contenutiCome ottenere lo stato di disoccupazione con l’iscrizione al Centro per l’impiego. Show Indice dei contenuti
Iscrizione al Centro per l'impiego e dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro Con l’iscrizione al Centro per l’impiego il lavoratore dà la sua disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa che gli verrà proposta attraverso la dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Con questa dichiarazione, il cittadino acquisisce lo stato di disoccupazione e può avviare un percorso personalizzato per la ricerca di lavoro. La dichiarazione di immediata disponibilità (DID) va rilasciata esclusivamente on line, collegandosi al portale nazionale dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Per rilasciare la DID sarà necessario registrarsi al portale e inserire le informazioni richieste, circa le esperienze professionali e lavorative, utili anche creare una profilatura che fornirà un indicatore sul grado di maggior o minor occupabilità del cittadino. La procedura di rilascio della Did si conclude con un appuntamento presso un Centro per l'impiego prescelto, dove verrà stipulato con il cittadino il “Patto di servizio personalizzato” e quindi confermata la Did. Chi non possiede un computer o ha difficoltà a portare a termine la procedura online può comunque rivolgersi al Centro per l’impiego per chiedere un supporto e per fissare un appuntamento. Ai beneficiari di un’indennità di disoccupazione come la NASpI o la DIS-COLL non è richiesto di rilasciare la Did nel portale Anpal in quanto la domanda di sostegno al reddito presentata all’INPS, anche con il supporto dei patronati, equivale al rilascio di una Did. La Did presentata contestualmente alla domanda di NASpI o la DIS-COLL dovrà comunque essere confermata dal Centro per l’impiego. A tale scopo è necessario inviare una email al Centro per l’impiego entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda per chiedere un appuntamento finalizzato alla stipula del patto di servizio personalizzato e alla conferma della Did.
Ritorna all'indice Lo stato di disoccupazione Lo stato di disoccupazione è la condizione del soggetto privo di lavoro che dichiara di essere immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa. Tre sono le condizioni necessarie affinché il soggetto rientri nello stato di disoccupazione: non deve essere impegnato in alcuna attività lavorativa, deve essere immediatamente disponibile a una congrua offerta di lavoro e deve svolgere azioni di ricerca attiva di lavoro secondo le modalità definite con il Centro per l'impiego. Ritorna all'indice Conservazione dello stato di disoccupazione Dal 1° gennaio 2016 solo i lavoratori disabili conservano lo stato di disoccupazione, se svolgono attività lavorativa, in forma subordinata o autonoma, di scarsa intensità (per lavoro subordinato o parasubordinato, euro 8.000, e lavoro
autonomo euro 4.800), in base al DLgs n. 150 del 14/09/2015 e alla circolare n. 34 del 23/12/2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La conservazione deve essere richiesta al Centro per l’impiego durante il periodo di occupazione o entro 30 giorni dalla fine del rapporto di lavoro. La dichiarazione del reddito presunto dovrà essere resa rispettando tempistiche diverse: entro il 31 dicembre dell’anno in cui il rapporto si è instaurato e
ripetuta entro il 31 dicembre di ogni anno in cui l’attività si è svolta. La dichiarazione dovrà essere effettuata per ogni periodo che si intende conservare. Ritorna all'indice Sospensione dello stato di disoccupazione Un contratto di lavoro a termine subordinato e somministrato (fino a un massimo di 6 mesi) non fa decadere lo stato di disoccupazione ma lo sospende. La sospensione perdura per l’intera durata del contratto e interviene a prescindere dal reddito prodotto dal rapporto di lavoro che l’ha generata. Ritorna all'indice Perdita dello stato di disoccupazione La perdita dello stato di disoccupazione si verifica con le seguenti condizioni: Ritorna all'indice Conferma dello stato di disoccupazione L'articolo5 del D.P.Reg 226/2019 prevede l’obbligo per le persone in stato di disoccupazione, che
hanno presentato la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa (Did) presso i Centri per l’impiego della Regione, di confermare entro il 31 dicembre di ciascun anno la propria dichiarazione di disponibilità.
Ritorna all'indice ultimo aggiornamento: martedì 09 marzo 2021 Cosa succede se non mi iscrivo al Centro per l'impiego NASpI?1) la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla prima mancata partecipazione; 2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
Cosa succede se non si firma il patto di servizio?La mancata osservanza, senza giustificato motivo, degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente patto di servizio è sanzionata con la perdita dello stato di disoccupazione.
Quanto tempo ho per fare il patto di servizio?La sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato è obbligatoria. Il lavoratore disoccupato deve presentarsi presso i soggetti competenti entro 15 giorni dal rilascio della DID per chi è beneficiario di sostegno al reddito ed entro 30 giorni per chi non è percettore di sussidio.
Cosa succede se non mi presento al Centro per l'impiego?In caso di mancata presentazione a uno o più appuntamenti, senza che l'assenza sia stata giustificata, verrà attivata una procedura di segnalazione all'INPS che comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa fino alla decadenza dalle prestazioni economiche.
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