Il Quadro RG del modello Redditi P.F. deve essere utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio di attività commerciali in contabilità semplificata. Show
Il quadro RG del modello Redditi P.F. deve essere utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio di attività commerciali in contabilità semplificata (art. 18, DPR n. 600/1973). Caso classico è quello degli esercenti attività di impresa in forma individuale (es. una partita IVA individuale, che effettua attività di commercio o artigianato). I soggetti che adottano la contabilità semplificata determinano il reddito di impresa secondo le norme previste per le imprese minori (di cui all’articolo 66 del DPR n. 917/1986, TUIR). Poiché non è prevista la redazione del bilancio, il reddito si desume dalla compilazione dell’apposito quadro RG del modello Redditi P.F. L’obiettivo di questo articolo è quello di andare ad individuare le modalità di compilazione di questo quadro dichiarativo per gli esercenti attività di impresa. Indice degli Argomenti
La c.d. “contabilità semplificata” è un regime fiscale dedicato a quelle attività di impresa che non raggiungono determinate soglie dimensionali che altrimenti imporrebbero l’obbligo di tenuta della “contabilità ordinaria“. In particolare, sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata (ex art. 18 del DPR n. 600/73), e quindi, determinano il reddito ai sensi dell’art. 66 del TUIR i soggetti esercenti attività commerciali che non hanno optato per la contabilità ordinaria. In particolare, si tratta di:
La possibilità di adottare la contabilità semplificata è legata al rispetto deli miti previsti dagli art. 57 e 85 del TUIR, i quali prevedono che nell’anno precedente l’impresa non abbia superato le seguenti soglie:
Importante: Se l’attività è iniziata in corso d’anno per la verifica del limite si deve effettuare il ragguaglio ad anno dei ricavi ottenuti. Resta ferma la possibilità, comunque, di optare per l’applicazione della contabilità ordinaria. Comportamento concludenteQualora l’impresa pur non superando i limiti di cui sopra continui a tenere la contabilità ordinaria, si concretizza la fattispecie della contabilità ordinaria per opzione che dovrà essere comunicata nel Quadro VO del modello della dichiarazione IVA. La verifica deve essere effettuata all’inizio di ogni anno con riferimento ai ricavi dell’anno precedente. Se nell’anno precedente sono stati superati i limiti, l’impresa deve adottare la contabilità ordinaria. Ugualmente, può essere riapplicata la contabilità semplificata a partire dall’esercizio successivo a quello in cui i ricavi non hanno superato i limiti previsti. Contabilità semplificata secondo il criterio di cassaL’art. 1, commi da 17 a 19, della Legge n. 232/16, ha modificato le regole di determinazione del reddito per le imprese minori in contabilità semplificata. In particolare, è stato parzialmente riformulato l’art. 66 del TUIR introducendo “un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa”. Il reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le disposizioni dell’art. 66 del TUIR è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, sia in sede di prima applicazione del nuovo art. 66 del TUIR sia tutte le volte in cui le imprese transitano dal regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi (vedasi la Circolare n. 11/E/2017). Chi sono i soggetti tenuti alla compilazione del quadro RG?Il Quadro RG del modello Redditi P.F., dedicato ai contribuenti in contabilità semplificata, deve essere utilizzato dalle seguenti categorie di soggetti:
Il Quadro RG non deve essere compilato dai soggetti che adottano il regime agevolato per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111), e i contribuenti che adottano il Regime forfettario (di cui alla Legge n. 190/2014, così come modificato dalla Legge n. 208/2015), in quanto obbligati alla compilazione dell’apposito Quadro LM. I soggetti che esercitano attività artigiana, iscritti nell’apposito albo, devono barrare la casella “Artigiani”. Lavoratori impatriati che operano in forma di impresa individualeI soggetti di cui alla Legge n. 238/10, trasferitisi in Italia entro il 31 dicembre 2015 per avviare un’attività d’impresa,
possono In tal caso il reddito prodotto dall’attività dagli stessi avviata concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento. I predetti soggetti devono indicare il codice 1 nella casella posta a margine del quadro denominata “Impatriati”. I contribuenti che hanno traferito la residenza in Italia successivamente al 30 aprile 2019, e che avviano un’attività d’impresa in Italia ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 147/15, se in possesso dei relativi requisiti, possono fruire delle agevolazioni previste per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero di cui al citato art. 16 del D.Lgs. n. 147/15, come modificato dall’art. 5, comma 1, del D.L. n. 34/19 e dall’art. 13-ter del D.L. n. 124/19 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 157/19. A tal fine, tali soggetti devono compilare la predetta casella indicando:
Si precisa che i benefici sopra citati non sono cumulabili con gli effetti dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva riservata ai Applicazione del regime della branch exemptionIn caso di opzione per il regime di cui all’art. 168-ter del TUIR (c.d. “Branch Exemption“), l’impresa residente nel territorio dello Stato deve compilare il presente quadro escludendo i componenti positivi e negativi delle stabili organizzazioni all’estero. A tal fine, il primo modulo del presente quadro deve essere compilato senza riportare i componenti positivi e negativi delle predette stabili organizzazioni, il cui reddito va separatamente indicato, a seconda dei casi, in ulteriori moduli del presente quadro. Dati relativi all’attivitàNel rigo RG1, colonna 1, deve essere indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, ATECO 2007. Si precisa che la tabella ATECO2007 è consultabile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Strumenti”, unitamente al volume d’ausilio contenente le note esplicative e le tabelle di raccordo tra i codici ATECOFIN 2004 e ATECO 2007. In caso di esercizio di più attività, il codice attività va riferito all’attività prevalente sotto il profilo dell’entità dei ricavi. La colonna 2 deve essere compilata dai soggetti per i quali operano cause d’esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici devono invece:
