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Detrazione Fiscale Impianti Fotovoltaici 2022 (prorogata al 31.12.2022). Agenzia Entrate conferma la Detrazione IRPEF del 50% per ristrutturazioni e fotovoltaico anche con accumulo.Vediamo ora in cosa consiste il Bonus ristrutturazioni edilizie
che comprende anche gli incentivi per impianti fotovoltaici anche nel 2022 o agevolazioni fiscali fotovoltaico o detrazione fiscale impianti fotovoltaici . SCARICA NUOVA GUIDA AGENZIA DELLE ENTRATE SULLE DETRAZIONI FISCALI - DETRAZIONI FOTOVOLTAICO 2019-2022Bonus anche per il 2022 e invio dei dati ad Enea Iva ridotta - IVA impianti fotovoltaici Esempio 1. Detrazione fiscale per un impianto fotovoltaico Esempio 2. Detrazione fiscale per un impianto fotovoltaico con accumulo Richiedi informazioni per un impianto fotovoltaico. Gratuitamente e senza impegno ATTENZIONE: Agevolazioni fiscali fotovoltaico: PROROGATA LA DETRAZIONE FISCALE AL 50% SINO AL 31/12/2022! Tags: Ecobonus e Incentivi, Incentivi fotovoltaico 2022 ecobonus superbonus e credito di imposta 2022 -Risparmio energetico, Detrazioni fiscali 2022 fotovoltaico - Conferma Ecobonus Ristrutturazioni edilizia 2022 - Sgravi e Agevolazioni fiscali impianti fotovoltaici 50 sull irpef sino al 31-12-2022 <-indietro Con la Legge di Bilancio 2017 è stata prevista nel nostro ordinamento la detrazione fiscale per gli interventi di riduzione del rischio sismico, nota a tutti come sismabonus. Sismabonus: cos'èEntrando nel dettaglio, l'art. 1, comma 2, lettera c) della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha modificato l'art. 16 del D.L. n. 63/2013, sostituendo il comma 1-bis e inserendo i commi da 1-ter a 1-sexies. Mentre il comma 1-bis prevede il sismabonus ordinario al 50%, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno, nel caso di interventi di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera i), del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), i successivi commi definiscono i casi in cui si può avere un'aliquota fiscale maggiorata dal 70 all'85%. In particolare, con i commi da 1-ter a 1-sexies, oltre ad estendere il sismabonus agli edifici in zona sismica 3, è stato previsto che:
L'asseverazione del miglioramento sismicoPer gli interventi a cui corrisponde una riduzione del rischio sismico, la fruizione della relativa agevolazione è soggetta ad una serie di adempimenti tra i quali l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati (l'asseverazione tecnica). Tale asseverazione tecnica è stata prevista dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 che nel corso degli anni è stato modificato:
Quest'ultimo ha adeguato la modulistica per far fronte alle nuove detrazioni fiscali del 110% nate con il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Ad oggi, il D.M. 58/2017 riporta i seguenti allegati:
Le asseverazioni di cui agli allegati B, B1 e 1 contengono anche l'attestazione di congruità dei costi. La riduzione del rischio sismicoCome previsto all'art. 3, comma 3 del D.M. 58/2017, per gli interventi che godono delle aliquote maggiorate è necessario allegare al titolo edilizio entro l'avvio dei lavori, il progetto dell'intervento di riduzione del rischio sismico e l'asseverazione tecnica. L'asseverazione tecnica da allegare è quella di cui all'Allegato B del D.M. 58/2017 all'interno della quale il tecnico assevera:
A questo punto si assevera che gli interventi hanno consentito una riduzione del rischio sismico mediante il passaggio d un numero di classi rispetto alla situazione ante-operam, pari a:
