I separati hanno diritto alla pensione di reversibilità

Dettagli Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Mia moglie ed io stiamo per separarci consensualmente.
Desideravo sapere se in caso di mia morte le spetterà la pensione di reversibilità. Inoltre desideravo sapere se una volta divorziati, senza assegno, esiste un modo per far avere alla moglie almeno una parte della pensione di reversibilità.
Grazie.

RISPOSTA

Il trattamento della pensione di reversibilità spetta al coniuge, anche se separato o divorziato, a patto che non abbia contratto un nuovo matrimonio. Il coniuge divorziato tuttavia ha diritto al trattamento pensionistico in questione, solo se titolare di assegno divorziale. Inoltre la data di inizio del rapporto assicurativo-previdenziale del coniuge deceduto, deve risultare anteriore alla sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio (sentenza di divorzio). Se lo scomparso aveva contratto un nuovo matrimonio dopo il divorzio, il diritto al trattamento di reversibilità spetta sia al coniuge superstite e sia quello divorziato.
Con sentenza n. 20079/2004, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che il trattamento pensionistico del coniuge defunto debba essere ripartito tra il coniuge divorziato e quello superstite, considerando quale criterio primario “la durata legale dei rispettivi rapporti matrimoniali” e che tale criterio possa essere integrato con altri, qualora l’utilizzazione del canone“ della durata legale dei rispettivi rapporti matrimoniali” determini, nel caso concreto, un trattamento iniquo tra il coniuge divorziato e quello superstite.

Secondo la sentenza della Cassazione sezione lavoro, n. 15174 del 2005, la pensione di reversibilità spetta anche al coniuge "separato per colpa" o "con addebito della separazione”; non si tratta del vostro caso, visto che vi accingete a fare una separazione consensuale.

In sintesi: la pensione di reversibilità spetterà a tua moglie, da separata, ma dopo il divorzio, tua moglie avrà diritto alla pensione di reversibilità, soltanto se il giudice del divorzio avrà previsto a suo favore, un assegno divorziale di mantenimento.
Purtroppo non ci sono escamotage … per ovviare a tale disposizione !!!

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

2 -Diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato. L’ex coniuge ha un diritto autonomo e concorrente, pro quota, in pari grado con quello del coniuge superstite, all’unico trattamento di reversibilità.

Sono sposata da 4 anni. Mio marito, più anziano di me, è pluridivorziato, ma solo l'ultima ex moglie percepisce un assegno divorzile. Vorrei sapere se, in caso di decesso di mio marito, questa ex moglie potrà avanzare diritti sull'eredità, oltre che per la pensione di reversibiltà: non hanno avuto figli, ed esiste un testamento che indica me come unica erede. Esistono poi figli, maggiorenni ed autonomi, nati da un altro precedente matrimonio: possono avere diritto alla pensione di reversibilità? e quali diritti sull'eredità, in presenza di un testamento olografo? Grazie e saluti cordiali

RISPOSTA

I diritti ereditari del coniuge divorziato sono indicati dall'articolo 9 bis della legge n. 898 del 1970 [1].
In sintesi: il coniuge divorziato che percepisce un assegno divorzile, laddove alla morte del “de cuius” versi in stato di bisogno economico, ha diritto ad un assegno periodico a carico di tutti gli eredi (o dell'unico erede come nel tuo caso), alla luce “della entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche”. Art. 9 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898 [1] 1. A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'art. 5, qualora versi in stato di bisogno, il Tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'art. 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.

2. Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno può essere nuovamente attribuito.

Passiamo a trattare l'argomento della ripartizione tra coniugi della pensione di reversibilità.
Dobbiamo fare riferimento a quest'ultima circolare interpretativa, oltre che all'articolo 9 della legge 898 del 1970 [1], commi dal 2 al 5.

http://www.inps.it/circolari/circolare%20numero%20132%20del%2027-6-2001.htm

2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.

3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il Tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.

4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità.

5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci.

Come puoi vedere, a seguito della norma suddetta, modificata dal legislatore nel 1987, sorge in capo all’ex coniuge un diritto autonomo e concorrente, in pari grado con quello del coniuge superstite, all’unico trattamento di reversibilità.

