Nomina del medico competente è sempre obbligatoria

È sempre necessario nominare un medico competente in azienda? Quali sono i suoi compiti? La figura del medico competente non è sempre chiara. Lo è ancora meno oggi in una situazione di riapertura post Covid-19. Vista l’importanza del suo ruolo, crediamo sia necessario fare chiarezza sui quesiti principali dell’argomento che riguarda la medicina del lavoro

È sempre obbligatorio nominare un medico competente?

È una delle domande che ci vengono poste più spesso. La risposta è che dipende da due fattori principali: il tipo di rischi dell’azienda e dalle mansioni che i lavoratori svolgono. Ma analizziamo tutto in modo più preciso. Se sei titolare di un’azienda, forse non sa che oltre ad essere obbligato agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, disposti dal Testo Unico, per chi ha almeno un lavoratore o uno stagista, potresti essere soggetto all’obbligo della nomina del medico competente

I casi in cui si deve nominare il medico competente, dipendono dal tipo di rischi presenti in azienda. Se ci basiamo sulle previsioni normative, i rischi che obbligano la sua nomina sono talmente vari e comuni da far risultare davvero rari i casi in cui non è necessaria questa figura. Secondo il Testo Unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro, il medico competente deve essere nominato in caso di:

  • lavorazioni che prevedono la movimentazione manuale di carichi o movimenti ripetuti delle braccia 
  • lavoratori addetti al videoterminale per almeno 20 ore medie settimanali 
  • esposizione ad agenti fisici come rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, polveri e microclima
  • esposizione a sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene e sensibilizzanti
  • esposizione ad agenti biologici
  • lavoro notturno
  • esposizione a radiazioni ionizzanti
  • lavoro nei cassoni ad aria compressa
  • lavoro in ambienti confinati
  • lavori su impianti elettrici ad alta tensione
  • posture incongrue
  • lavori in altezza
  • lavori soggetti a controllo di assenza di tossicodipendenza

Non sai se procedere alla nomina del medico competente? Chiedilo a noi

Visto tutto ciò, sapere se si deve nominare il medico competente non è mai così immediato. Per questo Ferrarilearn mette a tua disposizione un responsabile tecnico di medicina del lavoro che gratuitamente analizzerà la tua situazione aziendale e valuterà se è necessaria la nomina del medico competente oppure no e il relativo preventivo. 
 

Proprio per le innumerevoli casistiche presenti nei diversi settori, è sempre preferibile affidarsi a professionisti della sicurezza sul lavoro per evitare contestazioni, sanzioni e, nel peggiore dei casi, l’effetto negativo del lavoro sulla salute dei lavoratori. 

Chi è e cosa fa il medico competente?

Il medico competente deve possedere uno dei seguenti titoli: 

  • specializzazione in medicina del lavoro, medicina preventiva dei lavoratori, psicotecnica, tossicologia industriale o igiene industriale, fisiologica ed igiene del lavoro, clinica del lavoro o altre specializzazioni individuate con appositi decreti;
  • docenza in medicina del lavoro, in medicina preventiva dei lavoratori, psicotecnica, tossicologia, industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro.

Il medico competente è una figura molto importante all’interno dell’azienda perché svolge funzioni essenziali per la sicurezza e la tutela della salute nell’ambiente di lavoro. Il medico competente è, infatti, coinvolto fin dall’inizio del processo di prevenzione interno all’azienda: dalla sorveglianza sanitaria, alla partecipazione per la redazione del DVR e ai suoi adeguamenti, fino ai sopralluoghi sul luogo di lavoro e alle visite specialistiche, oltre a partecipare alla riunione periodica sulla sicurezza che avviene annualmente. 

Il medico competente ha l’incarico di verificare l’idoneità al lavoro dei dipendenti che può essere totale, con limitazioni o con prescrizioni, attraverso visite preventive, periodiche, a richiesta e che comunque riguardano la mansione da svolgere, oltre alla verifica dei requisiti psico-fisici dello stesso. 

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L'art. 41, comma 1, lettera a del D.Lvo 81/08, modificato dal Decr. Leg.vo 106/09, stabilisce quando debba essere attivata la sorveglianza sanitaria e per quali rischi e quindi quali sono i rischi da indicare nella cartelle sanitarie e di rischio e nel giudizio di idoneità alla mansione specifica. "La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 6" (si tratta della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro).

Nel Decr. Leg.vo 81/08, prima delle modifiche del 106/09, era citato anche "nei casi previsti dalle direttive europee" ma è stato tolto. Così pure la prime stesure del Decr. 81/08 prevedevano la dizione "nei casi evidenziati dalla valutazione dei rischi" ma non è stato recepito.

Appare pertanto chiaro che il legislatore abbia volutamente individuare i casi in cui è d'obbligo e lecito attuare la sorveglianza sanitaria.

La Commissione Consultiva non ha ancora emanato alcuna indicazione sulla necessarietà della sorveglianza sanitaria in casi non previsti dalla normativa pertanto, allo stato attuale, siamo obbligati ad attivarla solo in alcuni casi.

Quali sono questi casi?

  • movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo)
  • attività a unità videoterminale (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un'attività complessiva settimanale di 20 ore)
  • esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche: in tutti i caso in cui sia rilevata un'esposizione tale da supporre possibili conseguenze sulla salute)
  • sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti (attenzione alla classificazione di queste sostanze come rischio irrilevante per la salute)
  • agenti biologici. 

