’impugnazione del provvedimento o all’avvocato di fiducia abilitato alla trasmissione dei ricorsi per i propri clienti.

Il Comitato Provinciale dell’INPS deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo. In caso di parere sfavorevole o di mancata risposta allo scadere del suddetto periodo, l’interessato può rivolgersi ad un avvocato di fiducia per ricorrere alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale del luogo di residenza.

Dal 1° gennaio 2012 il giudizio deve essere preceduto da un’istanza di accertamento tecnico-preventivo che deve essere presentata alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale territorialmente competente tramite un avvocato. L’accertamento tecnico-preventivo è una fase preliminare alla “causa” vera e propria e ha lo scopo di verificare la condizione sanitaria dell’interessato. Il giudice nomina un medico legale, che può essere affiancato dai medici legali nominati dall’INPS e dall’interessato.

Il medico legale, esaminata la documentazione sanitaria ed eventualmente visitato l’interessato, presenta al Tribunale una relazione.

  • PARERE FAVOREVOLE: se il suo parere è favorevole e non vi sono contestazioni, l’INPS deve procedere al pagamento delle prestazioni dovute entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento emanato dal giudice;
  • PARERE CONTRARIO: in caso contrario, il ricorso giudiziale deve essere presentato in Tribunale entro 30 giorni dal deposito delle contestazioni. Il ricorso al giudice deve essere presentato entro e non oltre 3 anni dalla comunicazione del diniego o dalla data di scadenza del termine (90 giorni) entro cui il Comitato Provinciale dell’INPS avrebbe dovuto emettere una decisione.

BENEFICI E TEMPISTICHE

L’assegno ordinario d’invalidità spetta dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.
Al primo pagamento l’INPS versa le mensilità arretrate e gli interessi, mentre gli assegni successivi saranno corrisposti mensilmente per 13 mensilità l’anno.
L’assegno ha validità triennale e, su domanda del beneficiario, può essere confermato dall’INPS per tre volte consecutive, dopodiché diventa definitivo.

L’importo dell’assegno viene calcolato su base contributiva, quindi sulla base dei contributi versati.
Su indicazione del beneficiario, il pagamento dell’assegno ordinario di invalidità può avvenire:
• mediante accredito su conto corrente bancario/postale;
• mediante assegno circolare inviato a domicilio;
• in contanti presso sportelli bancari o uffici postali.


Avv. Antonella Carbone – Avvocato del lavoro

Cosa vuol dire reiezione per motivi amministrativi?

Reiezione è anche nel linguaggio giuridico e amministrativo, rifiuto di domande o documenti presentati dai cittadini: r. di un ricorso.

Quanto dura un ricorso per invalidità?

Contro il giudizio sanitario della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità è possibile promuovere un ricorso giurisdizionale entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario. Il termine è perentorio: una volta decaduto sarà possibile solo presentare una nuova domanda amministrativa.

Cosa significa reiezione per motivi amministrativi mancanza del requisito anagrafico contributivo?

Con questa comunicazione, in sostanza, l'Inps dichiara che non ti riconoscerà alcuna pensione in quanto non ci sono le condizioni previste dalla legge per l'erogazione del trattamento.

Quando si perde l'assegno ordinario di invalidità?

se il reddito conseguito supera di 4 volte il trattamento minimo INPS vigente, l'assegno ordinario di invalidità è decurtato del 25% rispetto alla prestazione base; se il reddito conseguito supera di 5 volte il trattamento minimo INPS, il trattamento dell'assegno è ridotto del 50% rispetto alla prestazione base.