Tra gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro rientra la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi - DVR (artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e smi). Show
Cos’è la valutazione del rischioL’art. 2 del Testo Unico definisce la: Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Quindi, come previsto nell’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e smi, la valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Chi deve effettuare la valutazione dei rischiIl Datore di Lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in forma scritta, elaborando un documento denominato “Documento di Valutazione dei Rischi” o “DVR”. Che cosa è il DVRIl documento redatto a conclusione della valutazione dei rischi è denominato DVR – Documento di Valutazione dei Rischi. Quando è obbligatorio il DVRIndipendentemente dal settore di attività, il DVR è obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore nell’organico. Per lavoratore il Testo Unico individua: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi riferiti a:
con l’immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Cosa contiene il Documento di Valutazione dei RischiIl Documento di Valutazione dei Rischi, anche detto DVR, deve contenere, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e smi:
Chi redige il DVRLe attività di valutazione del rischio e di elaborazione del DVR devono essere effettuate dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Chi firma il DVRIl DVR viene sottoscritto dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal Medico Competente ove nominato, e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Qual è la sanzione a carico del Datore di Lavoro se non effettua la valutazione dei rischi della sua aziendaTra le sanzioni a carico del Datore di Lavoro:
Inoltre, la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi rientra tra le violazioni che espongono a rischi di carattere generale, per le quali gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, gli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, possono disporre, in caso di gravi violazioni delle norme antinfortunistiche, la sospensione dell’attività imprenditoriale. Sono previste inoltre sanzioni a carico del Datore di Lavoro per il mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro, e per la mancata redazione/aggiornamento del D.V.R. in collaborazione con il RSPP e del medico competente, senza consultazione del R.L.S., in occasione di modifiche del processo produttivo/organizzativo, infortuni significativi, o su richiesta del medico competente. Qual è la struttura del DVRDi seguito un esempio di struttura per un Documento di Valutazione dei Rischi:
Qual è la differenza tra DVR e DUVRIDUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) e DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) vengono spesso, erroneamente, confusi tra loro. DUVRI e DVR partono da un presupposto comune, ovvero la valutazione dei rischi, ma hanno sostanzialmente ambiti di applicazione e destinatari diversi: in alcuni casi, quindi, il DUVRI può anche prendere spunto dai DVR delle aziende coinvolte, ma solamente per quelle attività che sono legate a rischi interferenziali. A differenza del DVR, infatti, il DUVRI non è associato a un'azienda ma ad un'attività specifica (che coinvolge più soggetti). Cambiano, dunque, anche le modalità di aggiornamento del documento, visto che per i rischi interferenziali andrà adeguato a seconda dell'andamento dei lavori o dei servizi. Il Documento di Valutazione dei Rischi, invece, va rivisto in funzione delle modifiche e cambiamenti legati ai processi produttivi aziendali, o in caso di valutazioni specifiche con scadenza prefissata. Diversi sono, inoltre, anche i soggetti responsabili della redazione dei due documenti:
Il DVR ha una data di scadenza?La valutazione e il relativo documento devono essere immediatamente rielaborati, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa, in occasione di:
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre, alcune valutazioni specifiche hanno scadenze definite direttamente dalla norma tecnica cui si riferiscono. Per esempio la valutazione del rischio rumore ha una durata di 4 anni. Dove si custodisce il DVRIl Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto a conclusione della valutazione, deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e può essere conservato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel TU 81/08, su supporto informatico. Cosa significa “data certa” del DVRCome previsto dal comma 2, art. 28 del D.Lgs. 81/08 e smi, il documento di valutazione dei rischi può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato. In che cosa consiste il DVR?Cos'è il DVR e chi lo redige
Il DVR è un documento che individua i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e serve ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori.
Chi redige il DVR e in cosa consiste?Chi redige il DVR
Le attività di valutazione del rischio e di elaborazione del DVR devono essere effettuate dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Che cosa raccoglie il Documento di Valutazione dei Rischi?Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il documento che raccoglie la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione attuate e da attuare.
Quali sono i principali quattro punti che deve contenere un Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza el la salute nei luoghi di lavoro?Il DVRS prevede una struttura suddivisa in quattro fasi:. descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo, delle attività e delle mansioni;. individuazione dei pericoli presenti;. valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e misure di attuazione;. definizione del programma di miglioramento.. |