Oltre a quelli previsti da altre normative non abrogate o successive al D.Lvo 81/08 quali 

  • il lavoro notturno (Decr. Leg.vo 532/99; Decr. Leg.vo 66/03; Decr. Leg.vo 112/2008)
  • le radiazioni ionizzanti (Decr. Leg.vo 230/1995)
  • il lavoro nei cassoni ad aria compressa (art. 34 del Decr. Leg.vo 321/56)
  • lavoro in ambiente confinato (Decreto Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177)
  • lavori su impianti elettrici ad alta tensione (Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2011)
  • verifica dei requisiti psico-fisici a cura del medico competente del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico (Decreto 15 giugno 2012 "Modifica al decreto 6 ottobre 2009")
  • esclusione dell'assunzione di sostanze stupefacenti nelle categorie previste dall'Intesa Stato Regione del  30 ottobre 2007
  • addetti settore sanità esposti a rischio infortunistico ferite da taglio e da punta (Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 19 Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSEP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario)

Sono a parte i controlli alcolimetrici, nelle categorie previste dall'Intesa Stato Regione 16 marzo 2006, a cura del medico competente, per escludere l'assunzione di alcol durante l'orario di lavoro (ma ciò non implica la sorveglianza sanitaria)

In tutti altri casi non è possibile effettuare la sorveglianza sanitaria, istituire la cartella sanitaria e di rischio, rilasciare il giudizio di idoneità alla mansione. Mi riferisco ai rischi quali: posture incongrue, lavoro in altezza (eccetto in Lombardia limitatamente all'utilizzo di scale portatili in cantieri temporanei e mobili), condizioni climatiche esterne (che è diverso da microclima!), stress lavorativo, ecc.

Non solo non è prevista in questi casi ma, allo stato attuale, sarebbe un abuso e una violazione dello statuto dei lavoratori.

E' vero che l'art. 28, comma 1 prevede che il datore di lavoro valuti tutti i rischi per la sicurezza e per la salute tuttavia ciò non significa che la sorveglianza sanitaria possa poi essere estesa a tutti i rischi in quanto il citato art. 41 specifica poi i casi previsti.

E' possibile invece impostare un protocollo sanitario mirato a questi rischi "non normati" sulla base di quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lettera a: "il medico competente.....collabora alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale". L'adesione a questi programmi non può che essere su base volontaria e non può comportare il rilascio del giudizio di idoneità.

Pertanto ad es. il "lavoro in altezza" non può giustificare una sorveglianza sanitaria obbligatoria, può giustificare i controlli alcolimetrici ma non comporta un giudizio di idoneità alla mansione. E' un rischio di tipo infortunistico per il quale il legislatore non ha previsto l'obbligo dell'idoneità alla mansione specifica da parte del medico competente. Così pure le "posture incongrue" non possono essere oggetto di sorveglianza sanitaria obbligatoria in quanto si tratta di un fattore di rischio per il quale la nostra normativa non prevede tale obbligo.

Il problema sorge quando il medico competente riscontra problematiche di salute che in qualche modo possano controindicare in parte o in assoluto la mansione svolta.

In questo caso, non potendo rilasciare il giudizio di idoneità alla mansione specifica, l'unica strada percorribile è quella di seguire quanto previsto dall'art. 5 della Legge 300/70 in cui si prevede che il datore di lavoro può richiedere una visita di idoneità presso un istituto pubblico e quindi il lavoratore sarà avviato all'apposita commissione valutativa. Per far ciò tuttavia il medico competente deve ricevere il consenso del lavoratore di informare, in modo generico, il datore di lavoro su possibili controindicazioni alla mansioni derivate dallo stato di salute. Se il lavoratore non fosse d'accordo tuttavia, il medico competente non potrebbe avviare questa pratica in quanto violerebbe il segreto professionale.

Attenzione quindi: sottoporre un lavoratore a sorveglianza sanitaria potrebbe configurare un reato di violazione dell'art. 5 della Legge 300/70 e dell'art. 32 della Costituzione Italiana che prevede che "Nessun trattamento sanitario obbligatorio può essere stabilito se non per legge".

Per concludere, il medico competente o il datore di lavoro, non possono, arbitrariamente sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria se non nei casi strettamente previsti dalla normativa.

Cristiano Ravalli

Medico Competente ai sensi del Decr. Leg.vo 81/08

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Quali aziende hanno l'obbligo del medico competente?

La nomina del medico competente è obbligatoria nei casi di aziende con : LAVORATORI ADDETTI AI VIDEOTERMINALI, CIOÈ QUEI LAVORATORI CHE UTILIZZANO TALI ATTREZZATURE “IN MODO.

Quando è previsto l'obbligo della sorveglianza sanitaria?

81/08, la sorveglianza sanitaria è d'obbligo nelle aziende nelle quali si è esposti a fattori di rischio professionali, come ad esempio la movimentazione manuale dei carichi, i videoterminali (almeno 20 ore settimanali), condizioni climatiche avverse, rischio biologico, chimico, campi elettromagnetici, rumore, ...

Chi deve avere il medico del lavoro?

La nomina del medico competente è obbligatoria in tutti i casi in cui il datore di lavoro deve organizzare il servizio di sorveglianza sanitaria a causa dei rischi connessi alle attività lavorative svolte in seno all'azienda.

Quali sono gli adempimenti a carico del datore di lavoro previsti dalla legge 81 del 2008?

Obblighi del Datore di Lavoro - Misure generali di tutela (D.Lgs..
valutazione dei rischi;.
programmazione della prevenzione;.
eliminazione e/o riduzione dei rischi;.
l'organizzazione del lavoro in base ai principi ergonomici;.
l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici;.