Le quote di pensione di reversibilità non devono essere calcolate soltanto in ragione degli anni di matrimonio vissuti insieme dai vari coniugi (durata del rapporto). Tale conclusione interpretativa è stata recepita da numerose pronunce di legittimità (Cass., sez. I, sent. n. 8113 del 14-06-2000; Cass., sez. I, sent. n. 5060 del 9 marzo 2006; Cass., sez. I, sent. n. 2092 del 31-01-2007; Cass., sez. Lavoro, sent. n. 10669 del 10-05-07), nelle quali viene ribadito il principio illustrato, così che l’applicazione del rigoroso criterio matematico legato al computo della durata del rapporto matrimoniale è stata corretta con il riferimento alle condizioni economiche delle parti (i vari coniugi del de cuius), all’ammontare dell’assegno divorzile, nonché a qualunque elemento della fattispecie concreta che meriti di essere valorizzato per realizzare il fine solidaristico proprio dell’istituto.
L'ex moglie avrà diritto ad una quota di pensione di reversibilità (sempre che non si sposi nuovamente, nel frattempo !!!) parametrata non soltanto alla durata del rapporto matrimoniale, ma anche alle condizioni economiche-finanziarie, oltre che al suo patrimonio immobiliare.
Il coniuge divorziato perde il diritto alla reversibilità, in caso di nuovo matrimonio.
Poiché la ex moglie avrà diritto alla quota di pensione di reversibilità, escludo che possa avere diritto anche all'assegno periodico di cui all'articolo 9 bis, a carico dell'erede universale.

Il figli autonomi e maggiorenni, nel tuo caso, dovrebbero avere più di 26 anni e non dovrebbero avere problemi di invalidità o inabilità al lavoro. Confermi ? Se la situazione è questa, essi non hanno diritto a concorrere alla percezione della pensione di reversibilità.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

3 -Pensione di reversibilità, concorso tra coniuge superstite e coniuge divorziato titolare di assegno divorzile. Contitolarità del diritto alla pensione ai superstiti in ragione della durata del rispettivo matrimonio. La pensione di ciascun coniuge sarà ripartita dal tribunale civile.

Primo matrimonio 1981, separazione 1985, divorzio Maggio 2003.

Secondo matrimonio Dicembre 2004, separazione 2007, divorzio 2011

V’è diritto ad assegno/i pensione di reversibilità ?

Nel terzo matrimonio per maturare diritto v’è un lasso temporale minimo di costanza del vincolo matrimoniale ?

L’assegno sarebbe proporzionale alla durata del matrimonio ?

RISPOSTA

Le risposte al tuo quesito sono contenute nella circolare 132 del 2001. In effetti il legislatore non si è mai espresso in modo chiaro ed univoco sull'argomento. Vorrei sottolineare che il coniuge divorziato richiedente la pensione, per avere diritto alla stessa, deve essere titolare dell’assegno divorzile di cui all’art. 5 della legge n. 898/1970 [1], e non deve risultare passato a nuove nozze . Il passaggio a nuove nozze esclude il coniuge divorziato dal diritto alla pensione ai superstiti, anche se alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato il nuovo matrimonio risulti sciolto per morte del coniuge o per divorzio.

Ti consiglio innanzitutto di leggere i seguenti paragrafi della circolare INPS.

Riguardo i tuoi quesiti specifici, le risposte sono.

1.Vi è diritto alla pensione di reversibilità in proporzione alla durata del rapporto di coniugio, laddove il coniuge divorziato non sia passato a nuove nozze e sia titolare dell'assegno divorzile. La ripartizione della pensione sarà effettuata dal tribunale in proporzione alla durata del rapporto di coniugio.

2.Il legislatore non prevede lasso temporale minimo per quanto riguarda il terzo ed ultimo matrimonio. Non è previsto nulla di tutto questo.

3.Sì, sarebbe proporzionale alla durata dei rispettivi matrimoni, nei modi e nei termini di cui alla seguente circolare INPS.

Riporto i passi più significativi della circolare ed il link dove leggerla integralmente.

