Il danno biologico definito come dose dipendente

Quando una persona subisce una lesione nel fisico o nella psiche si realizza il danno biologico. Essendo l’integrità fisica un bene costituzionalmente garantito, la vittima ha diritto al risarcimento di tutti i danni.

Perciò, oltre alle prestazioni previdenziali, i lavoratori che hanno contratto una malattia riconosciuta di origine professionale hanno diritto al ristoro dei pregiudizi di natura patrimoniale e non patrimoniale.

Sono di tipo non patrimoniale i danni biologici (lesione della salute), morali (sofferenza interiore) ed esistenziali (peggioramento delle condizioni di vita). Queste categorie sono puramente descrittive e identificano il pregiudizio determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica (Cass. 31 maggio 2003, n. 8827; Cass. 20 ottobre 2005, n. 20324; Cass. 12 giugno 2006, n. 13546; Cass. 14 gennaio 2014, n. 531).

La malattia professionale può essere dovuta all’esposizione sul luogo di lavoro ad agenti cancerogeni. Tra questi ci sono il gas radon, l’uranio impoverito e l’amianto.

Infatti l’azione cancerogena dell’asbesto è confermata anche dall’ultima monografia IARC. Tutte le novità riguardanti l’amianto sono disponibili nella categoria “news amianto“.

ONA-Osservatorio Nazionale Amianto e l’Avv. Ezio Bonanni aiutano tutte le vittime esposte a questi fattori di rischio, fornendo un servizio di assistenza medica e legale.

Cosa si intende per danno biologico?

Il danno di natura biologica è una lesione che intacca l’integrità fisica o psichica dell’uomo. Secondo la definizione di danno biologico, costituisce perciò un pregiudizio che deve essere giuridicamente riparato, soprattutto quando nasce da un comportamento doloso o colposo imputabile ad altri.

Nello specifico, la definizione del danno alla salute è contenuta nel comma 2 dell’art 139 del Codice delle assicurazioni private (poi modificato dal disegno di legge n. 2085/2015):

“lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale, che esplica un’incidenza relativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.

Il diritto di ogni persona alla salute è riconosciuto e protetto in tutti gli ordinamenti giuridici. Per esempio ci sono l’art. 32 della Costituzione, gli articoli 2043 e 2059 del Codice Civile e quelli 581, 582, 590 del Codice Penale. In più la salvaguardia dell’integrità psico-fisica è citata anche nelle norme sulla tutela del lavoratore contenute nella L. 300/70.

Affinché si possa identificare il proprio come danno biologico, devono sussistere determinati elementi:

  • lesione fisica o psichica della persona;
  • compromissione delle attività vitali del soggetto;
  • esistenza di un nesso causale tra la lesione subita e la compromissione della vita del danneggiato.

Approfondisce questo argomento il libro dell’Avv. Bonanni “La tutela dell’integrità psico-fisica del cittadino“, che tratta dei reati lesivi della salute a causa dell’utilizzo di sostanze cancerogene nei luoghi di vita e di lavoro.

Cos’è il danno biologico terminale?

Il danno biologico terminale è la compromissione della salute patita dal soggetto nell’intervallo di tempo intercorrente tra la lesione e il sopraggiungere della morte.

Questa voce di danno sussiste solo se tra la lesione e la morte da essa derivante intercorre un “apprezzabile lasso temporale”. Perciò non è presente in caso di morte immediata.

Secondo la Corte di Cassazione (sentenze n. 23183/2014, n. 18163/2007 e n. 1877/2006) il danno terminale è comprensivo di un danno biologico da invalidità temporanea totale. A questo si somma una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico).

Nel primo caso la liquidazione del danno si basa sulle tabelle relative all’invalidità temporanea. Invece, nel secondo si utilizza un criterio equitativo puro, che sappia tener conto della enormità del pregiudizio.