Ed è da qui che sarà, quindi, possibile definire l'aliquota di accesso al sismabonus. Sismabonus capannoni industrialiNel caso dei capannoni industriali, a pag. 11 dell'Allegato A al D.M. n. 58/2017 è riportato che è possibile ritenere valido il passaggio alla Classe di Rischio immediatamente superiore eseguendo solamente interventi locali di rafforzamento, anche in assenza di una preventiva attribuzione della Classe di Rischio, ma a patto di soddisfare alcune prescrizioni volte ad eliminare sulla costruzione tutte (ove presenti) le seguenti carenze:
In queste costruzioni è necessario rimuovere le cause che possano dare luogo all'attivazione di meccanismi locali che, a cascata, potrebbero generare il collasso dell'immobile. Nell'intervenire su tali costruzioni è comunque opportuno che il dimensionamento dei collegamenti avvenga con riferimento al criterio di gerarchia delle resistenze, adottando collegamenti duttili, prevedendo sistemi di ancoraggio efficaci, e pertanto lontani dai lembi esterni degli elementi, e idonei sistemi anti caduta/ribaltamento, laddove non si riesca a limitare in altro modo gli spostamenti. Per gli edifici in calcestruzzo armato, analogamente alle strutture assimilabili ai capannoni industriali, è prevista la possibilità di ritenere valido il passaggio alla Classe di rischio immediatamente superiore, eseguendo solamente interventi locali di rafforzamento ed anche in assenza di una preventiva attribuzione della Classe di Rischio. Ciò è possibile soltanto se la struttura è stata originariamente concepita con la presenza di telai in entrambe le direzioni e se saranno eseguiti tutti gli interventi seguenti:
La compilazione dell'Allegato B per i capannoni industrialiSi pone una problematica di non poco conto: la compilazione dell'Allegato B da allegare al titolo edilizio prima dell'avvio dei lavori. La norma è chiara e l'Agenzia delle Entrate lo ha più volte confermato: la mancata o tardiva allegazione dell'asseverazione tecnica risulta essere una delle principali cause di decadenza per l'accesso al sismabonus. Al momento, cioè, la norma non prevede "ravvedimenti documentali" nel caso in cui il tecnico "dimentichi" di allegare al titolo edilizio l'asseverazione tecnica entro l'inizio dei lavori. Nel caso dei capannoni industriali, però, l'Allegato B non consentirebbe una compilazione in linea con quanto prevede la "famosa" pagina 11 dell'Allegato A al D.M. n. 58/2017, senza che si proceda alla normale attribuzione ante e post della classe di rischio utilizzando uno dei due metodi previsti (convenzionale o semplificato). Quali categorie catastali sono escluse dal bonus ristrutturazione?Il bonus ristrutturazione è perciò ammesso per tutti gli interventi di ristrutturazione sulle unità immobiliari residenziali. Quindi tutte le categorie catastali che vanno dall'A1 alla A11, escluso A10. Sono esclusi dal bonus tutti gli immobili a destinazione catastale di uffici, negozi, laboratori, industrie, ecc.
Come funziona il bonus ristrutturazione per un'attività commerciale?Chi ristruttura un locale commerciale in una zona a elevato rischio sismico (come sono le zone 1, 2 e 3) e interviene per migliorare l'efficienza antisismica, ha diritto a una detrazione d'imposta del 50% sulle spese sborsate se esegue i lavori entro il 31 dicembre 2021.
Quali immobili possono usufruire della detrazione 50?La detrazione è ammessa sugli immobili ad uso residenziale e sulle relative pertinenze, in caso di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. La manutenzione ordinaria viene invece agevolata solo in caso di interventi sulle parti comuni condominiali.
Quali bonus sono stati prorogati al 2022?Bonus mobili ed elettrodomestici 2022
Il bonus mobili ed elettrodomestici è prorogato al 2024 con alcune novità. La detrazione del 50% verrà applicata su un limite di spesa di 10.000 euro nel 2022 (non più 16.000 come nel 2021), che verrà ulteriormente ridotto a 5.000 euro nel 2023 e 2024.
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