1.3 Concorso di più coniugi divorziati.

E’ possibile che alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato risultino esistenti più coniugi divorziati in possesso dei requisiti stabiliti dal secondo comma dell’art. 9 per il diritto alla pensione ai superstiti.

In tale ipotesi, mancando nella norma qualsiasi previsione circa le aliquote di pensione spettanti ai coniugi divorziati, la ripartizione sarà operata dal Tribunale al quale gli interessati dovranno rivolgersi per ottenere il riconoscimento dei propri diritti e la determinazione della relativa misura.

Tenuto conto del principio stabilito dal terzo comma dello stesso articolo 9 per l’ipotesi di concorso del coniuge superstite con uno o più coniugi divorziati e considerata altresì la norma di salvaguardia dei diritti degli altri superstiti contenuta nel successivo 4° comma, l’importo della pensione ai superstiti complessivamente attribuibile ai coniugi divorziati è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato deceduto.

Qualora con più coniugi divorziati concorrano figli superstiti dell’assicurato o del pensionato aventi titolo alla pensione di reversibilità o indiretta, sarà riservato ai coniugi divorziati il 60% della pensione diretta e ai figli le aliquote per essi stabilite dalla legge.

2. Coniuge superstite e coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile. Contitolarità del diritto alla pensione ai superstiti.

L’articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall’articolo 13 della legge 6 marzo 1987 dispone ai commi 3 e 4 che "qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettante è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui all’articolo 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.

"Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità".

La Corte di Cassazione a Sezione Unite con sentenza n. 159 del 12 gennaio 1998, si è pronunciata sulla posizione giuridica del coniuge divorziato in presenza del coniuge superstite, equiparando tale posizione a quella del coniuge superstite avente titolo alla pensione di reversibilità o indiretta.

La Suprema Corte, con la predetta sentenza, ha affermato il principio che "ove al momento della morte dell’ex coniuge titolare di un diritto a pensione, allo stesso sopravvivano il coniuge divorziato (a sua volta titolare di assegno divorzile) ed un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, entrambi i coniugi, divorziato e superstite hanno pari ed autonomi diritti all’unico trattamento di reversibilità che l’ordinamento previdenziale riconosce al coniuge sopravvissuto".

Alla stregua di tale principio, la Corte ha precisato che "il coniuge divorziato ha diritto sin dall’inizio a quel trattamento e che tale diritto è solo limitato quantitativamente dall’omologo diritto spettante all’altro coniuge", così che ciascuno di questi diritti è, appunto, "un diritto ad una quota dell’unico trattamento di reversibilità in astratto spettante al coniuge superstite e ciò che viene diviso tra i contitolari è tale trattamento e non il diritto del coniuge superstite. Pertanto, nell’ipotesi di decesso o di successive nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato ha diritto all’intero trattamento di reversibilità".

Il criterio affermato dalla Corte è stato recepito dall’Istituto con circolare n. 211 del 6 ottobre 1998.

Con la sentenza in argomento la Suprema Corte ha, inoltre, osservato che l’intervento del Giudice "trova il suo fondamento nella constatazione che si tratta pur sempre di ripartire un unico trattamento di reversibilità tra i suoi contitolari e di corrispondere a ciascuno di essi una quota determinata nel suo preciso ammontare; e nella considerazione che, ovviamente, non può essere effettuata in sede amministrativa e dall’ente erogatore del trattamento previdenziale, il cui compito consiste e si esaurisce nel determinare l’ammontare globalmente spettante al coniuge sopravvissuto"

Il criterio di considerare come unico trattamento pensionistico di reversibilità il trattamento da ripartire tra il coniuge divorziato ed il coniuge superstite è stato confermato dalla Corte di Cassazione – Sezione Civile – con sentenza n. 5865/99 , che ha fatto riferimento alla citata sentenza n. 159/98, facendola quindi propria nella parte in cui rileva che l’intervento del giudice "trova il suo fondamento nella constatazione che si tratta pur sempre di ripartire un unico trattamento di reversibilità tra i suoi contitolari e di corrispondere a ciascuno una quota determinata nel suo preciso ammontare".