I criteri che stabiliscono il risarcimento del danno biologico sono:

  • unitarietà e onnicomprensività (Cassazione, Sezioni Unite n. 26972/2008);
  • durata limitata, cioè il danno terminale può essere riconosciuto se tra le lesioni e la morte intercorre un intervallo convenzionale massimo di 100 giorni;
  • coscienza, ciò vuol dire che, per far sì che il danno terminale sia risarcibile, è necessaria la prova della percezione della morte imminente da parte del soggetto leso.

Risarcimento del danno per gli eredi della vittima

Il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi.

I familiari possono agire per ottenere il risarcimento per i danni avuti personalmente a causa dell’insorgenza dell’infermità e del decesso del loro congiunto (iure proprio). Inoltre gli eredi hanno diritto a vedersi erogate tutte le somme maturate e non riscosse dal loro congiunto a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali (iure hereditario).

In caso di danno biologico terminale, il risarcimento sarà commisurato soltanto all’inabilità temporanea. Ma la liquidazione danno biologico dovrà tenere conto del fatto che, se pure temporaneo, tale pregiudizio è massimo nella sua entità e intensità. Infatti la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero (Cassazione, n. 15491, 8 luglio 2014; Cassazione, n. 23053, 30 ottobre 2009; Cassazione, n. 3549, 23 febbraio 2004).

In più, se si configura un danno per la perdita del rapporto parentale, questo deve essere valutato unitamente al risarcimento del danno morale iure proprio.

Calcolo danno biologico: tabelle di Milano

Il danno alla salute deve essere provato mediante idonea certificazione medica. Questa esplica l’impatto negativo subito sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Ciò è indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

Una volta dimostrato, si potrà determinare il risarcimento dovuto alla vittima e stabilire il calcolo del danno biologico.

Come calcolare il danno biologico? Per quantificare danno biologico, la legge stabilisce criteri certi di liquidazione solo nel caso di micropermanenti, ossia di lesioni che non superano i 9 punti di invalidità. Il calcolo lesioni micropermanenti si basa sull’ex art. 139 del Codice delle Assicurazioni private.

Invece, la quantificazione delle macrolesioni, cioè superiori al 9%, avviene ricorrendo alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. Al fine del risarcimento danno biologico tabelle sono valide in tutta Italia.

Questo sistema permette di stabilire il valore del danno, rideterminando il quantum delle singole poste in base alle caratteristiche specifiche del danneggiato, per la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Perciò, la liquidazione del risarcimento prevede l’applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice. Infatti, in circostanze specifiche ed eccezionali, si può incrementare il valore tramite la personalizzazione (Cass., Sez. Un., n. 26972/08).

INAIL e datore di lavoro: chi paga il danno biologico?

In caso di malattia professionale riconosciuta, l’INAIL indennizza il danno biologico (danno non patrimoniale) e quello per le diminuite capacità di lavoro (danno patrimoniale).

Invece il differenziale del danno biologico e i danni complementari, detti anche i differenziali qualitativi (danno morale ed esistenziale) sono risarciti integralmente dal datore di lavoro.

In più, sulla base del valore del danno biologico:

  • Se è inferiore al 6% il risarcimento è totalmente a carico del datore di lavoro, senza alcun indennizzo danno biologico da parte dell’INAIL;
  • tra il 6 e il 15% sussiste l’indennizzo INAIL del danno biologico, mentre tutte le altre componenti sono risarcite dal datore di lavoro;
  • dal 16% la vittima ha diritto alla rendita INAIL, che risarcisce il danno biologico e quello patrimoniale per diminuite capacità di lavoro.

La tutela legale e medica per le vittime

L’ONA assiste tutte le vittime, che siano state esposte ad agenti cancerogeni, come l’asbesto.

Per coloro che hanno contratto una patologia asbesto correlata l’Osservatorio mette a disposizione un servizio di consulenza medica. Una squadra di medici volontari, coordinati dal Dott. Cianciosi, provvederà a dare tutte le informazioni sulle ultime terapie disponibili.

Inoltre, il presidente, l’Avv. Bonanni, e il suo team di legali esperti forniscono una consulenza legale per salvaguardare i diritti di coloro che ne fanno richiesta.