Dichiarazione redditi società di persone cessata senza liquidazione 2022

La domanda

Una società in liquidazione volontaria deposita in data 19 dicembre 2019 il bilancio finale di liquidazione al 17 dicembre 2019, cessa la partita Iva e chiede la cancellazione in camera di commercio sempre con riferimento alla data del 17 dicembre 2019. Il registro imprese cancella la società in data 31 dicembre 2019. Ai fini della dichiarazione dei redditi, relativa al periodo della liquidazione, deve essere usato il modello Redditi relativo all'anno 2018, considerando la cessazione al 17 dicembre 2019, oppure il modello Redditi relativo al 2019, considerando la chiusura del 31 dicembre 2019?

Gli adempimenti dichiarativi previsti in caso di liquidazione sono disciplinati dall'articolo 5 del Dpr 22 luglio 1998, n. 322. La norma, in particolare, prevede l'obbligo di presentare:
Ola dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società, a norma degli articoli 2484 e 2485, del codice civile (entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data);
O la dichiarazione relativa al risultato...

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Risoluzione del 03/01/1991 n. 2485 - Min. Finanze - Imposte Dirette Risoluzione del 03/01/1991 n. 2485 - Min. Finanze - Imposte Dirette

Nel caso di scioglimento di societa' di persone in assenza di procedura di liquidazione, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e' quello previsto dall'art. 10 del DPR 600/73, e deve considerarsi decorrente dall'accordo fra i soci diretto alla cessazione dell'ente sociale.

Risoluzione del 03/01/1991 n. 2485 - Min. Finanze - Imposte Dirette

Sintesi: Nel caso di scioglimento di societa' di persone in assenza di procedura di liquidazione, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e' quello previsto dall'art. 10 del DPR 600/73, e deve considerarsi decorrente dall'accordo fra i soci diretto alla cessazione dell'ente sociale.

Con  l'unito quesito,   trasmesso da codesta Intendenza con nota del 6 ottobre 1990  n.  6/14208,  il professionista ... chiede di conoscere "se una societa' in   nome  collettivo,   di  cui  si  sia  effettuato  lo  scioglimento  senza effettuare   la  procedura   della liquidazione",  ai fini della presentazione della  dichiarazione dei  redditi sia soggetta al  termine  ordinario  di  cui all'art.  9 del  D.P.R. n. 600 del 1973 o a quello previsto dall'art. 10 dello stesso decreto presidenziale. Al   riguardo,  devesi   premettere  che,  in  base  ad  una ormai consolidata giurisprudenza,   l'estensione  di   una  societa'  di  persone  non  richiede necessariamente  un formale  procedimento di liquidazione,  verificandosi essa anche  per effetto  dell'accordo dei soci diretto  alla  cessazione  dell'ente sociale,   previa  definizione,   con  libere modalita',  dei rapporti ad essi inerenti  (Vd. Cass.  22 movembre 1980, n. 6212, Sez. I) ovvero in conseguenza della  richiesta avanzata  dai soci stessi,  direttamente al giudice,  per  la definizione   dei  rispettivi  rapporti di credito e debito (Cass.  27 ottobre 1972,  n. 3320).   In effetti l'articolo 2275 del codice civile, pur ritenendo lo  stadio della  liquidazione del patrimonio sociale un momento necessario ed insopprimibile  per giungere  all'estinzione di ogni specie di societa', pone, per  le societa'  di persone, la regola della sussidiarieta' delle norme sulla liquidazione,   in  quanto  prevede il relativo procedimento formale come fase facoltativa    della    vita    della   societa'    di   quest'ultimo    tipo. Poiche',  come scaturisce  da quanto sopra,  sotto l'aspetto civilistico si e' inteso  equiparare il  procedimento formale di liquidazione a quello derivante dall'accordo   dei  soci   diretto  alla  cessazione dell'ente sociale,  anche attraverso  libere modalita',   ritiene la scrivente che nel caso  di  specie, quale   termine  della   presentazione  della dichiarazione cui e' soggetta la societa',  permane quello  dell'art. 10 del citato D.P.R. n.  600/1973, attesi gli    scopi   specifici    perseguiti   dalla  normativa  tributaria  rivolti soprattutto  alla trasparenza  delle operazioni gestionali delle  societa'  ai fini   della  determinazione   del  reddito  attraverso  un bilancio finale di liquidazione. Conseguentemente,   il termine  di quattro mesi di cui al  ripetuto  art.  10, comma   1,  entro  cui procedere alla dichiarazione dei redditi della societa' deve  cosiderarsi decorrente  dall'accordo predetto, il cui contenuto non puo' ovviamente   prescindere  da   un'esposizione  probatoria  che   rifletta   le modalita' seguite come avanti indicato.