A seguito dei principi enunciati dalla Cassazione, in alcuni giudizi di merito è stato affermato il diritto del coniuge divorziato ad ottenere la propria quota di pensione ai superstiti dal mese successivo a quello della morte dell’ex coniuge, ancorchè nel frattempo la pensione fosse stata pagata per intero al coniuge superstite (nella quota spettante al coniuge).

Da parte di alcune Sedi sono stati pertanto chiesti chiarimenti sul comportamento da tenere.

Si forniscono quindi chiarimenti in ordine all’applicazione dei principi suindicati.

2.1 Criteri per l’accertamento del diritto, ripartizione ed erogazione della quota di pensione a favore del coniuge superstite e del coniuge divorziato.

Per quanto riguarda le condizioni per il riconoscimento del diritto alla quota di pensione di reversibilità da parte del coniuge divorziato si richiamano le lettere b) c) e d) del punto 1.1 della presente circolare.

Tenuto conto che il compito di ripartire il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato compete al Tribunale, le Sedi procederanno alla ripartizione della prestazione di che trattasi tra gli aventi diritto, che abbiano presentato domanda intesa ad ottenere la pensione indiretta o di reversibilità, sulla base di quanto stabilito dal Giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento con il quale il Tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato.

L’Istituto, infatti, non può erogare al coniuge divorziato la quota di pensione prima della notifica della sentenza, che costituisce giuridicamente il titolo per la determinazione dell’ammontare di detta quota. Fino a tale data i pagamenti sono stati effettuati nella misura stabilita ed al soggetto risultante avente diritto.

Qualora dagli atti risulti che l’importo dell’assegno divorzile era trattenuto sulla pensione diretta del dante causa, le Sedi avranno cura, al momento della liquidazione della pensione di reversibilità a favore del coniuge superstite, di accantonare cautelativamente un importo mensile pari a quello del predetto assegno in attesa della notifica della sentenza del Tribunale che dispone la ripartizione della pensione di reversibilità. Ne consegue che la pensione di reversibilità di che trattasi dovrà essere posta in pagamento al netto dell’importo così accantonato.

In caso di decesso o successive nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato titolare di una quota della pensione di reversibilità ha diritto all’intero trattamento; parimenti l’intero trattamento di reversibilità dovrà essere erogato al coniuge superstite qualora il coniuge divorziato cessi dal diritto alla prestazione di che trattasi per le cause sopra descritte.

2.2 Concorso di più coniugi divorziati con il coniuge superstite.

In caso di concorso di più coniugi divorziati con il coniuge superstite il Tribunale provvede alla ripartizione della pensione di reversibilità; in caso di cessazione del diritto di uno di questi provvede ad una nuova determinazione delle quote ripartendo tra i restanti la quota del coniuge cessato.

Pertanto anche in presenza di concorso di più coniugi divorziati con il coniuge superstite le Sedi, in attesa della notifica della sentenza del Tribunale che dispone la ripartizione del trattamento di pensione di reversibilità, dovranno attenersi ai criteri di erogazione ed accantonamento illustrati al precedente punto 2.1 .

http://www.inps.it/circolari/circolare%20numero%20132%20del%2027-6-2001.htm

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

  • [1] LEGGE 1 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.

Cosa spetta alla moglie separata in caso di morte del marito?

Come anticipato, salvo nelle ipotesi in cui sia ravvisata la responsabilità (addebito) del coniuge superstite per la fine del matrimonio, la separazione non fa venire meno il diritto dell'ex moglie ad ottenere la pensione di reversibilità del marito defunto. Pensione che le spetterà per intero.

Quando si perde il diritto alla pensione di reversibilità?

Il taglio sale al 40% nel caso il reddito sia ricompreso tra i 27.239,16 euro e i 34.048,95 ed arriva al 50% laddove il reddito del coniuge sia superiore a 34.048,95 euro annui (cioè oltre cinque volte il trattamento minimo Inps).

Chi è separato ha diritto alla pensione sociale?

Assegno sociale: spetta ai coniugi separati o divorziati? L'assegno stabilito dal giudice della separazione o del divorzio per il mantenimento dell'ex coniuge rientra nel computo dei redditi da considerare per il riconoscimento dell'assegno sociale.