La determinazione del redditoRigo RG2 – Ricavi di cui ai commi 1 lett. a) e b) e 2 dell’art. 85 TUIRNel rigo RG2, colonna 2, deve essere indicato l’ammontare dei ricavi percepiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR. Proventi costituiti dai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dai corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Ai sensi dell’art. 57 e del comma 2 dell’art. 85 del TUIR, inoltre si comprende tra i ricavi anche il valore normale dei predetti beni destinati In colonna 1 dello stesso rigo va indicato l’ammontare dei ricavi per i quali è stata emessa fattura. Tale importo va ricompreso anche in Rigo RG3 – Altri proventi considerati ricaviNel rigo RG3 deve essere indicato l’ammontare dei proventi percepiti considerati ricavi, diversi da quelli previsti alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR, al comma 2 del medesimo articolo e all’art. 57. Devono essere indicati in questo rigo anche i ricavi previsti dalle lettere c), d) ed e) del comma 1 dello stesso articolo 85. Rigo RG5 – Ricavi non annotati nelle scritture contabiliNel rigo RG5, colonna 2, devono essere indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili, comprensivi degli importi esposti in colonna 1. Questo anche qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni che consentono di indicare nella dichiarazione “Ulteriori componenti positivi ai fini degli Indici Sintetici di affidabilità fiscale” rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11 dell’articolo 9-bis del D.L n. 50/17. Rigo RG6 – Plusvalenze patrimonialiNel rigo RG6, colonna 1, deve essere indicato l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86 del TUIR, afferenti i beni relativi all’impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi. Tali plusvalenze concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza. Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 86, concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. In colonna 2, deve essere indicato, oltre all’importo di colonna 1, l’importo delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 comma 2 del TUIR, costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 86, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. La scelta per la rateizzazione deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il prospetto delle “Plusvalenze e sopravvenienze attive”, contenuto nel quadro RS. Pertanto, nel presente rigo deve essere indicato l’intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell’anno e/o la quota costante evidenziata nel rigo RS3 del quadro RS relativa a quelle, da indicare nel rigo RS2, che si intendono rateizzare unitamente alle quote costanti delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite, oggetto di rateazione in precedenti periodi d’imposta. Ai sensi dell’art. 58, comma 1, secondo periodo, del TUIR, il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa. Rigo RG7 – Sopravvenienze attiveNel rigo RG7 deve essere indicato l’ammontare delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 del TUIR, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG6, colonna 2). Tali sopravvenienze concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa le sopravvenienze attive derivanti dallo storno o integrazione di componenti negativi o positivi che hanno concorso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa. I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati ovvero a scelta del contribuente, in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto. La scelta per la rateizzazione deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle “Plusvalenze e delle sopravvenienze attive”. Relativamente ai proventi incassati nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, da evidenziare nel quadro RS, rigo RS4, la scelta va effettuata indicando nel rigo RS5 del predetto quadro la quota costante. Tale quota deve essere indicata nel presente rigo, unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell’esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d’imposta e oggetto di rateazione. Rigo RG10 – Altri componenti positiviNel rigo RG10, devono essere indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo. In particolare, vanno indicati con il:
Rigo RG12 – Totale componenti positiviNel rigo RG12 deve essere indicato il totale dei componenti positivi, risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG2 a RG10. Rigo RG13 – Esistenze inizialiNel rigo RG13, i contribuenti che nel periodo d’imposta precedente applicavano il regime di contabilità ordinaria indicano:
Rigo RG15 – Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merciNel rigo RG15 deve essere indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi. Rigo RG16 – Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomoNel rigo RG16 deve essere indicato l’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, assimilato ed autonomo. In particolare:
Importante: Rigo RG17 – Utili spettanti agli associati in partecipazioneNel rigo RG17 deve essere indicata la remunerazione dovuta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione e ai contratti di cui al comma 1 dell’art. 2554 del codice civile, con apporto esclusivo di opere e servizi. Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo il criterio di competenza. Devono essere annotati:
Rigo RG18 – Quote di ammortamentoNel rigo RG18 deve essere indicato l’ammontare deducibile delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l’esercizio dell’impresa, determinato ai sensi degli artt. 102 e 103 del TUIR. Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR. Per le immobilizzazioni materiali ammortizzabili la deducibilità è ammessa in misura non superiore a quella derivante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti previsti dal D.M. 31 dicembre 1988. Per le immobilizzazioni immateriali la quota deducibile non deve superare quella prevista dall’art. 103 del TUIR. Relativamente all’ammortamento delle immobilizzazioni materiali si precisa che:
Rigo RG19 – Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euroNel rigo RG19 devono essere indicate le spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46. Questo nel caso in cui il contribuente decida di dedurre il costo interamente nell’esercizio in cui è stato sostenuto. Rigo RG20 – Canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentaliNel rigo RG20 devono essere indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali. Nello specifico la quota capitale più interessi. Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR. Rigo RG22 – Altri componenti negativiNel rigo RG22, devono essere indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo. In particolare, vanno indicati con il:
Rigo RG23 – Reddito esente e detassatoNel rigo RG23, in colonna 1, deve essere indicata la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e
informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che non concorre a formare il reddito, pari al 50 per cento (art. 1, commi da 37 In colonna 2, al fine di consentire l’accesso al beneficio “Patent box” fin dal periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza di ruling, va indicata la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la sottoscrizione dell’accordo o tra la predetta data e il periodo di riferimento della dichiarazione integrativa a favore, qualora ci si avvalga di tale facoltà. In colonna 3, va indicata la quota annuale deducibile dei redditi di cui al beneficio “Patent box” qualora il contribuente abbia optato, in alternativa all’istanza di ruling, per l’indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta. In colonna 4 va indicato l’80 per cento del reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457. Nel caso in cui in tale reddito sia ricompresa la plusvalenza realizzata mediante la cessione delle predetti navi, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 145, comma 66, della legge n. 388/00, e per tale plusvalenza ci si avvalga dell’opzione di cui al comma 4 dell’art. 86 del TUIR, l’80 per cento della quota della plusvalenza di competenza del presente periodo d’imposta (qualora successiva alla prima) va separatamente esposta in colonna 5. Tale separata esposizione non è richiesta con riferimento al periodo d’imposta di realizzo della plusvalenza e, pertanto, l’80 per cento della prima quota della plusvalenza rateizzata va ricompresa in colonna 4. Pertanto, nel caso in cui le plusvalenze di cui sopra siano realizzate nel presente periodo d’imposta, e per le stesse ci si avvalga dell’opzione di cui al comma 4 dell’art. 86 del TUIR, il risparmio d’imposta da indicare nella colonna 17 del rigo RS401 va determinato non tenendo conto della predetta opzione. In colonna 6 va indicato:
In colonna 7, va indicata la somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 6. Rigo RG 24 – Totale componenti negativiNel rigo RG24 deve essere indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG13 a RG23. Rigo RG25 – Somma algebrica A – BNel rigo RG25 deve essere indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi, indicato nel rigo RG12, ed il totale dei componenti negativi indicato nel rigo RG24. In caso si risultato negativo l’importo da indicare deve essere preceduto dal segno “-“. Rigo RG28 – reddito lordo o perditaNel rigo RG28, col. 2, va indicato l’importo derivante dalla seguente somma algebrica: RG25 + RG26 col. 4 – RG27 col. 3 Se il risultato è negativo, l’importo va preceduto dal segno “–”. Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 3 del rigo RG26, l’importo da indicare nel rigo RG28 col. 2 non può essere inferiore al “reddito minimo”. In tal caso si dovrà procedere alla compilazione della colonna 1, del rigo RG28 che contiene l’eventuale eccedenza di perdite d’impresa non compensate per effetto dell’applicazione della disciplina delle società “di comodo”. Tale eccedenza si determina applicando la seguente somma algebrica: RG27 col. 3 – (RG25 + RG26 col. 4 – RG28 col. 2) L’eccedenza della perdita indicata nella colonna 1 del rigo RG28 non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa di periodo. deve essere riportata nell’apposito prospetto del quadro RS. Rigo RG31 – Reddito di impresa (o perdita)Nel rigo RG31, deve essere indicata la differenza tra l’importo di rigo RG28, colonna 2 e le erogazioni liberali di rigo RG29. Qualora nel rigo RG28, colonna 2 sia indicata una perdita, nel rigo RG31, deve essere esposta la perdita ridotta dell’importo del rigo RG30. Rigo RG38 – Rimanenze finaliAnche se le rimanenze non concorrono alla formazione del reddito nel presente rigo devono essere indicate:
ConclusioniLa compilazione del quadro RG dedicato alla determinazione del reddito dei lavoratori autonomi in contabilità semplificata presenta diverse variabili. I campi da compilare e le variabili a disposizione sono molteplici. Per questo motivo occorre sempre partire da una corretta tenuta della contabilità al fine di poter arrivare alla compilazione del quadro dichiarativo con il maggiore dettaglio e precisione possibili. Solo in questo modo si potrà evitare di commettere errori. Il nostro consiglio è quello di rivolgervi sempre ad un dottore commercialista preparato che sappia indirizzarvi verso la corretta compilazione del quadro. Fonti: Si precisa che le informazioni riportate in questo articolo sono state riprese dalle istruzioni al quadro RG pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate. |